Una riforma "non riforma", quella della Polizia Locale

Una riforma “non riforma”, quella della Polizia Locale

Riforma Polizia Locale, un altro passo in avanti. Il 1° aprile, giorno ideale per gli scherzi, si è tenuta la seduta della I Commissione affari costituzionali della Camera per il terzo esame della proposta di legge sulla riforma della Polizia Locale, dopo le precedenti dei giorni 11 marzo e 25 marzo 2026.

Gli emendamenti approvati sono l’occasione per una riflessione.

Perché decreti legislativi e non norma di legge?

La legge 7 marzo 1986, n. 65 (“Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale”), considerata l’epoca in cui fu approvata, era un’ottima legge: unico baluardo capace di preservare anche se non perfettamente, l’autonomia e il ruolo dell’organo di polizia locale per oltre quaranta anni.

Adesso, anziché utilizzare la strada maestra della legge, si porta avanti una riforma della Polizia Locale a suon di decreti legislativi.

Atti aventi forza di legge, senza dubbio, ma emanati dal Governo in base ai principi contenuti nella legge delega (quella della quale appunto si discute), dunque con una condivisione politica meno ampia rispetto allo strumento della legge, atto normativo per eccellenza.

Cambiare tutto per non cambiare niente, anzi, peggiorare

Ovvio osservare che, tanto per una legge quanto per un decreto legislativo, le norme primarie non dovrebbero essere eccessivamente specificate dal punto di vista tecnico e dovrebbero rinviare, per le specificazioni tecniche, a fonti di rango secondario.

L’attuale proposta di legge di riforma sulla Polizia Locale è invece molto altalenante su questo.

Infatti mentre alcuni articoli e commi parlano solo in linea di principio, altri, come l’art. 4, entrano eccessivamente in elencazioni e specificazioni tecniche capillari.

Quando le norme di legge utilizzano eccessive specificazioni tecniche il rischio è duplice: da una parte di “ingessare” eccessivamente l’impianto normativo, rendendolo così poco flessibile rispetto ai cambiamenti futuri, dall’altra di far divenire la norma rapidamente obsoleta per l’evolversi delle tecnologie citate nella stessa.

Gli ultimi emendamenti: scarso interesse per la reale tutela degli operatori di Polizia Locale

Con riferimento appunto all’art. 4 (Princìpi [1] e criteri direttivi relativi ai regolamenti del servizio di polizia locale) fra gli emendamenti proposti nell’ultima seduta della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati non ne è stato approvato uno che avrebbe previsto l’uso del bastone estensibile e della radio ricetrasmittente.

Tralasciando la questione del bastone estensibile, che ormai tutte le Regioni hanno comunque adottato, qualunque operatore di polizia sa bene che la vera tutela è l’essere in costante comunicazione con la propria struttura di appartenenza tramite una centrale operativa.

Troppo spesso gli operatori della Polizia Locale dei piccoli Comuni si ritrovano a operare soli sul territorio senza alcun appoggio.

L’auspicabile obbligo normativo del collegamento radio per gli operatori di polizia

La previsione normativa avrebbe quindi costretto le rispettive amministrazioni a dotarsi di collegamenti radio costanti e una previsione di questo tipo, al di là dell’anzidetta inopportunità di elencare in legge gli specifici dispositivi di protezione e di tutela individuale, avrebbe sicuramente tutelato i lavoratori della Polizia Locale.

Dal momento che nello stesso articolo 4, comma 1, lett. a) si parla di una serie di presidi vari, fra i quali “caschi e scudi di protezione”, non si vede perché non prevedere qualcosa, come l’apparato ricetrasmittente, che tutela maggiormente, in modo più strutturale e in qualsiasi condizione operativa.

Le body cam a tutela del cittadino invece che dell’operatore di polizia

Non si prevede il collegamento radio obbligatorio, ma si vanno invece ad aggiungere, con uno specifico emendamento poi approvato, “i dispositivi di videosorveglianza indossabili (quindi body cam).

Purtroppo la dizione adottata dalla Commissione sembra risolversi più in un modo per controllare il lavoro dell’operatore della Polizia Locale piuttosto che per tutelarlo.

Si parla infatti di dispositivi “idonei a registrare l’attività operativa e il suo svolgimento” e non, come sarebbe stato logico, “idonei a registrare l’accaduto”.

TSO e Polizia Locale, binomio adesso imposto per legge

Da considerare che nell’assurda elencazione dei “dispositivi di tutela dell’incolumità del personale” si trovano anche i “cuscini per il trattamento sanitario obbligatorioevidentemente inseriti per affibbiare definitivamente alla Polizia Locale l’assistenza nei TSO, esentandone – a questo punto per legge – gli operatori delle polizie dello Stato.

La scelta non è appoggiata da alcuna norma [2] ed è probabilmente indotta dalla semplicistica considerazione che essendo il sindaco l’autorità sanitaria locale, lo stesso debba obbligatoriamente utilizzare la Polizia Locale.

Non è così.

L’attuazione dei TSO compete a tutti gli organi di polizia e non solo alla Polizia Locale come nel disegno di legge di riforma

Il rispetto e l’attuazione dei provvedimenti dell’autorità sanitaria locale, al di là di qualche circolare ministeriale in merito che lascia il tempo che trova, competono a tutti gli organi di polizia sul territorio.

Se si sposasse infatti la tesi che adesso surrettiziamente si inserisce nella legge di riforma, cosa accadrebbe nei piccolissimi Comuni dove la Polizia Locale non esiste?

Chi attuerebbe il TSO? In caso di TSO psichiatrico si lascerebbe libero di circolare sul territorio comunale il “matto” di turno?

Del resto anche un emendamento all’art. 2, c. 1, lettera a), opera della precedente seduta della Commissione, prevedendo l’inserimento dei trattamenti sanitari obbligatori e addirittura degli accertamenti sanitari obbligatori (ASO) nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), aveva già contribuito nella pervicace idea di circoscrivere alla sola Polizia Locale obblighi che in realtà sono di tutti gli organi di polizia.

L’araba fenice dell’accesso allo SDI

Sull’art. 3, comma 1, lettera h) (accesso al c.d. SDI (sistema di indagine), banca dati interforze, al momento precluso alla Polizia Locale al di là dell’evidentissima necessità di questo strumento, già dalla prima seduta vi era già stata, nella seduta precedente, una vera e propria pioggia di emendamenti, alcuni dei quali contrastanti.

Si spaziava infatti da chi voleva che l’appartenente alla Polizia Locale fosse “appositamente autorizzato dal prefetto[3], manifestando così una marcata mancanza di fiducia negli appartenenti alla Polizia Locale, a chi, più ragionevolmente, non prevedeva particolari condizioni, anzi proponeva intelligentemente l’accesso senza oneri non solo allo SDI, ma a tutte le banche dati (PRA, IMC, ecc.).

Va osservato come il tema dell’accesso della Polizia Locale allo SDI sia una vera e propria neverending story: paradossalmente si inserisce nella legge di riforma, per l’ennesima volta, una norma che esisteva già da moltissimo tempo.

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La neverending story dello SDI alla Polizia Locale

Infatti ben diciotto anni or sono, con il d.l. 23 maggio n. 92 (“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.”) convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, si era già previsto l’accesso allo SDI per la Polizia Locale.

Tale previsione, disapplicata dai competenti organi ministeriali che avrebbero dovuto provvedere ai decreti attuativi, veniva replicata dal d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 (“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.”, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48.

All’art. 10, c. 6 dello stesso d.l. n. 14/2017 si prevedeva che il competente Ministero avrebbe dovuto dare attuazione tale disposizione entro novanta giorni.

La volontà del governo di turno di far accedere la Polizia Locale allo SDI veniva riconfermata, quando mai ce ne fosse stato bisogno, dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 [4], convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

Malgrado i quasi otto anni (!!!) trascorsi dall’ultima previsione normativa e i venti anni trascorsi dalla prima, a oggi la Polizia Locale non ha ancora accesso alla banca dati SDI.

La sequela di norme in questione è infatti sempre stata puntualmente disapplicata da chi avrebbe dovuto provvedere ai decreti tecnici.

Dunque l’ennesima previsione in legge ha il sapore di una mera dichiarazione di intenti, alla quale però, di pratico, non corrisponde niente.

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Conclusioni

Sicuramente è necessario attende l’ultima seduta della Commissione per avere un testo definitivo del disegno di legge ma già da ora è evidente come, avendo ritirato o respinto numerosi emendamenti su temi strutturali, come il rafforzamento degli organici, le coperture assicurative e infortunistiche effettivamente equiparate a quelle degli organi di polizia dello Stato, non si voglia una Polizia Locale forte.

Più che altro l’impressione è che non si voglia riconoscere formalmente un ruolo che la Polizia Locale in realtà ha già, considerato il progressivo ritrarsi degli organi di polizia dello Stato da molte delle loro competenze, per motivi vari, non ultimo di organico, ma anche di organizzazione complessiva del comparto sicurezza [5].

In definitiva non si sta riformando un bel niente, si stanno semplicemente definendo le competenze della Polizia Locale, addossandole a questo punto formalmente, molte funzioni che già la stessa esercita, senza peraltro corredarle delle corrispondenti tutele e benefici.

Note

 [1] Chi ha predisposto il testo della proposta di legge ha inspiegabilmente sentito la necessità di accentare la “i” di principi, quasi fosse possibile sbagliare con “prìncipi”, tanto per l’art. 4 quanto per l’art. 3; in realtà l’accento è obbligatorio solo quando cade sull’ultima sillaba (cfr. Accademia della Crusca su questo argomento).

[2] Gli articoli 33, 34 e 35 della l. 23 dicembre 1978, n. 833 non specificano in alcun modo se e quale organo di polizia debba intervenire in assistenza ai sanitari, scelta logica del legislatore basata sul principio che spetta a tutti gli organi di polizia dare attuazione ai provvedimenti dell’autorità sanitaria locale.

[3] Chi l’ha proposto forse non si rende conto che in una grande città capoluogo di provincia gli accessi allo SDI (che al momento sono possibili solo grazie alla collaborazione degli altri organi di polizia) sono decine e decine durante le 24 ore di servizio.

[4] d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (“Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.”).

[5] Del resto c’è poco da aspettarsi da parte di chi, in barba alle suddivisioni che illustri teorici del diritto hanno fatto della materia “polizia”, che si divide essenzialmente in polizia giudiziaria e polizia di sicurezza, suddivide invece la materia (cfr. Dossier) in ben quattro “ordini di funzioni”: polizia locale; polizia giudiziaria; polizia stradale; pubblica sicurezza. In realtà la “polizia locale” e la “polizia stradale” altro non sono che specificazioni della polizia di sicurezza che però nel dossier si circoscrive, per la sola Polizia Locale, alle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Sergio Bedessi