Riforma Polizia Locale, il 27 aprile la Camera vota la svolta storica. Bodycam, armi fuori servizio e nuovi poteri: tutte le novità. Il testo da votare

Riforma Polizia Locale, il 27 aprile la Camera vota la svolta storica. Bodycam, armi fuori servizio e nuovi poteri: tutte le novità. Il testo da votare

Riforma della Polizia Locale. Dopo più di quarant’anni dalla legge quadro del 1986, la Polizia Locale italiana si prepara a una riorganizzazione profonda. Il disegno di legge 1716-A arriva in Aula a Montecitorio lunedì 27 aprile 2026, dalle ore 16,00, col via libera unanime di quasi tutte le commissioni parlamentari. Ecco cosa cambia davvero per Polizia Locale e cittadini.

Countdown è finito, lunedì 27 aprile la Polizia Locale entra in una nuova era

La Camera dei deputati è convocata lunedì 27 aprile alle ore 16 per la discussione generale del disegno di legge C. 1716-A, che reca la delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia Locale.

Si tratta di un appuntamento storico per le oltre 60.000 donne e uomini della Polizia Locale italiana: il testo in arrivo nell’aula di Montecitorio aggiorna una disciplina che risale alla legge 7 marzo 1986, n. 65, rimasta sostanzialmente immutata per quarant’anni.

Il provvedimento, presentato dal Ministro dell’Interno Piantedosi nel febbraio 2024 e abbinato a cinque proposte di legge di iniziativa parlamentare, è passato indenne attraverso un lungo iter in sede referente presso la I Commissione Affari Costituzionali, raccogliendo il parere favorevole di quasi tutte le commissioni permanenti.

CityNext ha analizzato il testo licenziato dalla Commissione confrontandolo col disegno di legge originario: le modifiche sono sostanziali e riguardano sicurezza degli operatori, poteri di polizia giudiziaria, armamento, tutele assistenziali e assetto organizzativo dei corpi.

Come funziona la riforma, una delega legislativa al Governo

Il disegno di legge non è una legge di riforma diretta, bensì è una legge delega.

Il Parlamento fissa principi e criteri direttivi, poi il Governo dispone di dodici mesi dall’entrata in vigore per adottare uno o più decreti legislativi attuativi.

Questi ultimi seguiranno un percorso di concerto tra i Ministeri dell’Interno, della Pubblica Amministrazione, degli Affari Regionali, della Giustizia e dell’Economia, passando per l’intesa in Conferenza Unificata e i pareri delle commissioni parlamentari.

È prevista anche la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto attuativo, una clausola su cui il Comitato per la Legislazione ha sollevato rilievi tecnici, ritenendo preferibile ancorare il termine a ciascun decreto emanato anziché all’ultimo in assoluto, per evitare incertezze.

Il testo cambiato in Commissione, principali novità introdotte

Il confronto tra il disegno di legge originario e il testo approvato dalla Commissione rivela modifiche importanti su differenti fronti.

1. Bodycam obbligatorie nei regolamenti di servizio

Tra le novità più concrete figura l’introduzione esplicita delle telecamere indossabili (bodycam) tra i dispositivi di tutela dell’incolumità del personale che i regolamenti di servizio devono individuare. Il testo originario elencava giubbotti antitaglio, antiproiettile, manette, caschi e scudi, ma nulla diceva su sistemi di videoregistrazione. La Commissione ha aggiunto i “dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare lo svolgimento dell’attività operativa”, aprendo la strada a una loro diffusione strutturata su tutto il territorio nazionale.

2. Porto d’arma fuori servizio, una novità dirompente

Il testo originario prevedeva il porto d’arma senza licenza esclusivamente “per ragioni di servizio”. La Commissione ha ampliato significativamente questa previsione: il personale potrà portare l’arma anche fuori dal servizio, purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, nonché al di fuori di esso per esigenze di mobilità connesse al servizio e al proprio luogo di dimora abituale. È una modifica che avvicina lo status della Polizia Locale a quello delle forze di polizia dello Stato, oggetto di lungo dibattito nelle associazioni di categoria.

3. Tutele assistenziali e assicurative, più ampie e più specifiche

L’articolo dedicato alle tutele in materia assicurativa e infortunistica è stato sensibilmente rafforzato. Al testo originario, che si limitava a prevedere “disposizioni in materia assicurativa e infortunistica” e l’istituzione di classi di rischio, la Commissione ha aggiunto: l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il rimborso delle spese di degenza, l’erogazione dell’equo indennizzo e la conferma dell’applicazione al personale della polizia locale della disciplina vigente per le vittime del dovere. Un riconoscimento esplicito del rischio connesso al lavoro quotidiano degli operatori.

4. Patrocinio legale a spese dell’ente

Viene introdotta la facoltà, per il personale che agisca in qualità di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale/agente di polizia giudiziaria, di avvalersi del patrocinio legale di un libero professionista di fiducia con pagamento delle spese a carico dell’ente di appartenenza, oppure dell’avvocatura interna dell’ente. È previsto il diritto di rivalsa dell’ente in caso di responsabilità dolosa dell’imputato.

5. Valutazione del rischio, un documento dedicato alle aggressioni

La Commissione ha inserito una previsione specifica sul documento di valutazione dei rischi: i datori di lavoro pubblici (i Comuni) dovranno dedicare capitoli specifici ai rischi derivanti da aggressione fisica, colluttazione e minaccia a mano armata connessi a trattamenti sanitari obbligatori, presidio del territorio, mantenimento dell’ordine pubblico e contrasto allo spaccio di stupefacenti.

6. Il Comandante del corpo, selezione più trasparente, meno esclusività

Sul profilo del Comandante del corpo di Polizia Locale, il testo della Commissione introduce due modifiche significative rispetto all’originario. La prima: la procedura di selezione dovrà essere condotta da commissioni tecniche composte anche da esperti del settore della Polizia Locale, i cui componenti non percepiscono compensi né gettoni di presenza. La seconda, molto discussa: viene eliminata la previsione dell'”esclusività dell’incarico” contenuta nel testo governativo, sostituita dal solo “conferimento a tempo determinato”. Contestualmente, viene valorizzata l’esperienza maturata dai dirigenti già in servizio nel corpo.

7. Missioni fuori territorio, ampliata la casistica

Anche la possibilità di operare al di fuori dell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza viene estesa. Alle missioni già previste (calamità, collegamento, rappresentanza) si aggiunge la possibilità di intervenire in ausilio di altri corpi per specifici servizi od operazioni, anche con semplice intesa tra le amministrazioni interessate nei casi d’urgenza, senza necessità di preventiva stipulazione di accordi formali.

8. Perdita della qualifica di pubblica sicurezza: criteri più dettagliati

La Commissione ha precisato i casi in cui il prefetto dichiara la perdita della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Rispetto al testo originario, è stata aggiunta la fattispecie di condotte che, anche in assenza di condanna penale, risultino lesive dell’onore e del prestigio del corpo, ovvero “socialmente pericolose, anche con riferimento al porto delle armi connesso alla qualifica”.

Pareri delle Commissioni, percorso quasi privo di ostacoli

Il percorso parlamentare del provvedimento è stato ampiamente favorevole. La II Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole, dopo aver esaminato i profili relativi alla polizia giudiziaria e al patrocinio legale. La VI (Finanze) ha rilasciato il nulla osta. La VII (Cultura), la VIII (Ambiente), la IX (Trasporti), che ha apprezzato in particolare la previsione dell’accesso ai sistemi informativi del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione, la X (Attività Produttive), la XI (Lavoro) e la XII (Affari Sociali) hanno tutte espresso parere favorevole. Analogo esito dalla XIV Commissione Politiche UE, che ha verificato l’assenza di profili di incompatibilità con il diritto europeo.

Rilievi tecnici, ma non ostativi, sono stati sollevati dal Comitato per la Legislazione: in particolare sulla formulazione di alcuni principi di delega che più che indicare criteri sembrano già identificare oggetti di delega, e sulla tecnica del “termine scorrevole” per l’esercizio della delega, ritenuta di struttura “oggettivamente complessa”.

Cosa resta da fare, iter verso l’approvazione definitiva

Il 27 aprile segna solo l’inizio della discussione generale in Aula. Dopo la fase oratoria, il testo passerà all’esame degli emendamenti e in seguito al voto finale.

In ipotesi di approvazione senza modifiche sostanziali, il provvedimento non tornerà al Senato.

Poi partirà il cronometro dei 12 mesi per i decreti attuativi del Governo, che daranno corpo concreto alla riforma.

Per i Comuni italiani, e in particolare per quelli medi e grandi che gestiscono corpi di Polizia Locale strutturati, si apre una stagione di adeguamento normativo, contrattuale e organizzativo di portata eccezionale.

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In sintesi, 8 novità chiave della riforma

  1. Bodycam inserite tra i dispositivi obbligatori nei regolamenti di servizio
  2. Porto d’arma fuori servizio e fuori dal territorio dell’ente per motivi di mobilità
  3. Tutele per le vittime del dovere estese agli agenti di Polizia Locale
  4. Patrocinio legale a spese dell’ente per fatti connessi all’uso della forza
  5. DVR dedicato ai rischi da aggressione fisica e colluttazione
  6. Commissioni tecniche per la selezione del comandante (senza gettoni di presenza)
  7. Missioni fuori territorio ampliate anche per urgenze operative
  8. Perdita della qualifica di agente di P.S. anche senza condanna penale per condotte socialmente pericolose

SFOGLIA IL TESTO DEI PARERI E IL DDL A SEGUITO DEGLI EMENDAMENTI