Appalti pubblici, in vigore nuovi indici Istat per la revisione prezzi

Appalti pubblici, in vigore nuovi indici Istat per la revisione prezzi

Appalti pubblici, dal 28 aprile operativi gli indici per le Tipologie omogenee delle lavorazioni: meno incertezze nei cantieri e regole uniformi per stazioni appaltanti e imprese

Nuovi indici Istat per i lavori pubblici, cosa cambia

Con la pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del decreto dirigenziale n. 743 del 30 marzo 2026, diventano ufficialmente operativi i nuovi indici Istat correlati alle Tipologie omogenee delle lavorazioni (TOL). Il provvedimento ha acquistato efficacia il 28 aprile 2026, giorno stesso della pubblicazione, dopo la registrazione della Corte dei Conti avvenuta il 17 aprile.

Si tratta di un passaggio attuativo previsto dall’articolo 60, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), che introduce criteri omogenei e ufficiali per la revisione dei prezzi nei lavori pubblici.

Revisione prezzi, il riferimento alle Tipologie omogenee delle lavorazioni

Il decreto adotta formalmente «i singoli indici di costo delle lavorazioni», elaborati dall’Istat sulla base delle tipologie omogenee individuate nella Tabella A dell’Allegato II.2-bis del Codice. Gli indici sono resi disponibili nella banca dati ufficiale IstatData e costituiscono il riferimento per il calcolo degli indici sintetici necessari alla revisione prezzi.

A decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento, gli indici precedentemente pubblicati ai sensi del Codice nel testo vigente al 1° luglio 2023 potranno essere utilizzati solo a fini statistici, superando così un quadro applicativo frammentato.

Quando si applicano i nuovi indici Istat

Il decreto chiarisce con precisione l’ambito temporale di applicazione. I nuovi indici si applicano:

  • alle procedure di affidamento avviate dal 28 aprile 2026, tramite bando, avviso di gara, invito o determina a contrarre;
  • nei limiti del quadro economico dell’opera, anche a procedure bandite prima dell’entrata in vigore, purché i contratti non siano ancora stati stipulati;
  • alle procedure senza bando, se alla data del 28 aprile risultavano già inviati gli inviti a presentare offerta.

È prevista la possibilità di applicare i nuovi indici in deroga alle clausole di revisione prezzi originariamente inserite nei bandi o negli avvisi.

Contratti in corso, estensione agli Stati di avanzamento lavori

Una delle novità più rilevanti riguarda i contratti in corso di esecuzione. Le stazioni appaltanti possono applicare i nuovi indici Istat anche agli stati di avanzamento lavori (SAL) riferiti a lavorazioni:

  • eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori;
  • oppure annotate nel libretto delle misure, sotto la responsabilità dello stesso direttore;
  • purché tali lavorazioni siano riferite a periodi successivi al 28 aprile 2026.

Anche in questo caso è consentita la deroga alle clausole contrattuali già in essere, rafforzando l’uniformità applicativa.

Un passaggio cruciale per stazioni appaltanti ed enti locali

Secondo il MIT, la pubblicazione del decreto rappresenta «un passaggio rilevante», frutto del lavoro del Tavolo tecnico sulla revisione prezzi, con la partecipazione dell’Istat. Per la prima volta, le variazioni dei costi nei cantieri vengono ancorate a parametri ufficiali e omogenei, riducendo il rischio di contenziosi che negli ultimi anni hanno inciso sulla realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture strategiche.

Il Ministero ha inoltre annunciato che il Tavolo continuerà a operare per il monitoraggio costante dell’andamento dei costi, assicurando aggiornamenti coerenti con l’evoluzione dei mercati.

Impatto su PNRR e programmi infrastrutturali

L’adozione dei nuovi indici TOL assume un rilievo particolare per enti locali, stazioni appaltanti e centrali di committenza, soprattutto nell’attuazione di interventi finanziati dal PNRR e dai programmi infrastrutturali nazionali. La standardizzazione del meccanismo di revisione prezzi offre maggiore certezza finanziaria e programmatoria, favorendo la continuità dei cantieri e la sostenibilità economica dei contratti.