AI Act: il Garante chiede più poteri, più tutele e un ruolo diretto nei sandbox nazionali

AI Act: il Garante chiede più poteri, più tutele e un ruolo diretto nei sandbox nazionali

Parere del 14 luglio 2026 sul decreto di adeguamento ai poteri delle Autorità nazionali e sull’uso dell’IA nella formazione

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole, con condizioni, sullo schema di decreto legislativo che adegua l’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) in materia di poteri delle Autorità nazionali e utilizzo dell’intelligenza artificiale nei percorsi formativi.

Il provvedimento, trasmesso alle Camere come Atto del Governo n. 421, definisce competenze, coordinamento, vigilanza, sperimentazione e regole per l’impiego dell’IA in settori strategici: scuola, lavoro, PA, finanza, ricerca.

Il Garante riconosce la coerenza complessiva del decreto con l’AI Act, ma chiede integrazioni essenziali per garantire piena tutela dei dati personali e un ruolo effettivo dell’Autorità nei processi decisionali e nei sandbox nazionali.

Struttura del decreto: 5 Capi, 51 articoli

Autorità nazionali e vigilanza sul mercato

Il decreto individua:

  • AgID come Autorità nazionale di notifica (art. 4);
  • ACN come Autorità nazionale di vigilanza del mercato per i sistemi di IA (art. 5);
  • Banca d’Italia, CONSOB, IVASS per i sistemi di IA ad alto rischio nel settore finanziario;
  • Garante Privacy quale autorità di vigilanza del mercato limitatamente alle competenze dell’art. 74, par. 8 AI Act.

Il parere sottolinea che:

“Al corretto richiamo delle competenze ascritte al Garante dovrebbe corrispondere il riconoscimento del potere di adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche.”

Il Garante chiede quindi di integrare l’articolo 11, affinché l’Autorità possa esercitare pienamente le funzioni previste dal regolamento europeo.

Cooperazione tra Autorità e scambio di informazioni

Il decreto prevede:

  • accordi tra AgID e ACN per la condivisione di dati e risposta rapida agli incidenti (art. 7);
  • cooperazione tra ACN e Autorità finanziarie (art. 9);
  • coordinamento con il Garante per i sistemi di IA non ad alto rischio (art. 9, commi 3 e 4);
  • un Comitato di coordinamento con clausola di salvaguardia per le competenze del Garante (art. 12).

Il Garante chiede che la cooperazione sia rafforzata e che venga chiarita la responsabilità statale nella valutazione di conformità (art. 31, par. 9 AI Act), quando l’Autorità opera come organismo notificato.

Spazio di sperimentazione italiano per l’AI (sandbox)

Il decreto istituisce lo Spazio di sperimentazione italiano per l’AI (art. 26), gestito da AgID e ACN, con un Gruppo operativo dedicato (art. 28).

Il Garante rileva una criticità decisiva:

“L’articolo 26 non contempla la partecipazione del Garante nei progetti che comportano il trattamento di dati personali, in contrasto con l’articolo 57, par. 10, del regolamento IA.”

La richiesta è chiara: il Garante deve essere coinvolto obbligatoriamente in ogni sperimentazione che implichi dati personali, per garantire conformità, minimizzazione e sicurezza.

Formazione: studenti, docenti, competenze digitali e IA responsabile

Il Capo III introduce un quadro organico per la formazione:

  • Art. 35: educazione degli studenti all’uso responsabile dell’IA;
  • Art. 36: piano di formazione per docenti su social media e piattaforme digitali;
  • Art. 37: competenze digitali avanzate, sicurezza, privacy, interoperabilità, etica dell’IA.

La norma attuativa dovrà promuovere:

  • alfabetizzazione digitale,
  • comprensione dei sistemi algoritmici,
  • uso etico e trasparente dell’IA,
  • tutela dei diritti fondamentali e non discriminazione.

AI nel lavoro, decisioni non automatizzate e diritti dei lavoratori

L’articolo 40 stabilisce che:

  • nessuna decisione sul rapporto di lavoro può essere adottata solo tramite IA;
  • il datore di lavoro deve garantire dignità, riservatezza e non discriminazione;
  • il lavoratore ha diritto a una motivazione intelligibile e ai diritti previsti dagli artt. 13, 15 e 22 GDPR.

Il Garante propone di estendere il divieto anche alle decisioni valutative, che possono incidere significativamente sulla carriera e sulle condizioni lavorative.

Tutela dei segreti industriali e algoritmi

L’articolo 49 modifica il Codice della proprietà industriale includendo tra le informazioni protette:

  • dati,
  • algoritmi,
  • metodi matematici,
  • architetture dei modelli,
  • procedure di addestramento.

Una tutela rafforzata per le imprese che sviluppano sistemi di IA.

Condizioni poste dal Garante

Il parere favorevole è subordinato a quattro integrazioni:

  • Estendere al Garante i poteri dell’art. 11 (linee guida, raccomandazioni, buone pratiche).
  • Rinviare all’art. 166 del Codice Privacy per la disciplina del procedimento sanzionatorio.
  • Chiarire la responsabilità statale nella valutazione di conformità (art. 31, par. 9 AI Act).
  • Integrare l’art. 26 prevedendo la partecipazione del Garante nei progetti che trattano dati personali.

E una osservazione:

  • valutare l’estensione del divieto di decisioni automatizzate alle decisioni valutative nel lavoro.