Energia rinnovabile termica: dal 2026 scatta l’obbligo per i fornitori di calore. Ecco cosa prevede il nuovo decreto MASE

Energia rinnovabile termica: dal 2026 scatta l’obbligo per i fornitori di calore. Ecco cosa prevede il nuovo decreto MASE

Energia rinnovabile termica, in Gazzetta Ufficiale pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che disciplina l’obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica nelle forniture di calore e raffrescamento. La misura interessa le società che vendono oltre 500 TEP annui di energia termica e introduce nuovi obiettivi di decarbonizzazione, sistemi di certificazione, controlli del GSE e contributi compensativi per gli operatori inadempienti.

Pubblicato il decreto attuativo sull’energia rinnovabile termica

Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale del 16 giugno, del Decreto 15 aprile 2026 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), prende forma uno dei tasselli più importanti della strategia italiana di decarbonizzazione del settore termico prevista dal Decreto Legislativo 199/2021.

Il provvedimento definisce le modalità operative con cui le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento dovranno incrementare progressivamente la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.

L’obiettivo è contribuire al raggiungimento dei target nazionali ed europei in materia di energia pulita, riduzione delle emissioni climalteranti e sviluppo delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento sostenibili.

Chi è soggetto al nuovo obbligo

La normativa si applica alle società che vendono energia termica a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) all’anno.

Rientrano nel perimetro:

  • gestori di reti di teleriscaldamento;
  • operatori del teleraffrescamento;
  • società che forniscono energia termica mediante contratti di servizio energia;
  • operatori che utilizzano contratti di rendimento energetico (EPC).

Sono invece esclusi i contratti già in essere prima dell’entrata in vigore del decreto, nel rispetto del principio di certezza giuridica.

Gli obiettivi di incremento delle fonti rinnovabili

Il decreto introduce l’Obbligo di Incremento dell’Energia Rinnovabile Termica (OIERT), che dovrà essere rispettato nel periodo 2026-2030.

Le quote da raggiungere saranno calcolate in funzione della percentuale media di energia rinnovabile termica conseguita nel triennio 2022-2024.

Per i nuovi operatori che entreranno nel mercato dopo il 2026, il meccanismo prevede specifiche modalità di calcolo che consentono di definire progressivamente la quota minima da conseguire.

L’approccio scelto dal legislatore punta a favorire una crescita graduale ma costante dell’utilizzo di:

  • biomasse sostenibili;
  • pompe di calore alimentate da energia rinnovabile;
  • geotermia;
  • solare termico;
  • recupero di calore e freddo di scarto.

Il ruolo delle Garanzie di Origine

Uno degli aspetti più innovativi del decreto riguarda il sistema di certificazione dell’energia rinnovabile termica.

L’adempimento dell’obbligo avverrà attraverso l’annullamento di specifici titoli certificativi, tra cui:

  • Garanzie di Origine (GO) per il calore e il freddo da fonti rinnovabili;
  • GO relative all’energia elettrica rinnovabile utilizzata per alimentare le pompe di calore;
  • certificati per il calore e il freddo di scarto.

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) avrà il compito di gestire il sistema di certificazione, monitoraggio e verifica.

Calore di scarto e recupero energetico: una leva strategica

Il decreto attribuisce un ruolo centrale al recupero del calore e del freddo di scarto.

Tra le fonti valorizzate rientrano:

  • il calore recuperato dai fumi di combustione;
  • il calore latente di condensazione;
  • il recupero energetico nei processi cogenerativi;
  • altre forme di energia termica residua che sarebbero altrimenti disperse.

La misura punta a incrementare l’efficienza energetica complessiva del sistema industriale e urbano, favorendo modelli di economia circolare e riducendo il consumo di combustibili fossili.

Nuovi obblighi informativi e controlli del GSE

I soggetti obbligati dovranno registrarsi entro il 30 settembre 2026 sul nuovo Portale OIERT gestito dal GSE.

Successivamente dovranno comunicare ogni anno:

  • i quantitativi di energia termica venduta;
  • la quota di energia rinnovabile termica conseguita;
  • i dati tecnici relativi agli impianti utilizzati;
  • le informazioni necessarie al monitoraggio del sistema.

Il GSE effettuerà controlli documentali e ispezioni in sito, con possibilità di acquisire dati da ARERA e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per verificare la correttezza delle dichiarazioni.

Sanzioni e contributo compensativo per gli operatori inadempienti

Il decreto introduce un meccanismo economico volto a garantire il rispetto degli obiettivi.

Gli operatori che non raggiungeranno le quote obbligatorie dovranno versare un contributo compensativo proporzionato al quantitativo di energia rinnovabile termica mancante.

Le risorse confluiranno nel nuovo Fondo per la promozione delle fonti rinnovabili termiche istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

Il fondo finanzierà interventi e impianti di grandi dimensioni destinati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili attraverso procedure competitive.

Impatti per città, utility e reti energetiche

Il provvedimento rappresenta una svolta per il settore del teleriscaldamento e per le utility energetiche locali.

Le amministrazioni comunali e le società di gestione delle infrastrutture energetiche saranno chiamate ad accelerare gli investimenti in:

  • reti di teleriscaldamento sostenibili;
  • integrazione delle fonti rinnovabili;
  • recupero del calore industriale;
  • digitalizzazione e monitoraggio delle reti;
  • sistemi avanzati di efficienza energetica.

L’obiettivo finale è aumentare la quota di energia pulita nel comparto termico, uno dei settori che oggi presenta ancora ampi margini di miglioramento nel percorso verso la neutralità climatica.

FAQ – Cosa cambia con il decreto sull’energia rinnovabile termica

Quando entra in vigore il nuovo obbligo?

L’obbligo decorre dal 1° gennaio 2026 e si applica ai periodi 2026-2028 e 2029-2030.

Chi deve rispettare l’obbligo?

Le società che vendono energia termica per riscaldamento e raffrescamento per oltre 500 TEP annui.

Chi verifica il rispetto delle regole?

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), attraverso il Portale OIERT, controlli documentali e sopralluoghi.

Cosa succede in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi?

È previsto il pagamento di un contributo compensativo destinato al Fondo per la promozione delle fonti rinnovabili termiche.

Quali tecnologie saranno favorite?

Pompe di calore, geotermia, biomasse sostenibili, solare termico, recupero del calore di scarto e sistemi innovativi per il teleriscaldamento.