Enforcement Legal Smart Road Gare clandestine fuori dal centro abitato: la Cassazione richiama i giudici sulla “particolare tenuità” Filippo Bisanti 31 March 2026 Cds Italia Sicurezza Gara clandestina fuori dal centro abitato: la Cassazione richiama i giudici sulla “particolare tenuità” del fatto. Non basta dire che la strada era periferica: l’offensività va motivata nel concreto; questo è il monito della sentenza n. 8032 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, depositata il 2 marzo 2026. Una gara di velocità non autorizzata tra veicoli a motore, organizzata e svolta fuori dal centro abitato. Una gara clandestina finisce al vaglio dell’Autorità giudiziaria. La Corte d’appello aveva escluso la punibilità degli imputati applicando l’art. 131-bis c.p., ritenendo il fatto di particolare tenuità. La Cassazione interviene e annulla. Il messaggio è chiaro: la particolare tenuità del fatto non può fondarsi su formule generiche né su elementi estranei ai parametri di legge. Il caso: esclusa la punibilità per tenuità del fatto Gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di partecipazione e organizzazione di competizione sportiva in velocità non autorizzata, ai sensi dell’art. 9-bis c.d.s. La Corte d’appello di Bologna aveva applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto valorizzando: la giovane età degli imputati; l’incensuratezza; il loro inserimento lavorativo; l’occasionalità della condotta; la “contenuta offensività”, in quanto la gara si sarebbe svolta fuori dal centro abitato. La Procura generale ricorreva per Cassazione. Il principio: la tenuità richiede una valutazione concreta e aderente all’art. 133 c.p. La Suprema Corte richiama l’orientamento consolidato: la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo, secondo i parametri dell’art. 133, comma 1, c.p. E qui sta il punto. Giovane età e incensuratezza non rientrano nei parametri richiamati dall’art. 131-bis c.p; sono elementi personali, ma non decisivi ai fini della valutazione della concreta offensività. “Fuori dal centro abitato” non basta (!) Il passaggio più significativo riguarda la motivazione sull’offensività che, come si osserverà, ha delle ricadute pratiche per le Smart City. La Corte d’appello aveva ritenuto la condotta di “contenuta offensività” perché la gara si era svolta fuori dal centro abitato. Per la Cassazione, questa motivazione è insufficiente. Non basta evocare la collocazione geografica. Occorre valutare: la tipologia e conformazione della strada; la presenza di intersezioni o abitazioni; l’intensità del traffico; la velocità tenuta in rapporto ai limiti vigenti; le concrete condizioni di tempo e luogo. L’esiguità del pericolo non può essere solo affermata: deve essere dimostrata nel concreto. Infatti, il Collegio evidenzia come “L’esiguità del pericolo è difatti solo evocata tramite il generico riferimento di cui innanzi ma non supportata dall’esplicitazione delle ragioni fondanti la relativa valutazione, in termini di sicurezza della circolazione e degli utenti della strada, e finanche di quali sarebbero i sottesi elementi fattuali. È assente in particolare ogni riferimento alle condizioni di tempo e di luogo caratterizzanti la specifica competizione, al concreto atteggiarsi di essa quanto a veicoli coinvolti anche in relazione alla conformazione della strada interessata (e non solo alla sua ubicazione) e alla specifica situazione del traffico, oltre che alla velocità tenuta, da valutarsi peraltro anche in considerazione dei limiti caratterizzanti lo specifico tratto stradale e delle circostanze del caso concreto, tra cui quelle di cui innanzi”. L’effetto della decisione La Cassazione annulla la sentenza limitatamente all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. e rinvia alla Corte d’appello per una nuova valutazione sul punto. La responsabilità degli imputati resta definitivamente accertata. Sicurezza stradale e Smart City Una sentenza che convince. La mobilità urbana contemporanea è sempre più attraversata da tecnologie di controllo, sensori, sistemi di monitoraggio della velocità, analisi dei flussi. Ma una Smart City non è solo una città digitale. È una città che tutela in modo rigoroso la sicurezza della circolazione. La decisione della Cassazione ricorda che il pericolo per la collettività non si misura con etichette geografiche come “centro” o “periferia”. Si misura con dati concreti: traffico, limiti, condizioni della strada, velocità effettiva. Nelle città intelligenti, la sicurezza non è un’impressione. È una valutazione tecnica, documentata, verificabile. E quando si parla di gare clandestine, la tecnologia può prevenire, ma il diritto deve motivare con precisione.