Misc Cassazione: i Comuni possono contare sulla fede privilegiata degli autovelox Laura Biarella 25 May 2026 La Corte di Cassazione conferma l’inammissibilità di un ricorso per revocazione contro una precedente decisione in materia di accertamento della velocità tramite autovelox. La Suprema Corte chiarisce che l’errore revocatorio non può riguardare questioni già oggetto di valutazione giuridica e ribadisce la piena efficacia probatoria della dichiarazione di conformità dell’apparecchiatura. Autovelox e ricorsi: la Cassazione chiude la porta alla revocazione La II Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13708 dell’11 maggio 2026, ha dichiarato inammissibile un ricorso per revocazione proposto contro una precedente ordinanza che aveva confermato la legittimità di un accertamento per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox. Il caso ruotava attorno alla presunta assenza di omologazione dell’apparecchiatura utilizzata, tema ricorrente nel contenzioso sul Codice della Strada. Dalla contestazione alla Suprema Corte Il ricorrente aveva sostenuto che l’autovelox impiegato non fosse correttamente omologato, bensì accompagnato soltanto da una dichiarazione di conformità al campione omologato. I giudici di merito avevano però ritenuto sufficiente tale documentazione, confermando la validità dell’accertamento. La Cassazione, in una precedente ordinanza, aveva già dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che: la documentazione agli atti attestava la conformità dell’apparecchiatura; la valutazione dei giudici di merito costituiva un accertamento di fatto, non riesaminabile in sede di legittimità; il verbale di accertamento gode di fede privilegiata, superabile solo con querela di falso. LEGGI ANCHE Cassazione e sanzioni stradali: autovelox e semafori, l’orientamento 2026 rafforza i Comuni Il tentativo di revocazione, nessun errore percettivo Il nuovo ricorso si fondava sull’art. 391‑bis e sull’art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte avesse commesso un errore di fatto nell’attribuire all’autovelox una omologazione inesistente. La Suprema Corte respinge la tesi, chiarendo che: l’errore revocatorio deve essere immediatamente percepibile, non frutto di valutazione; la questione dell’omologazione era stata ampiamente discussa nei precedenti gradi di giudizio; la decisione impugnata si basava su una valutazione giuridica e tecnica, non su una svista materiale. Per questo motivo, il ricorso dell’automobilista viene dichiarato inammissibile. Fede privilegiata e limiti del sindacato in revocazione La Corte ribadisce un principio consolidato: la dichiarazione di conformità dell’apparecchiatura, riportata nel verbale, ha fede privilegiata e può essere contestata solo con querela di falso. La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione valutazioni già operate dai giudici di merito. Contributo unificato aggiuntivo In applicazione dell’art. 13, comma 1‑quater, DPR n. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato, pari a quello già versato. LEGGI ANCHE Autovelox e decreto omologazione: la procedura TRIS è chiusa, la Gazzetta Ufficiale è la prossima tappa. Cosa sappiamo e cosa cambia davvero per i Comuni Perché la pronuncia si pone “pro Comuni” La decisione della Cassazione in disamina assume un rilievo particolare per gli enti locali in quanto consolida un orientamento che riduce drasticamente gli spazi di contestazione degli automobilisti in materia di autovelox. La Corte ribadisce infatti che la dichiarazione di conformità al campione omologato, quando riportata nel verbale, gode di fede privilegiata e può essere messa in discussione solo attraverso la querela di falso, uno strumento processuale complesso e poco utilizzato. In altre parole, i giudici confermano che non spetta al Comune dimostrare ogni volta l’omologazione dell’apparecchio: è sufficiente che il verbale attesti la conformità, e tale attestazione fa piena prova fino a querela di falso. L’assetto rafforza la posizione degli enti accertatori, perché impedisce che il giudizio si trasformi in una verifica tecnica caso per caso sull’apparecchiatura, spostando l’onere della prova sul ricorrente e rendendo più stabile l’efficacia degli accertamenti stradali. La pronuncia, dunque, pur riferita a un caso specifico, si inserisce in un filone giurisprudenziale che tutela l’affidabilità degli strumenti utilizzati dai Comuni e limita il contenzioso fondato su eccezioni meramente formali.