Legal Appalti, revisione prezzi: in vigore i nuovi indici Istat sulle lavorazioni Laura Biarella 05 May 2026 Italia Revisione prezzi negli appalti, con la pubblicazione del decreto dirigenziale n. 743/2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende operativi i nuovi indici Istat legati alle Tipologie omogenee delle lavorazioni (Tol). Le nuove regole sulla revisione prezzi si applicano alle gare avviate dal 28 aprile e, in via transitoria, anche a contratti già avviati o in corso di esecuzione. I nuovi indici entrano in vigore Dal 28 aprile 2026 è ufficialmente operativa la nuova disciplina della revisione prezzi negli appalti pubblici. In quella data è stato pubblicato sul sito istituzionale del Mit il decreto dirigenziale n. 743/2026, che adotta i nuovi indici di costo elaborati dall’Istat e correlati alle Tipologie omogenee delle lavorazioni (Tol), previste dal Codice dei contratti pubblici all’articolo 60, comma 4. Il provvedimento, emanato il 30 marzo e registrato dalla Corte dei Conti il 17 aprile, acquista efficacia nello stesso giorno della pubblicazione. Cosa prevede il decreto Il decreto dà attuazione a una previsione chiave del Codice dei contratti (d.lgs. n. 36/2023), introducendo indici ufficiali e omogenei per misurare le variazioni dei costi delle lavorazioni. Gli indici, riferiti alle categorie individuate nella tabella A dell’allegato II.2-bis, sono resi disponibili nella banca dati IstatData e costituiscono la base per il calcolo degli indici sintetici utilizzati nelle clausole di revisione prezzi. Ambito di applicazione, le nuove gare Le nuove regole si applicano alle procedure di affidamento avviate a partire dal 28 aprile 2026. Rientrano in questo perimetro le gare pubblicate con bando o avviso, le procedure avviate con invito a presentare offerte e quelle precedute dall’adozione di una determina a contrarre successiva alla data di efficacia del decreto. Le disposizioni transitorie Il provvedimento introduce anche un regime transitorio che amplia il campo di applicazione dei nuovi indici. Nei limiti del quadro economico dell’opera, le stazioni appaltanti possono applicare convenzionalmente gli indici Istat anche a procedure avviate prima del 28 aprile, purché i contratti non siano ancora stati stipulati. Questa facoltà è prevista anche in deroga alle clausole di revisione prezzi originariamente inserite nei bandi o negli avvisi. Contratti in corso e stati di avanzamento lavori Un ulteriore elemento di rilievo riguarda i contratti già in esecuzione. Le amministrazioni possono applicare i nuovi indici agli stati di avanzamento dei lavori riferiti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, o annotate nel libretto delle misure, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto. Anche in questo caso è ammessa la deroga alle clausole di revisione prezzi previste nei contratti già in essere. Nuovo imprinting ai cantieri pubblici Secondo il Ministero, la pubblicazione del decreto rappresenta un passaggio di assoluto rilievo per il settore. Per la prima volta, le variazioni dei prezzi nei cantieri vengono ancorate a parametri ufficiali, omogenei e condivisi, con l’obiettivo di ridurre incertezze interpretative e contenziosi che negli ultimi anni hanno rallentato la realizzazione di opere pubbliche. Il Mit ha inoltre annunciato la prosecuzione dei lavori del Tavolo tecnico sulla revisione prezzi, con il coinvolgimento dell’Istat, per garantire un monitoraggio costante dell’andamento dei costi. LEGGI ANCHE Appalti pubblici, in vigore nuovi indici Istat per la revisione prezzi