Comuni montani: in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento DPCM 121/2026. Ecco criteri, parametri e impatti territoriali

Comuni montani: in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento DPCM 121/2026. Ecco criteri, parametri e impatti territoriali

Il DPCM 11 maggio 2026, n. 121 — pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 luglio 2026 — definisce i nuovi criteri ufficiali per la classificazione dei comuni montani, attuando la legge 131/2025. Il regolamento introduce parametri altimetrici, geomorfologici e territoriali aggiornati, stabilisce l’elenco dei comuni montani e disciplina le regole per fusioni e scissioni. Una riforma che incide su fondi, programmazione regionale, incentivi alla natalità e politiche contro lo spopolamento.

Comuni montani, pubblicato il DPCM che definisce i nuovi criteri di classificazione

Il DPCM 11 maggio 2026, n. 121 segna un passaggio decisivo nella definizione delle zone montane italiane, stabilendo criteri uniformi e aggiornati per individuare i comuni che rientrano nella classificazione prevista dalla legge 12 settembre 2025, n. 131.

Il decreto, come riportato nel testo ufficiale, “definisce i criteri per la classificazione dei comuni montani e contestualmente elenca i comuni che soddisfano tali criteri”.

La riforma nasce per garantire una base omogenea per l’accesso ai fondi dedicati allo sviluppo delle aree montane, per la programmazione regionale e per le misure contro lo spopolamento.

Criteri altimetrici e geomorfologici, cosa cambia

Il cuore del decreto è l’articolo 2, che introduce cinque criteri principali basati su altitudine, pendenza e caratteristiche territoriali.

Secondo il testo, “sono montani i comuni che soddisfano almeno una delle seguenti lettere”.

1. Altitudine e pendenza (criterio combinato)

Un comune è montano se:

– almeno 20% della superficie è sopra i 600 metri,

– e almeno 25% presenta pendenza superiore al 20%.

2. Altitudine media ≥ 350 m + pendenza ≥ 5%

Un criterio più flessibile, pensato per territori collinari con caratteristiche montane.

3. Altitudine media ≥ 400 m

Senza ulteriori parametri geomorfologici.

4. Altitudine massima ≥ 1.200 m

Un criterio che riconosce i comuni con vette significative.

5. Comuni delle province interamente montane confinanti con Stati esteri

Riguarda le province di Belluno, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola, già riconosciute dalla normativa regionale.

Criteri territoriali aggiuntivi: comuni confinanti e gruppi di comuni

Il decreto amplia la classificazione includendo anche comuni che, pur non soddisfacendo i criteri altimetrici, presentano caratteristiche territoriali specifiche.

Comuni confinanti con comuni montani

Sono montani se confinano esclusivamente con comuni montani (o con Stati esteri) e hanno altitudine media ≥ 200 m.

Gruppi di comuni (fino a 5)

Un gruppo di comuni confinanti tra loro può essere classificato montano se:

– ciascuno ha altitudine media ≥ 200 m,

– il gruppo è completamente circondato da comuni montani o da Stati esteri.

Elenco dei comuni montani e aggiornamenti annuali

L’articolo 3 stabilisce che l’elenco dei comuni montani è contenuto nell’allegato al decreto.

Il testo precisa che l’elenco sarà aggiornato entro il 30 settembre di ogni anno, con efficacia dal 1° gennaio successivo, sulla base dei dati ISTAT.

Fusioni e scissioni, nuove regole

Il decreto chiarisce che:

– un comune nato da fusione mantiene la classificazione montana solo se soddisfa i criteri del decreto;

– i comuni derivanti da scissione sono montani solo se rispettano i criteri altimetrici e geomorfologici.

Impatto su fondi, programmazione e politiche territoriali

La classificazione dei comuni montani è determinante per:

– Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (legge 234/2021);

– ripartizione delle risorse regionali;

– incentivi alla natalità nei comuni montani (art. 29 legge 131/2025);

– politiche contro lo spopolamento;

– programmazione strategica delle province montane.

Il decreto, come specificato all’articolo 4, “non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.