Misc Guida in stato di ebbrezza: la Cassazione annulla la condanna per carenze nelle analisi del sangue Laura Biarella 18 June 2026 La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato la condanna per guida in stato di ebbrezza pronunciata dalla Corte d’appello di Roma, rilevando gravi lacune nella valutazione dell’attendibilità del prelievo ematico eseguito cinque ore dopo l’incidente e nella mancata verifica scientifica del metodo analitico utilizzato dall’ospedale. Il processo torna ora in appello per un nuovo giudizio. Un caso emblematico sulla validità delle analisi del sangue nei procedimenti per guida in stato di ebbrezza La sentenza n. 22434/2026 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione affronta un tema di rilievo per la giustizia penale e per la sicurezza stradale: la validità giuridica delle analisi del sangue eseguite in ospedale ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza. Il caso riguarda un conducente condannato in primo e secondo grado per violazione dell’art. 186, comma 2, lett. c), Codice della Strada, sulla base di un tasso alcolemico pari a 2,19 g/l, rilevato tramite prelievo ematico eseguito quasi cinque ore dopo l’incidente. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, annullando la sentenza e rinviando per un nuovo giudizio. Il prelievo eseguito cinque ore dopo il sinistro La Corte sottolinea che il tempo trascorso tra la guida e l’accertamento è un elemento decisivo. Nel documento si legge che il conducente “giunse al pronto soccorso alle ore 9:57, sicché il prelievo fu eseguito quasi cinque ore dopo l’incidente”. Per la Cassazione i giudici di merito non hanno spiegato perché il tasso rilevato cinque ore dopo dovesse corrispondere a quello presente al momento della guida, né hanno valutato la compatibilità tra: – il valore di 2,19 g/l accertato; – la sintomatologia riscontrata dagli agenti (alito vinoso, occhi lucidi, difficoltà di eloquio); – l’assenza di variazioni significative nelle ore successive. La Corte richiama inoltre la variabilità individuale della curva di Widmark, ricordando che l’assorbimento e lo smaltimento dell’alcol “dipendono da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione”. Il test ospedaliero non era idoneo all’uso giuridico-amministrativo Altro punto decisivo: gli stessi sanitari avevano indicato nel referto che il test eseguito era “analitico preliminare ad esclusivo uso diagnostico” e che per finalità giuridiche sarebbe stato necessario un test di conferma presso laboratorio accreditato. La Cassazione osserva che i giudici di merito non hanno: – approfondito il significato dell’annotazione dei sanitari; – disposto una perizia; – verificato la reale affidabilità del metodo enzimatico utilizzato nel caso concreto. La Corte afferma che non si trattava di valutare in astratto il metodo, ma di verificare se le modalità operative adottate fossero idonee a garantire un risultato utilizzabile in sede penale. Aggravante del sinistro, motivo assorbito La difesa contestava anche l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, Codice della Strada, sostenendo che non fosse provato il nesso causale tra lo stato di ebbrezza e il tamponamento. La Cassazione non affronta il motivo, dichiarandolo assorbito dall’accoglimento del primo. Annullamento con rinvio La Corte conclude che la motivazione dei giudici di merito è “solo apparente” e non consente di comprendere le ragioni della condanna. Per questo annulla la sentenza e rinvia a una diversa sezione della Corte d’appello di Roma, che dovrà riesaminare il caso alla luce dei principi indicati.