Legal Bollo auto, il Tar boccia l’affidamento diretto all’Aci: la Regione Abruzzo dovrà risarcire Gefil Alberto Bruzzone 23 September 2026 La società ligure aveva contestato l’accordo del 2018 per la gestione e la riscossione della tassa automobilistica: per i giudici mancava una gara pubblica. Ora la Regione ha 90 giorni per formulare una proposta di risarcimento Italia Sulla riscossione del bollo auto, il Tar dell’Abruzzo boccia l’affidamento diretto all’Aci. La sentenza a favore della società Gefil. Affidare direttamente all’Aci la gestione e la riscossione del bollo auto, senza passare da una gara pubblica, non è legittimo. È questa la conclusione alla quale è arrivato il Tar Abruzzo, che ha accolto il ricorso presentato da Gefil, società con sede a La Spezia specializzata nella riscossione di tributi ed entrate locali. La sentenza riaccende i riflettori sull’accordo stipulato dalla Regione Abruzzo con l’Automobile Club d’Italia nel 2018. I giudici amministrativi hanno riconosciuto che quell’affidamento avrebbe dovuto essere sottoposto a un confronto competitivo, aprendo così la strada alla richiesta di risarcimento avanzata dalla società ligure. L’accordo del 2018 La vicenda nasce dalla delibera di Giunta regionale numero 1021 del 28 dicembre 2018. Con quel provvedimento la Regione aveva approvato lo schema di un “accordo di cooperazione” con l’Aci per la gestione e la riscossione della tassa automobilistica. Per Gefil, però, quell’intesa non rappresentava una reale cooperazione tra amministrazioni pubbliche. Si sarebbe trattato, piuttosto, di un vero e proprio affidamento di servizi di rilevanza economica che, proprio per questo, avrebbe dovuto essere messo a gara. Una tesi che il Tar Abruzzo ha ritenuto fondata. Secondo i giudici, la convenzione non possedeva infatti le caratteristiche richieste dalla normativa europea e nazionale per poter derogare all’obbligo di ricorrere a una procedura competitiva. La Gefil fu “privata della possibilità di concorrere” Uno dei passaggi centrali della sentenza riguarda proprio la posizione di Gefil. “L’affidamento diretto ha privato Gefil di rendersi potenziale aggiudicataria del servizio”, osservano i giudici. Il Tar ha inoltre evidenziato come l’Aci svolgesse le attività “nell’esclusivo interesse della Regione” ricevendo compensi e corrispettivi economici “a forfait”. Secondo il collegio, tali somme avrebbero generato per l’ente “effettivi utili d’impresa” e non sarebbero quindi riconducibili al semplice rimborso delle spese sostenute. Da qui la conclusione che non fosse possibile utilizzare la formula dell’accordo di cooperazione per evitare le regole sulla concorrenza. Il richiamo alle regole europee Nella sua decisione, il Tar richiama i principi già affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dal Consiglio di Stato. La gestione della tassa automobilistica rientra nelle competenze delle Regioni e, quando un servizio presenta determinate caratteristiche economiche, il suo affidamento deve rispettare i principi di trasparenza e concorrenza. In sostanza, secondo i giudici, non è possibile qualificare formalmente un rapporto come “cooperazione” quando, nella sostanza, si tratta dell’affidamento di un servizio remunerato. LEGGI ANCHE: Abolizione del bollo auto: ecco come funzionerà e per chi La delibera non viene annullata C’è però un aspetto importante sul piano processuale. Il Tar non ha annullato la delibera regionale del 2018 perché, nel frattempo, l’accordo tra la Regione e l’Aci era scaduto. Per questo motivo la richiesta di annullamento è stata dichiarata improcedibile per “sopravvenuta carenza di interesse”. La decisione è invece favorevole a Gefil per quanto riguarda il risarcimento. Il tribunale amministrativo ha riconosciuto la responsabilità della Regione per non aver bandito una gara, impedendo alla società ligure di partecipare alla procedura e di concorrere per l’eventuale aggiudicazione del servizio. Ora la Regione dovrà formulare una proposta La Regione Abruzzo avrà 90 giorni per formulare una proposta risarcitoria a favore di Gefil. La società spezzina, attiva dal 2006 nella riscossione, liquidazione e accertamento delle entrate tributarie ed extratributarie, comprese le procedure coattive, aveva già ottenuto una pronuncia analoga in Campania. La sentenza del Tar Abruzzo si inserisce quindi in un contenzioso più ampio sulle modalità di affidamento dei servizi di riscossione degli enti pubblici e pone nuovamente al centro il rispetto delle regole di concorrenza quando l’amministrazione affida a un soggetto esterno un servizio di rilevanza economica.