Guida in stato di ebbrezza, la Cassazione annulla l’assoluzione del G.i.p. di Trento

Guida in stato di ebbrezza, la Cassazione annulla l’assoluzione del G.i.p. di Trento

Guida in stato di ebbrezza. Per la Suprema Corte, errore nella valutazione degli accertamenti e travisamento delle prove. Il caso torna davanti al Tribunale di Trento

Sinistro grave e tasso alcolemico molto elevato

La vicenda giudiziaria origina da un sinistro stradale avvenuto nel novembre 2023.

Un conducente, alla guida della propria autovettura, era finito fuori strada impattando contro una proprietà privata.

Trasportato in ospedale, risultò avere un tasso alcolemico superiore a 3,5 g/l, valore considerato di estrema gravità.

Il G.i.p. del Tribunale di Trento, tuttavia, aveva assolto l’automobilista ritenendo non provato che gli accertamenti sanitari fossero stati effettuati dopo il necessario avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Ricorso del Procuratore Generale

La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Trento ha impugnato la decisione sostenendo due errori fondamentali del G.i.p.:

  1. motivazione illogica: secondo la Procura, i tempi indicati in sentenza non erano compatibili con la dinamica ospedaliera, rendendo non credibile la ricostruzione secondo cui gli accertamenti sarebbero partiti prima dell’avviso legale;
  2. travisamento della prova: dagli atti risultava che l’indagato fosse stato informato oralmente del diritto al difensore prima del trasporto in ospedale, come documentato dai verbali della polizia giudiziaria.

Decisione della Cassazione

La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dato ragione al Procuratore Generale.

In evidenza alcuni elementi:

  • la ricostruzione del G.i.p. contrasta con massime di esperienza: risulta improbabile che personale medico abbia potuto ricevere, processare e agire su una richiesta di prelievo ematico in pochi minuti nel caso di un paziente traumatizzato;
  • il verbale degli accertamenti urgenti, atto avente valore fidefaciente, certificava che l’avviso era stato dato correttamente in forma orale, modalità pienamente valida secondo la giurisprudenza costante;
  • i documenti sanitari riportavano una diagnosi di abuso etilico acuto, elemento sintomatico rilevante per confermare lo stato di ebbrezza indipendentemente dall’esame strumentale.

La Corte haritenuto la motivazione del G.i.p. manifestamente illogica e affetta da travisamento delle prove.

La sentenza è stata annullata e gli atti inviati al Tribunale di Trento per un nuovo esame da parte di un diverso giudice.

Valore della sentenza, chiarimenti procedurali e impatto sulla sicurezza stradale

Questo provvedimento assume particolare rilievo per vari motivi:

  • conferma l’importanza dell’avviso al difensore, ma anche la validità della comunicazione orale, purché documentata;
  • ribadisce che l’accertamento del tasso alcolemico non è prova “legale” esclusiva: lo stato di ebbrezza può emergere da sintomi clinici, condotta di guida e referti sanitari;
  • evidenzia come la Cassazione sia particolarmente rigorosa nei casi di guida in stato di ebbrezza grave, data l’elevata pericolosità sociale.

Per le forze dell’ordine e gli operatori sanitari, la sentenza rappresenta una conferma sulla correttezza delle prassi operative adottate. Per i cittadini, un richiamo alla responsabilità e ai rischi—legali e fisici—legati all’abuso di alcol durante la guida.