Enforcement Smart Road Controlli sui pubblici esercizi e impatto sulle Commissioni comunali di vigilanza. Direttiva 19 gennaio 2026 Emanuele Mattei 04 March 2026 Safety & Security Sicurezza Sicurezza, qualificazione delle attività e rafforzamento dei controlli dopo l’intervento del Viminale. Con la Direttiva del 19 gennaio 2026, il Ministero dell’Interno ha avviato un piano di intensificazione dei controlli sui pubblici esercizi e sui locali di intrattenimento e pubblico spettacolo, richiamando Prefetture e Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica a una vigilanza coordinata e sistematica. L’atto – adottato a seguito della recente tragedia di Crans Montana – non introduce nuove disposizioni normative, ma rafforza l’attività di verifica sul rispetto della disciplina vigente, con particolare attenzione alla corrispondenza tra condizioni autorizzate e condizioni effettive di esercizio. Il quadro normativo di riferimento La Direttiva si inserisce in un impianto normativo già consolidato, che trova i suoi cardini principali nel: Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), in particolare: art. 68 (licenza per trattenimenti e spettacoli pubblici), art. 80 (verifica di solidità e sicurezza dei locali); D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, che disciplina i procedimenti di prevenzione incendi e i controlli dei Vigili del Fuoco; normativa tecnica antincendio applicabile ai locali di pubblico spettacolo e agli ambienti con affollamento significativo. Il punto centrale non è l’introduzione di nuovi obblighi, bensì la sollecitazione a un’applicazione rigorosa e sostanziale di quelli esistenti. Pubblico esercizio o locale di pubblico spettacolo? La questione qualificatoria Uno degli aspetti più delicati riguarda la qualificazione dell’attività. Un pubblico esercizio (bar, ristorante, pub) non diventa automaticamente locale di pubblico spettacolo per il solo fatto di organizzare intrattenimenti musicali o eventi. Tuttavia, quando l’intrattenimento: assume carattere prevalente, comporta un significativo incremento dell’affollamento, modifica la distribuzione degli spazi o le condizioni di sicurezza, può configurarsi un’attività riconducibile agli articoli 68 e 80 TULPS, con conseguente necessità di verifica da parte della Commissione comunale di vigilanza. La Direttiva rafforza i controlli proprio su queste situazioni “di confine”, dove il rischio è rappresentato dalla trasformazione sostanziale dell’attività senza adeguamento del titolo autorizzatorio e delle misure di safety. Il ruolo delle Commissioni comunali di vigilanza: da funzione tecnica a presidio sostanziale Verifica della corrispondenza tra progetto e realtà Non è più sufficiente la conformità formale del progetto approvato. Occorre verificare: effettiva capienza e modalità di controllo degli accessi; funzionalità delle vie di esodo in condizioni di massimo affollamento; corretta gestione degli impianti elettrici e di diffusione sonora; mantenimento delle condizioni di sicurezza dichiarate. La Commissione è chiamata a svolgere una valutazione sostanziale e dinamica, eventualmente anche in occasione di eventi specifici. Maggiore integrazione interistituzionale La Direttiva richiama la necessità di controlli coordinati tra: Prefetture, Forze di Polizia, Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, Polizia Locale. In tale contesto, la Commissione comunale diventa snodo tecnico-amministrativo tra funzione autorizzatoria comunale e sistema di sicurezza pubblica statale. Aggiornamento delle prassi operative Per molte amministrazioni sarà necessario: rivedere le check-list di sopralluogo; rafforzare la verbalizzazione tecnica; prevedere controlli successivi al rilascio dell’agibilità; migliorare il coordinamento con SUAP e uffici commercio. Impatti organizzativi per gli enti locali L’intensificazione dei controlli comporta inevitabili riflessi organizzativi: maggiore carico istruttorio; necessità di competenze tecniche aggiornate (antincendio, gestione delle folle, crowd management); possibili criticità interpretative sulla prevalenza dell’intrattenimento rispetto alla somministrazione. In assenza di criteri uniformi nazionali di dettaglio, il rischio è una disomogeneità applicativa tra territori, con possibili contenziosi. LEGGI ANCHE Le circolari del Ministero dell’interno (italiano) dopo i fatti di Crans-Montana Profili di responsabilità L’accento posto sulla verifica delle condizioni reali di esercizio richiama indirettamente anche i profili di responsabilità: del gestore, per difformità tra attività autorizzata e attività esercitata; del tecnico asseveratore, per dichiarazioni non rispondenti allo stato dei luoghi; dell’amministrazione, in caso di vigilanza inadeguata a fronte di situazioni palesemente difformi. La Direttiva rafforza dunque la dimensione preventiva del controllo, con l’obiettivo di evitare che irregolarità amministrative si traducano in situazioni di pericolo concreto. Conclusioni: verso una vigilanza sostanziale e non meramente formale La Direttiva del 19 gennaio 2026 del Ministero dell’Interno segna un passaggio importante: non cambia la legge, ma cambia l’intensità e la qualità del controllo. Per le Commissioni comunali di vigilanza ciò significa: essere d’ausilio agli altri attori istituzionali per effettuare sopralluoghi, volti ad accertare in modo puntuale e sistematico, che vengono osservate le norme e le condizioni imposte all’atto del parere di agibilità rilasciate a suo tempo alla struttura e che i meccanismi di sicurezza attiva e passiva funzionino regolarmente. In definitiva, la sicurezza dei luoghi di aggregazione non può essere affidata alla sola correttezza documentale: occorre una vigilanza effettiva, continua e proporzionata al rischio, capace di intercettare le criticità prima che si traducano in emergenze. Emanuele Mattei