IMU e TARI a Napoli, la Corte Costituzionale salva la riscossione affidata alle società di progetto

IMU e TARI a Napoli, la Corte Costituzionale salva la riscossione affidata alle società di progetto

Napoli, IMU e TARI. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 62/2026, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di Napoli contro la norma che consente alle società di progetto di riscuotere tributi locali, quali IMU e TARI, anche senza iscrizione diretta all’albo ministeriale, purché il socio aggiudicatario della gara ne sia già in possesso. Una pronuncia destinata a fare da bussola per migliaia di contribuenti italiani e per i comuni che gestiscono le entrate tramite concessioni in project financing.

Una srl raccoglieva IMU e TARI a Napoli senza essere iscritta all’albo

Al centro della vicenda c’è una srl, società di progetto interamente controllata da una spa, aggiudicataria della gara bandita dal Comune di Napoli per la gestione in concessione delle entrate tributarie ed extratributarie comunali.

La srl operava in concreto, emettendo avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento di IMU relativa agli anni 2019-2022 e TARI per il 2020, senza essere iscritta all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, il registro ministeriale che abilita i soggetti privati all’accertamento e alla riscossione dei tributi locali.

Alcuni contribuenti napoletani hanno impugnato tali atti davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, contestandone la nullità per difetto di legittimazione del soggetto emittente.

Il giudice tributario, invece di decidere nel merito, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che, nel frattempo, il Parlamento aveva introdotto per risolvere proprio questo nodo interpretativo.

Norma contestata: art. 3, comma 14-septies, decreto Milleproroghe 2024

Col decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe), convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2025, n. 15, il legislatore ha inserito il controverso comma 14-septies, che stabilisce, in estrema sintesi, tre cose:

  1. Proroga del termine al 30 settembre 2025 per la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti da parte degli iscritti all’albo.
  2. Revisione regolamentare del decreto MEF n. 101/2022 sull’albo dei concessionari, da effettuarsi entro 180 giorni, per adeguarlo alla normativa europea.
  3. Interpretazione autentica: le società di progetto (ex art. 184 d.lgs. n. 50/2016) ovvero di scopo (art. 194 D.Lgs. 36/2023), costituite per svolgere attività di accertamento e riscossione, non devono iscriversi autonomamente all’albo se il loro socio aggiudicatario è già iscritto. Gli atti da loro emessi «sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell’aggiudicatario».

Le sezioni ventinovesima e prima della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli hanno sollevato dubbi di incostituzionalità su più fronti: retroattività illegittima, violazione della concorrenza, carattere di legge-provvedimento, eterogeneità rispetto al decreto Milleproroghe.

Decisione della Corte Costituzionale

Con la sentenza n. 62 del 2026, depositata il 30 aprile 2026, la Consulta ha:

  • Dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla sezione prima (ord. n. 192/2025), per motivazione insufficiente sulla rilevanza: il giudice rimettente non aveva chiarito se l’avviso di accertamento presupposto fosse stato o meno notificato al contribuente, circostanza dirimente nel processo tributario.
  • Dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate dalla sezione ventinovesima (ord. n. 191/2025), confermando così la piena legittimità costituzionale della norma.

Perché la norma è genuinamente interpretativa e non retroattiva in senso illecito

La Corte ha respinto la tesi secondo cui il comma 14-septies sarebbe una norma innovativa mascherata da interpretazione autentica. I giudici costituzionali hanno ricordato che una disposizione è autenticamente interpretativa quando estrae uno dei significati già ragionevolmente desumibili dalle norme previgenti.

Nel caso di specie, l’art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997 rimanda espressamente alle “procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali”, tra cui rientra il project financing.

La disciplina di quest’ultimo istituto, sia nel vecchio codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016) sia nel nuovo (d.lgs. n. 36/2023), ha sempre previsto che la società di progetto sia diretta emanazione dell’aggiudicatario, che vi rimane socio obbligatoriamente fino al collaudo.

La Corte ha inoltre sottolineato che:

  • L’incertezza interpretativa era oggettiva e documentata: la stessa Corte tributaria di Napoli aveva sollevato rinvio pregiudiziale alla Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., dichiarato ammissibile dal Primo Presidente il 23 luglio 2024 per la presenza di “gravi difficoltà interpretative”.
  • La Cassazione (sentenza n. 7495/2025) aveva poi riconosciuto che il legislatore era intervenuto con norma dichiaratamente interpretativa, dichiarando inammissibile il rinvio.
  • Prima della norma censurata non risultavano sentenze che avessero già dichiarato invalidi gli atti tributari in questione: nessun affidamento consolidato era stato leso.

Nodo della concorrenza, Consulta respinge la censura

Il rimettente sosteneva che la norma creasse un “doppio regime” anticoncorrenziale: le società di progetto di soci iscritti all’albo potrebbero operare senza iscriversi, mentre le altre no.

La Corte Costituzionale ha smontato l’argomento alla radice: le società di progetto nascono dopo l’aggiudicazione, costituite dall’aggiudicatario che già possiede i requisiti.

Non si tratta dunque di comparare soggetti omogenei, il concorrente iscritto all’albo che vince la gara e poi costituisce la società di progetto, da un lato, e il soggetto privo di requisiti che non può nemmeno candidarsi, dall’altro.

Situazioni strutturalmente diverse non possono dar luogo a disparità di trattamento vietata dall’art. 3 della Costituzione.

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Questione del decreto Milleproroghe, nessuna eterogeneità

Anche il profilo procedurale è stato risolto a favore della norma.

L’art. 77 della Costituzione vieta l’inserimento in sede di conversione di emendamenti del tutto estranei alla ratio del decreto-legge originario.

La Corte ha però chiarito che il comma 14-septies si innesta coerentemente nell’art. 3 del D.L. 202/2024, che sin dall’origine recava “proroga di termini in materia economica e finanziaria”.

La proroga del termine per la dichiarazione annuale degli iscritti all’albo è il nucleo del comma; la revisione regolamentare e l’interpretazione autentica ne sono sviluppi funzionalmente connessi, rispondendo alle finalità del Milleproroghe di “garantire la continuità dell’azione amministrativa” e di “adottare misure essenziali per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni”.

Garanzie che la sentenza impone, il socio iscritto non può uscire dalla società di progetto

La pronuncia non è una liberatoria assoluta.

La Consulta ha precisato con chiarezza le condizioni operative che rendono il regime compatibile con l’ordinamento:

  • Il socio iscritto all’albo deve rimanere nella compagine sociale della società di progetto fino al certificato di collaudo/verifica di corretta esecuzione (art. 184, co. 3, d.lgs. n. 50/2016; art. 194, co. 3, d.lgs. n. 36/2023). Non può cedere la propria quota.
  • Se il socio qualificato perde l’iscrizione all’albo o cede la partecipazione, anche la società di progetto non può proseguire l’affidamento.
  • In caso di offerta congiunta, tutti i soggetti che eseguiranno prestazioni riservate devono possedere l’iscrizione all’albo.

In sintesi, la “mutuazione” del requisito è consentita, bensì il soggetto che lo possiede deve rimanere presente, garante e responsabile solidale.

Cosa cambia per i contribuenti di Napoli e d’Italia

Per i contribuenti napoletani che avevano impugnato gli avvisi di accertamento IMU e TARI emessi dalla srl, la sentenza è chiaramente sfavorevole: quegli atti sono e restano validi. I giudici tributari dovranno applicare la norma interpretativa e rigettare i ricorsi fondati sul solo difetto di iscrizione diretta della società di progetto all’albo.

Sul piano nazionale, la sentenza offre un quadro certo per tutti i comuni italiani che abbiano affidato, o intendano affidare, la gestione delle entrate tributarie tramite project financing: lo strumento è pienamente legittimo, purché l’aggiudicatario iscritto all’albo rimanga socio della società operativa fino alla fine del contratto.