Legal Smart Road Concessioni di riscossione agli enti locali, la Consulta legittima l’interpretazione del Milleproroghe Laura Biarella 02 May 2026 Italia Concessioni di riscossione agli enti locali, niente doppia iscrizione all’albo per le società di progetto. La Corte costituzionale chiarisce il quadro su accertamento e riscossione delle entrate locali Con la sentenza n. 62/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato legittima la norma del decreto Milleproroghe che chiarisce le regole sull’affidamento a soggetti privati delle attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali. Si tratta di una interpretazione autentica, non innovativa, volta a risolvere un’incertezza emersa con il ricorso alla finanza di progetto. La decisione rafforza la certezza del diritto per Comuni e concessionari. Riscossione locale e finanza di progetto Negli ultimi anni, sempre più enti locali hanno fatto ricorso alla finanza di progetto per affidare in concessione i servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate tributarie ed extratributarie. Questo strumento, previsto dal Codice dei contratti pubblici, consente all’aggiudicatario della gara di costituire una società di progetto (o di scopo) incaricata dell’esecuzione del servizio. Proprio questa modalità organizzativa ha generato un dubbio interpretativo: la società di progetto deve essere iscritta autonomamente all’albo dei concessionari della riscossione, oppure è sufficiente l’iscrizione dell’aggiudicatario della gara? La questione è arrivata davanti alla Corte costituzionale, sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in relazione all’articolo 3, comma 14‑septies, del decreto-legge n. 202/2024 (Milleproroghe). Decisione della Corte, interpretazione autentica legittima Con la sentenza n. 62/2026, depositata il 30 aprile 2026, la Consulta ha respinto le censure, affermando che la norma contestata ha genuino carattere di interpretazione autentica. Secondo la Corte: il legislatore non ha introdotto una disciplina nuova; ha invece chiarito uno dei significati già ricavabili dal sistema normativo; l’intervento è stato reso necessario dall’applicazione delle norme a una fattispecie nuova, mai verificatasi prima su larga scala: l’uso della finanza di progetto nella riscossione locale. Iscrizione all’albo, quando non è necessaria la “duplicazione” L’hub della decisione riguarda l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati alla riscossione (art. 53 del d.lgs. n. 446/1997). La Corte ha chiarito che: non è richiesta una doppia iscrizione; la società di progetto non deve essere iscritta all’albo se: l’aggiudicatario della gara è già iscritto; lo stesso aggiudicatario rimane socio della società di progetto per tutta la durata rilevante del rapporto. Questa interpretazione garantisce che i requisiti di professionalità, onorabilità e capacità tecnica restino effettivamente presenti, evitando meri artifici societari. Retroattività sì, ma senza violare la Costituzione Ulteriore punto chiave riguarda l’effetto retroattivo della norma. La Corte ha escluso qualsiasi violazione dei limiti costituzionali, chiarendo che si tratta di una retroattività impropria e ragionevole, tipica delle leggi di interpretazione autentica. Non risultano: lesioni dell’affidamento legittimo; interferenze indebite con il giudicato; violazioni dell’articolo 6 della CEDU. Al contrario, la norma risponde a esigenze di certezza del diritto in un settore strategico per la finanza locale. Nessuna legge-provvedimento, nessun favore anticoncorrenziale La Consulta ha inoltre escluso che la disposizione integri una legge‑provvedimento: ha portata generale e astratta; non sanatoria selettiva; non si sostituisce al giudice nei procedimenti in corso. Respinte anche le censure sulla concorrenza: non esiste un doppio regime ingiustificato, perché la società di progetto nasce solo dopo la gara e come diretta emanazione di un soggetto già qualificato. Coerenza col Milleproroghe Infine, la Corte ha ritenuto pienamente coerente l’inserimento della norma nel decreto Milleproroghe, richiamando la funzione tipica di questo strumento: garantire continuità amministrativa, prorogare termini critici e migliorare l’efficacia dell’azione pubblica. Cosa cambia per Comuni e concessionari In sintesi: atti di accertamento e riscossione delle società di progetto legittimi; nessun obbligo di doppia iscrizione all’albo; maggiore certezza per contratti e contenziosi; rafforzata la tutela dell’interesse pubblico e della professionalità. La sentenza n. 62/2026 rappresenta così un punto fermo per la governance della riscossione locale e per l’uso corretto del project financing nei servizi pubblici locali.