Misc Internet, per la Corte UE recesso libero se il provider cambia le regole Laura Biarella 12 March 2026 La Corte di giustizia stabilisce che i clienti hanno diritto di sciogliere il contratto di fornitura rete internet quando le modifiche non sono imposte direttamente da norme UE o nazionali, ma derivano da interpretazioni giurisprudenziali o decisioni delle autorità di regolazione. Chiarimento decisivo per utenti e operatori La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza nella causa C‑514/24, ha stabilito che gli utenti hanno il diritto di recedere senza costi da un contratto di accesso a Internet quando l’operatore propone modifiche non imposte direttamente da una legge UE o da una norma nazionale, ma adottate per conformarsi a una sentenza della stessa Corte o a decisioni dell’autorità nazionale di regolazione. Il caso trae origine dall’Ungheria, dove l’autorità delle comunicazioni ha imposto agli operatori telefonici di modificare alcuni contratti dopo che la Corte UE aveva giudicato illegittime le pratiche di zero rating (ovvero l’accesso a determinate app senza consumo di traffico dati). Una compagnia ha contestato tale obbligo, sostenendo che gli utenti non dovessero avere diritto di recesso gratuito. Il diritto di recesso prevale: modifiche non “imposte direttamente dalla legge” La Corte UE ha chiarito che la deroga al diritto di recesso prevista dal diritto europeo (art. 105, par. 4 della Direttiva 2018/1972) si applica solo se la modifica contrattuale è: direttamente prevista da una norma legislativa dell’Unione o dello Stato membro, oppure conseguenza della entrata in vigore o modifica di un atto normativo. Tutto ciò che deriva invece dall’interpretazione delle norme da parte della Corte, da linee guida BEREC o da una decisione dell’autorità nazionale non rientra nella deroga: sono infatti atti dichiarativi o applicativi, non nuove norme. Di conseguenza, se un operatore modifica unilateralmente il contratto per “mettersi in regola”, il cliente può legittimamente recedere senza penali né costi aggiuntivi. Perché una sentenza della Corte UE non equivale a una legge La Corte precisa che l’interpretazione fornita in una sentenza pregiudiziale ha valore dichiarativo: la norma interpretata “ha sempre significato ciò che la Corte chiarisce”, fin dal momento della sua entrata in vigore. Non si tratta però di una nuova legge, né di un intervento legislativo che imponga automaticamente modifiche contrattuali. Pertanto, l’operatore non può invocare questo tipo di interpretazione come causa che lo esoneri dal riconoscere il recesso senza costi ai clienti. Le linee guida BEREC non hanno valore vincolante Un altro punto centrale della sentenza riguarda il ruolo del BEREC, l’organismo europeo dei regolatori delle comunicazioni elettroniche: le sue linee guida, anche se influenti, non sono giuridicamente vincolanti, non equivalgono a norme UE e non impongono direttamente modifiche contrattuali agli operatori. Anche quando una decisione dell’autorità nazionale dà attuazione a tali linee guida, non si è in presenza di una norma legislativa: l’utente mantiene quindi la possibilità di recedere senza costi. Effetti per consumatori, operatori e regolatori La decisione della Corte ha impatti significativi: Consumatori: maggior tutela nei confronti delle modifiche unilaterali dei contratti telecom; diritto di recesso rafforzato. Operatori: obbligo di garantire trasparenza e di informare correttamente gli utenti, riconoscendo il diritto di recesso per tutte le modifiche non imposte da una norma legislativa. Autorità nazionali: confermato che le loro decisioni non sono “legislative” e non eliminano il diritto degli utenti a sciogliere il contratto senza penali. La sentenza si inserisce nel solco della giurisprudenza sulla neutralità della rete, che aveva già censurato le pratiche di zero rating in precedenti pronunce del 2020 e del 2021. Un passo avanti nella tutela dei diritti digitali dei cittadini europei La Corte UE riafferma una linea chiara: nei servizi di comunicazione elettronica, l’utente deve essere protetto da modifiche contrattuali inattese e non direttamente imposte dal legislatore. Questo principio rafforza la fiducia verso i servizi digitali e garantisce un equilibrio più equo nei rapporti tra operatori e utenti.