HumanX Legal Smart Road ANAC aggiorna il regolamento sul potere sanzionatorio: nuove regole per stazioni appaltanti, SOA e operatori economici Laura Biarella 21 June 2026 Italia Con la Delibera n. 210 del 25 maggio 2026, ANAC rivede il regolamento sul potere sanzionatorio in materia di contratti pubblici, adeguandolo al Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023). Rafforzati obblighi informativi, controlli sulle false dichiarazioni e sanzioni per stazioni appaltanti, enti concedenti, SOA e operatori economici. Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 20 giugno. ANAC approva il nuovo regolamento sul potere sanzionatorio, cosa cambia dal 2026 L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato, con Delibera n. 210 del 25 maggio 2026, la revisione del regolamento che disciplina l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di contratti pubblici. Il testo aggiorna e integra il regolamento del 2023, adeguandolo alle novità introdotte dal d.lgs. 36/2023, il nuovo Codice dei contratti pubblici. Nel documento ANAC si legge che il nuovo regolamento nasce dalla «opportunità di adottare un nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori… in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (Art. 1). Obblighi informativi più stringenti per stazioni appaltanti ed enti concedenti Una parte centrale del regolamento riguarda le violazioni degli obblighi informativi verso ANAC. Sono previste sanzioni per: – mancato o ritardato invio dei dati alla BDNCP; – mancato rilascio o ritardo nei C.E.L.; – mancata comunicazione di varianti, sospensioni o ritardi imputabili alla stazione appaltante; – mancata comunicazione delle decisioni sul precontenzioso. Il documento chiarisce che «si ha violazione degli obblighi informativi e di comunicazione qualora i soggetti… rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti» (Art. 3). False dichiarazioni: sanzioni più severe e annotazioni nel Casellario Il regolamento rafforza il contrasto alle false dichiarazioni rese: – in gara, – ai fini della qualificazione SOA, – nei confronti di ANAC, – da parte delle stazioni appaltanti sulla propria qualificazione. ANAC specifica che rientrano nella fattispecie anche le «dichiarazioni fuorvianti e non veritiere tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti» (Art. 4). Le sanzioni possono includere: – sanzioni pecuniarie, – sospensione o decadenza dell’attestazione SOA, – annotazione nel Casellario informatico, – interdizione temporanea. Procedimento sanzionatorio, tempi certi e garanzie per le parti Il regolamento definisce in modo puntuale le fasi del procedimento: 1. Avvio (Art. 10) Parte da segnalazioni di uffici ANAC, stazioni appaltanti, enti concedenti, SOA o terzi. 2. Contestazione dell’addebito (Art. 13) Il dirigente comunica: – fatti contestati, – sanzione minima e massima, – termine di 180 giorni per la conclusione, – facoltà di presentare memorie entro 30 giorni, – possibilità di audizione. 3. Istruttoria (Art. 14) Le parti possono accedere agli atti e presentare documenti. 4. Conclusione (Art. 18) Il Consiglio può decidere: – archiviazione, – sanzione pecuniaria, – sanzione interdittiva, – annotazione nel Casellario, – sospensione o decadenza della qualificazione. Sanzioni per le SOA, previste sospensioni e decadenze Per le SOA, ANAC può applicare: – sanzioni pecuniarie, – annotazioni nel Casellario, – sospensione o decadenza dell’autorizzazione. Il regolamento prevede che tali misure scattino nei casi di dolo o colpa grave, come previsto dall’art. 13 dell’Allegato II.12. Criteri di quantificazione delle sanzioni Le sanzioni pecuniarie sono determinate secondo i criteri della legge 689/1981, valutando: – gravità dell’infrazione, – elemento psicologico, – valore dell’appalto, – reiterazione, – effetti pregiudizievoli per ANAC. Entrata in vigore Le modifiche introdotte dalla Delibera n. 210/2026 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di pubblicazione sul sito ANAC.