Polizia, armi fuori servizio e fuori territorio

Polizia, armi fuori servizio e fuori territorio

Armi senza licenza agli agenti di P.S., anche quando non sono in servizio.

Il recentissimo D.L. 11 aprile 2025, n. 48 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario.”, in pratica una anticipazione del disegno di legge sulla sicurezza C.1660 approvato dalla Camera dei deputati in data 18 settembre 2024 e adesso al Senato della Repubblica (S.1236), fra le tante ed eterogenee cose contiene anche una norma che riguarda l’armamento e che potrebbe interessare anche la Polizia Locale.

Il condizionale è d’obbligo per quanto si andrà successivamente a spiegare.

La nuova norma

In particolare l’art. 28 (Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza) del D.L. prevede che “Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando non sono in servizio.”.

Si rinvia poi, con il comma 2, a un regolamento da adottarsi entro un anno dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, regolamento che dovrà apportare le necessarie modifiche all’art. 73 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS).

Gli anacronismi del legislatore

La prima cosa da osservare è che il legislatore continua a citare l’anacronistico R.D. 690/1907 (T.U. sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza), che prevede ancora come agenti e ufficiali di p.s. “… in servizio permanente i carabinieri Reali e le guardie di città” nonché “… le guardie di finanza e forestali, le guardie carcerarie, nonché le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei Comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto.”.

In realtà l’evoluzione normativa ha portato al riconoscimento della qualifica di p.s. anche per altre figure, ma il legislatore sembra non prenderne atto visto che continua a riferirsi alle norme vigenti nell’allora Regno d’Italia.

La non sempre chiara equiparazione degli appartenenti alla Polizia Locale

Da notare che gli appartenenti alla Polizia Locale, anche se sono agenti di pubblica sicurezza in virtù del decreto prefettizio e non ex lege come gli appartenenti agli organi di polizia dello Stato, non hanno peraltro prerogative inferiori rispetto agli appartenenti ad altri organi di polizia, al di là che la Polizia Locale venga utilizzata per funzioni ausiliarie di p.s., giusto il riferimento contenuto nell’art. 5, c. 1 lettera c) della L. 7 marzo 1986, n. 65 e che abbia limitazioni territoriali.

Dove nasceva l’idea di andare armati fuori servizio

L’attuale norma dell’art. 28 del decreto legge nasce molto indietro nel tempo.

In particolare da un suggerimento del Comitato Analisi Strategica Antiterrorismo che a seguito degli attentati del 2017 (Manchester, Londra, Barcellona), richiamava alla “…elevata opportunità che il personale delle forze di polizia porti con sé l’arma di ordinanza anche fuori dal servizio…”.

Questa idea veniva cristallizzata, fra l’altro, da una circolare del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 21 agosto 2017 prot. 0268081, così come da analoghe circolari rivolte sia alla Polizia di Stato che all’Arma dei Carabinieri.

Contemporaneamente, a più riprese, prima il Ministro dell’interno Alfano (2016), poi il Ministro Minniti (2017-2018), rivolgevano l’invito al personale a portare l’arma di ordinanza anche fuori dal servizio e da incarichi specifici.

E ciò in considerazione del susseguirsi di attentati terroristici in quel periodo (Berlino, Stoccolma, Istanbul, Londra, Manchester, San Pietroburgo, Strasburgo).

Del resto la logica che chi appartiene a un organo di polizia debba sempre essere armato, anche fuori servizio, se non altro perché ha comunque un dovere di intervento, se fosse stata rispettata avrebbe forse salvato il carabiniere Mario Cerciello Rega (si ricordi la pistola “dimenticata in caserma” nella ricostruzione processuale) ucciso a Roma da un ragazzino americano.

Le difficoltà

Sull’obbligo di andare armati fuori servizio si erano però scatenate allora le reazioni dei sindacati degli agenti di polizia.

Non tanto per l’obbligo in sé, quanto per l’asserita difficoltà tecnica, essenzialmente la pesantezza e le dimensioni dell’arma in dotazione Beretta 98FS che la rendono difficilmente occultabile, oltre ad altre considerazioni in realtà abbastanza risibili.

Questione non sorpassabile con l’acquisto di altra arma, personale, che avrebbe richiesto comunque il porto d’armi per difesa personale, che però le Prefetture erano restie a concedere con la scusa: avete già l’arma di servizio usate quella.

Contraria all’uso di armi personali e di ipotesi di porto d’armi per difesa personale per chi appartiene a un organo di polizia anche la giurisprudenza.

Infatti l’appartenenza a un organo di polizia non abilita al porto di armi diverse da quella di ordinanza (cfr. Cass. penale Sez. I – 27/10/2005, n. 43000 e 24/03/1997, n. 4478).

E nella valutazione nel rilascio di porto d’armi per difesa personale l’amministrazione può legittimamente negare il rilascio (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26/10/2016, n. 4495 e Cons. Stato, Sez III, 1742/2014).

La soluzione adottata dal governo

Tornando al D.L. a questo punto si risolve la questione con un’apertura totale all’acquisto e al porto di armi ulteriori oltre quella di servizio.

Chi ha la qualifica di p.s. (e quindi anche gli appartenenti alla Polizia Locale) può portare armi corte e lunghe da fuoco senza licenza, dunque potrà anche acquistarle, così come potrà acquistare il relativo munizionamento.

Va notato come il rimando a un futuro regolamento non solo non era necessario, essendo la norma già perfetta ed essendo eventuali esclusioni (esempio: mancanza dei requisiti) già previste da altre norme, ma risulta essere, come per molte norme che riguardano la Polizia Locale (esempio: accesso allo SDI) utile solo per procrastinare all’infinito quanto già deciso in sede normativa.

È veramente una soluzione adottabile anche dalla Polizia Locale?

A questo punto va compreso se la nuova norma consenta anche agli appartenenti alla Polizia Locale l’acquisto di un’arma, oltre quella d’ordinanza, e il conseguente porto.

Ovvio specificare che qualunque risposta si voglia dare a questo quesito rimarrebbe comunque la limitazione territoriale, giusto l’art. 3 della L. 65/1986.

Al di là della limitazione territoriale se si utilizza un’interpretazione teleologica della norma contenuta nell’art. 28 del D.L. 48/2025 non c’è alcun dubbio che gli appartenenti alla Polizia Locale a questo punto possano acquistare, detenere e portare (nell’ambito del territorio di competenza) una propria arma personale, quando non sono in servizio, alla pari di quel che possono fare gli appartenenti agli organi di polizia dello Stato.

Infatti il riferimento agli art. 17 e 18 del Testo unico sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza include sicuramente anche gli appartenenti alla Polizia Locale che abbiano la qualifica di p.s..

Di contro una interpretazione letterale della norma, considerato che la stessa ricade sotto il Capo III (Misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124), condurrebbe ad escludere questa possibilità tenuto conto che con la dizione “Forze di polizia” il legislatore non ha mai inteso considerare compresa la Polizia Locale.

Da considerare anche il fatto molto pratico che in attesa del regolamento previsto dal comma 2 dello stesso art. 18 (che vale anche per gli appartenenti a organo di polizia dello Stato) nessun armaiolo venderebbe armi e munizioni senza l’esibizione di un nulla osta all’acquisto rilasciato dalla Questura o di un porto d’armi per difesa personale.

Sergio Bedessi