Semaforo rosso, Cassazione: multa confermata e 900 euro a Cassa delle Ammende

Semaforo rosso, Cassazione: multa confermata e 900 euro a Cassa delle Ammende

Semaforo rosso. La Corte di Cassazione (Sezione II Civile) ha respinto il ricorso contro una sanzione per attraversamento con semaforo rosso rilevato da apparecchiatura automatica nel Comune di Fermo. Confermata la piena validità dell’accertamento, irrilevanti gli errori materiali e infondate le contestazioni su omologazione, visibilità e buona fede. Per il ricorrente scatta anche la condanna al pagamento di 900 euro alla Cassa delle Ammende.

La decisione della Cassazione, ricorso respinto e sanzione confermata

La Suprema Corte, con ordinanza pubblicata il 29 aprile 2026, ha confermato integralmente la multa per violazione dell’art. 146, comma 3, del Codice della Strada: attraversamento con semaforo rosso.

Il caso origina da un’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Fermo del 2020, confermata prima dal Giudice di Pace e in seguito dal Tribunale di Fermo. Il ricorrente aveva contestato la legittimità dell’accertamento, sostenendo errori formali e difetti di funzionamento dell’impianto.

La Cassazione ha ritenuto infondate tutte le doglianze, confermando la correttezza dell’intero procedimento sanzionatorio.

Errori materiali irrilevanti, la matricola sbagliata non invalida il verbale

Uno dei punti centrali del ricorso riguardava l’indicazione di una matricola errata dell’impianto semaforico.

La Corte ha chiarito che si tratta di una irregolarità formale priva di effetti, in quanto:

  • l’apparecchiatura utilizzata è stata identificata con certezza;
  • risultava regolarmente omologata, tarata e verificata;
  • la documentazione tecnica era pienamente valida.

Nessuna invalidità, dunque, per un mero errore materiale.

Omologazione e taratura, tutto regolare

Il ricorrente sosteneva che mancasse la prova del rinnovo dell’omologazione.

La Cassazione ha ricordato che:

  • l’impianto era coperto da decreto di approvazione del 3 aprile 2019;
  • la taratura del 21 novembre 2019 era efficace, poiché l’infrazione era avvenuta entro l’anno successivo.

Di conseguenza, nessun vizio tecnico.

Buona fede esclusa, il rosso era ben visibile

La Corte ha confermato quanto già accertato nei precedenti gradi di giudizio:

  • il semaforo era perfettamente visibile;
  • non vi erano veicoli che potessero ostacolare la visuale;
  • le fotografie dell’impianto automatico mostravano chiaramente il passaggio con lanterna rossa lampeggiante.

La presunta buona fede del conducente è stata quindi esclusa.

L’art. 169 del Regolamento CdS non salva il ricorrente

Il ricorrente sosteneva che l’impianto fosse in funzione in orari non previsti.

La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: l’eventuale violazione dell’art. 169 del d.P.R. n. 495/1992 può rilevare per la responsabilità dell’amministrazione, ma non esclude l’illecito dell’utente.

Se il semaforo è acceso e mostra rosso, il conducente deve fermarsi.

La condanna finale, 900 euro alla Cassa delle Ammende

Oltre al rigetto del ricorso, la Corte ha applicato l’art. 96, comma 4, c.p.c., condannando il ricorrente a versare 900 euro alla Cassa delle Ammende.

È inoltre dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.