Legge “Liberi di scegliere”: nuove tutele per minori e famiglie che vogliono uscire dai contesti mafiosi e della criminalità organizzata

Legge “Liberi di scegliere”: nuove tutele per minori e famiglie che vogliono uscire dai contesti mafiosi e della criminalità organizzata

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 luglio 2026 n. 131, denominata “Liberi di scegliere”, che introduce un sistema organico di protezione, assistenza sociale ed economica per minori, giovani adulti e familiari che intendono allontanarsi da contesti di criminalità organizzata e mafiosa. Previsti trasferimenti protetti, supporto psicologico, percorsi educativi e lavorativi, sostegni economici e nuove procedure di coordinamento tra magistratura, servizi sociali ed enti territoriali.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 17 luglio 2026, n. 131, in vigore dal 9 agosto 2026, l’Italia compie un ulteriore passo avanti nella tutela dei minori esposti ai rischi derivanti dalla criminalità organizzata.

Il provvedimento, denominato “Liberi di scegliere”, istituzionalizza un modello di protezione già sperimentato in diversi territori, creando un quadro normativo nazionale dedicato ai ragazzi e alle famiglie che vogliono interrompere ogni legame con ambienti mafiosi o criminali.

L’obiettivo della norma è garantire sicurezza, inclusione sociale e opportunità educative a chi si trova in una condizione di grave pericolo a causa dell’appartenenza o della vicinanza a contesti criminali.

Chi sono i destinatari della legge

La normativa si rivolge principalmente a:

  • figli di persone indagate, imputate o condannate per reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere e traffico di stupefacenti;
  • minori che manifestano la volontà di allontanarsi dai contesti criminali di provenienza;
  • minori vittime di violenze, intimidazioni o condizionamenti esercitati dalle organizzazioni criminali;
  • giovani fino a 25 anni già destinatari delle misure di protezione durante la minore età;
  • genitori o altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale che scelgono, insieme al minore, un percorso di allontanamento dalla criminalità.

La legge interviene nei casi in cui non ricorrono i presupposti per l’accesso ai tradizionali programmi di protezione previsti per collaboratori di giustizia e testimoni.

Le nuove misure di protezione personale

Tra le principali novità introdotte dal provvedimento figurano specifiche misure di tutela personale che possono essere disposte dall’autorità giudiziaria.

Le misure includono:

  • trasferimento immediato in località protette;
  • utilizzo di documenti di copertura;
  • possibilità di cambiamento delle generalità nei casi più delicati;
  • adozione di ulteriori misure di vigilanza e sicurezza da parte delle Prefetture.

L’obiettivo è garantire un’effettiva separazione dal contesto criminale di origine e prevenire ritorsioni o pressioni psicologiche.

Assistenza sociale, educativa e psicologica

Accanto alla protezione fisica, la legge costruisce un articolato sistema di sostegno sociale e socioeducativo.

I beneficiari possono accedere a:

  • supporto psicologico e pedagogico;
  • percorsi di accompagnamento sociale;
  • accesso e completamento dell’istruzione obbligatoria;
  • progetti di inclusione e integrazione nella nuova realtà territoriale;
  • formazione professionale e riqualificazione lavorativa;
  • percorsi di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro;
  • conservazione del posto di lavoro, garantita anche tramite il trasferimento dei dipendenti pubblici presso altre sedi o amministrazioni.

Particolare attenzione viene riservata al recupero della dimensione educativa dei minori, affinché possano sviluppare un percorso di crescita libero dai condizionamenti mafiosi.

Le misure economiche previste

Per favorire il distacco dai contesti criminali, la norma introduce anche forme specifiche di sostegno economico.

Tra queste:

  • assegni periodici di sostentamento;
  • disponibilità di alloggi protetti e copertura delle relative spese;
  • rimborso dei costi di trasferimento;
  • copertura di spese sanitarie non sostenibili tramite il Servizio sanitario nazionale;
  • accesso a mutui e prestiti agevolati attraverso convenzioni con istituti di credito;
  • patrocinio gratuito a spese dello Stato, anche oltre i tradizionali limiti di reddito.

Le misure economiche potranno essere riconosciute fino a due anni, con possibilità di proroga di un ulteriore anno nei casi in cui persistano le condizioni di rischio.

Il ruolo dei Tribunali per i minorenni e dei servizi territoriali

La nuova disciplina attribuisce un ruolo centrale al Tribunale per i minorenni e alle Procure minorili.

Quando emergono situazioni di pericolo, il Procuratore presso il Tribunale per i minorenni può proporre l’attivazione delle misure di protezione e assistenza.

Le segnalazioni possono provenire da:

  • servizi sociali;
  • scuole e dirigenti scolastici;
  • enti che operano nella tutela dell’infanzia;
  • autorità giudiziarie;
  • direttamente dai soggetti interessati.

L’attuazione delle misure segue un doppio binario procedurale:

  • ​Per l’assistenza sociale e il trasferimento in luoghi protetti, il Tribunale per i minorenni affida l’esecuzione agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM), in coordinamento con Comuni, Ambiti Territoriali Sociali e servizi sanitari.
  • Nei casi che richiedono documenti di copertura o il cambio di generalità, l’attuazione è affidata per legge alla Commissione centrale per le speciali misure di protezione presso il Ministero dell’Interno (integrata da un rappresentante della Giustizia minorile), che opera tramite il Servizio Centrale di Protezione.

Comitato tecnico-scientifico e monitoraggio nazionale

La legge istituisce presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia un Comitato tecnico-scientifico incaricato di monitorare l’applicazione delle nuove misure.

Ogni anno il Comitato redigerà una relazione sull’attuazione delle misure da presentare ai Ministri competenti; sarà poi il Ministro della Giustizia a trasmetterla ufficialmente alle Camere per valutare l’efficacia degli interventi e proporre eventuali correttivi normativi.

L’organismo sarà composto da rappresentanti dei Ministeri:

  • della Giustizia;
  • dell’Interno;
  • dell’Economia e delle Finanze;
  • del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • dell’Istruzione e del Merito;
  • dell’Università e della Ricerca.

Inoltre:

  • Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo;
  • Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Ogni anno il Comitato presenterà una relazione alle Camere per valutare l’efficacia degli interventi e proporre eventuali correttivi normativi.

Impatti per enti locali, scuole e servizi sociali

Per Comuni, scuole, servizi sociali e operatori del welfare territoriale la nuova normativa rappresenta una sfida significativa ma anche un’importante opportunità.

La legge rafforza infatti il principio secondo cui il contrasto alla criminalità organizzata non può limitarsi all’azione repressiva, ma deve coinvolgere politiche educative, inclusione sociale e sostegno alle famiglie più vulnerabili.

Gli enti territoriali saranno chiamati a collaborare in modo strutturato con magistratura e amministrazioni statali per costruire percorsi individualizzati di protezione e reinserimento, capaci di offrire ai minori concrete alternative ai modelli culturali e criminali ereditati dal contesto familiare di origine.

Conclusioni

La Legge n. 131/2026 rappresenta una delle più importanti innovazioni nel campo della tutela dell’infanzia e del contrasto alle mafie degli ultimi anni.

Attraverso un sistema integrato di protezione, assistenza e inclusione sociale, il legislatore punta a garantire ai minori e alle famiglie coinvolte in ambienti criminali la possibilità concreta di costruire un futuro diverso, libero da violenza, intimidazioni e condizionamenti mafiosi.