Enforcement Smart Road Caduta su strada privata, no al risarcimento. Quali sono gli obblighi dei Comuni? Laura Biarella 04 March 2026 Cds La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli eredi di una donna caduta nel 2006 in una strada non comunale, stabilendo che l’ente locale non è responsabile se non è provata la natura pubblica della via. Una decisione che incide sui criteri di responsabilità della Pubblica Amministrazione e sulla gestione della viabilità. La Corte di Cassazione, III Sezione Civile, con l’ordinanza n. 4865 pubblicata il 4 marzo 2026, ha confermato un principio fondamentale in tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione: senza prova della natura pubblica di una strada, il Comune non può essere ritenuto responsabile per i danni derivanti da cadute o insidie stradali. La pronuncia riguarda un caso iniziato nel 2006, quando una donna era caduta in una buca non segnalata, riportando una frattura al piede. La caduta del 2006 e l’azione contro il Comune La danneggiata, dopo la caduta su una strada identificata come “Via …”, aveva citato il Comune chiedendo il risarcimento dei danni. In primo grado il Comune era stato condannato, ma tutto si ribaltò in secondo grado: la Corte d’Appello ritenne che non fosse stata fornita la prova che la strada appartenesse al demanio comunale, né che fosse destinata a uso pubblico. Gli eredi della donna ricorrevano allora in Cassazione, sostenendo che spettasse al Comune dimostrare l’assenza di titolarità e custodia della strada. Onere della prova a carico del danneggiato La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso: la natura comunale della strada è un elemento costitutivo della domanda di risarcimento; pertanto, l’onere della prova grava sulla parte che agisce, non sul Comune; il Comune può limitarsi a contestare la titolarità della strada, anche tardivamente, perché si tratta di mera difesa. Inoltre, la Cassazione ha ribadito che la presunzione di demanialità ex art. 22 della L. n. 2248/1865 riguarda solo le aree che integrano la funzione viaria della rete stradale. Nel caso specifico, la strada non figurava negli atti comunali come via di uso pubblico. Perché il Comune non è responsabile Secondo l’ordinanza: non risultava alcuna prova della destinazione pubblica della strada; mancava la dimostrazione della “custodia” in capo al Comune, requisito essenziale per applicare l’art. 2051 c.c.; senza natura pubblica del luogo, non può esistere un obbligo manutentivo dell’ente pubblico, né ex art. 2043 né ex art. 2051 c.c. Per l’effetto, la Cassazione ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria. L’impatto della decisione per cittadini e PA Questa ordinanza assume rilievo per tutti i casi di cadute su strade “borderline”, cioè non chiaramente riconducibili alla gestione pubblica. Il cittadino che domanda risarcimento deve: dimostrare la natura pubblica della strada; provare che l’ente ne abbia concreta custodia; documentare che le condizioni della via rientrino nella responsabilità dell’amministrazione. D’altro canto, i Comuni sono sollevati da responsabilità automatiche quando le vie non rientrano nel reticolo ufficiale della viabilità.