Tech Legal AI Act, dal 2 agosto obbligo di etichettare i contenuti creati dall'intelligenza artificiale: cosa cambia Laura Biarella 31 July 2026 AI UE La Commissione europea ha pubblicato le linee guida sull’articolo 50 del Regolamento UE 2024/1689: deepfake, chatbot e testi su temi di interesse pubblico dovranno essere segnalati come generati dall’IA. Sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato globale 2 agosto 2026, entra in vigore l’obbligo di trasparenza Dal 2 agosto 2026 diventa pienamente operativo l’articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689, il cosiddetto AI Act: la norma che impone la trasparenza sui contenuti generati o manipolati dall’intelligenza artificiale. In vista della deadline, la Commissione europea ha pubblicato lo scorso 20 luglio le linee guida ufficiali destinate a fornitori e utilizzatori professionali di sistemi di IA, con l’obiettivo di chiarire chi è tenuto agli obblighi e in quali casi si applicano. La norma punta a un obiettivo preciso: permettere alle persone di riconoscere quando stanno interagendo con un sistema di intelligenza artificiale, oppure quando un testo, un’immagine, un audio o un video sono stati generati o modificati da un algoritmo, riducendo in tal modo i rischi di inganno e disinformazione legati ai contenuti sintetici. Cosa prevede l’articolo 50 dell’AI Act Le linee guida della Commissione individuano in modo puntuale il perimetro applicativo della norma. Gli obblighi di etichettatura riguardano, in particolare: I sistemi di AI interattivi, come i chatbot: chi li utilizza deve informare l’utente che sta dialogando con un sistema automatizzato. I deepfake, cioè contenuti audio, video o immagini generati o manipolati dall’IA che riproducono persone, luoghi o eventi in modo talmente realistico da apparire autentici: la loro natura artificiale deve essere dichiarata in modo evidente. I testi generati o manipolati dall’AI e pubblicati su temi di interesse pubblico, che devono riportare un’indicazione chiara della loro origine. Sono previste eccezioni per le opere dichiaratamente artistiche, creative, satiriche o di finzione: anche in questi casi, tuttavia, l’identificazione della natura artificiale del contenuto deve restare accessibile, senza ostacolare la fruizione dell’opera. LEGGI ANCHE AI Act: il Garante chiede più poteri, più tutele e un ruolo diretto nei sandbox nazionali Nessun obbligo retroattivo Un punto chiarito dalle linee guida riguarda i contenuti già pubblicati: quelli diffusi prima del 2 agosto 2026 non devono essere etichettati retroattivamente. La Commissione, pur non imponendolo, invita comunque i soggetti interessati a farlo volontariamente, quando possibile, per contribuire agli obiettivi di trasparenza della norma. Per i sistemi di AI già immessi sul mercato prima della stessa data è previsto inoltre un periodo transitorio limitato: gli obblighi tecnici di marcatura e rilevamento dei contenuti sintetici diventeranno pienamente applicabili solo dal 2 dicembre 2026. Codice di condotta volontario Ad affiancare le linee guida, la Commissione dell’UE richiama il Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content, un codice di condotta elaborato con il contributo di esperti indipendenti e di numerosi stakeholders (portatori di interesse), riconosciuto dalla Commissione stessa e dall’AI Board quale strumento idoneo a dimostrare la conformità agli obblighi di marcatura ed etichettatura. L’adesione resta volontaria: chi vi aderisce può utilizzarla come elemento a supporto della propria compliance, mentre chi sceglie di non farlo dovrà dimostrare con altri mezzi equivalenti di aver rispettato la norma. Le sanzioni previste Per le imprese che non si adeguano sono previste sanzioni pecuniarie fino a 15 milioni di euro o fino al 3% del fatturato globale annuo, a seconda di quale importo risulti più elevato. Il rispetto della norma sarà verificato principalmente dalle autorità nazionali competenti in materia di vigilanza del mercato. Perché riguarda anche il giornalismo e le imprese Per le testate giornalistiche, le aziende e i professionisti che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale generativa, dai chatbot sui siti web ai testi e alle immagini prodotti per contenuti destinati al pubblico, l’articolo 50 impone una prima ricognizione degli strumenti di AI effettivamente in uso, per capire quali rientrino nel perimetro della norma, e un conseguente adeguamento delle prassi informative verso utenti e clienti. Domande Frequenti (FAQ) Da quando si applica l’obbligo di etichettare i contenuti IA? Dal 2 agosto 2026, data di applicazione dell’articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). I contenuti pubblicati prima di questa data vanno etichettati? No, non c’è obbligo retroattivo. La Commissione europea incoraggia comunque l’etichettatura volontaria dei contenuti già in circolazione, quando possibile. Quali contenuti devono essere etichettati? In particolare i deepfake, le interazioni con sistemi di IA come i chatbot, e i testi generati o manipolati dall’IA pubblicati su temi di interesse pubblico. Sono previste eccezioni per le opere dichiaratamente artistiche, creative, satiriche o di finzione. Cosa succede a chi non rispetta le regole? Le imprese rischiano sanzioni fino a 15 milioni di euro o fino al 3% del fatturato globale, verificate dalle autorità nazionali di vigilanza del mercato. Aderire al Codice di condotta è obbligatorio? No, l’adesione al Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content è volontaria, ma facilita la dimostrazione di conformità agli obblighi di legge.