Centri di raccolta rifiuti, un nuovo decreto ridisegna regole, sicurezza e gestione urbana

Centri di raccolta rifiuti, un nuovo decreto ridisegna regole, sicurezza e gestione urbana

Centri di raccolta rifiuti. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del 26 marzo 2026che aggiorna in modo organico la disciplina dei centri di raccolta comunali e intercomunali. Le norme ridefiniscono caratteristiche tecniche, requisiti gestionali, rifiuti conferibili e procedure di sicurezza, con l’obiettivo di aumentare la raccolta differenziata e migliorare la qualità del servizio in tutti i territori italiani.

Nuovo quadro normativo per i centri di raccolta

L’articolato origina dall’esigenza di aggiornare la disciplina del 2008 e del 2009, ormai superata rispetto agli obiettivi europei e nazionali sull’economia circolare.

Come si legge nel testo, il Ministero ritiene necessario aggiornare la disciplina dei centri di raccolta comunali e intercomunali destinati a ricevere i rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata per garantire livelli più elevati di recupero e riciclo.

Il provvedimento si applica ai centri di raccolta definiti dall’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e ne stabilisce caratteristiche, requisiti e modalità operative.

Caratteristiche strutturali: sicurezza, accessibilità e tutela ambientale

Il decreto introduce criteri più stringenti per progettazione e adeguamento dei centri di raccolta.

Tra gli elementi chiave:

– localizzazione in aree servite da viabilità urbana, per facilitare accesso e movimentazione dei mezzi;
– riduzione del consumo di suolo, privilegiando aree già impermeabilizzate o da riqualificare;
– barriere verdi o schermature per ridurre l’impatto visivo;
– pavimentazioni impermeabili, sistemi di gestione delle acque meteoriche e zone separate per rifiuti pericolosi e non pericolosi;
– cartellonistica chiara e visibile con orari, tipologie di rifiuti e norme di comportamento.

Il decreto specifica che le operazioni eseguite nei centri di raccolta non devono creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora, rafforzando l’attenzione alla prevenzione ambientale.

Gestione e funzionamento, personale formato e iscrizione all’Albo

La gestione dei centri di raccolta è riservata a soggetti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali (categoria 1).

Il personale deve essere qualificato e formato, in particolare per la gestione dei RAEE e delle emergenze.

Il decreto prevede anche percorsi di inserimento lavorativo per persone svantaggiate, compatibilmente con l’organizzazione del centro.

Rifiuti conferibili, ampliamento e regole specifiche

L’allegato 1 elenca tutte le tipologie di rifiuti ammesse. Il decreto chiarisce che:

– le utenze non domestiche possono conferire rifiuti analoghi a quelli domestici, inclusi RAEE e rifiuti sanitari assimilati;
– i rifiuti abbandonati possono essere conferiti dal gestore pubblico;
– i rifiuti da costruzione e demolizione sono ammessi solo nei centri con adeguata superficie;
– i rifiuti pericolosi devono rispettare norme specifiche di deposito e contenimento.

Particolare attenzione è dedicata alle batterie al litio, che devono essere raccolte nella loro normale posizione di montaggio, mai capovolte e in ambienti ben ventilati.

Durata del deposito, limiti stringenti per evitare rischi e odori

Il decreto introduce limiti temporali precisi:

– massimo 3 mesi per ogni frazione merceologica,
– oppure 30 m³ per rifiuti non pericolosi e 10 m³ per rifiuti pericolosi,
– comunque mai oltre un anno.

Per i rifiuti biodegradabili di cucine e mense il deposito non può superare 72 ore, mentre per indifferenziato e assorbenti per la persona il limite è 7 giorni.

Registri e tracciabilità, più controllo e trasparenza

I centri devono tenere:

– registro di carico/scarico per i rifiuti pericolosi;
– registrazione dei RAEE in uscita;
– schedari numerati per rifiuti in ingresso e uscita delle utenze non domestiche.

I dati devono essere conservati per tre anni e trasmessi agli enti di controllo su richiesta.

Spazi per riutilizzo e prevenzione dei rifiuti

Il testto introduce una novità importante: la possibilità di creare aree dedicate al riutilizzo, dove esporre beni funzionanti destinati allo scambio tra privati o alla filiera dell’usato.

Questi spazi devono essere separati dalle aree di deposito dei rifiuti, favorendo un approccio più circolare e meno orientato allo smaltimento.

Tempi di adeguamento e abrogazioni

I centri di raccolta già esistenti hanno 12 mesi per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Al contempo vengono abrogati i decreti del 2008 e 2009, sostituiti integralmente dal nuovo quadro normativo.

Conclusione

Il decreto del 26 marzo 2026 rappresenta un passo decisivo verso una governance più moderna, sicura e sostenibile dei centri di raccolta.

Rafforza la qualità del servizio, tutela l’ambiente e introduce strumenti per aumentare la raccolta differenziata e favorire il riutilizzo.

Per i Comuni e i gestori si apre una fase di adeguamento che potrà migliorare in modo significativo l’efficienza del sistema rifiuti in tutta Italia.