Finge la malattia per mesi, Corte dei Conti condanna il poliziotto ma "assolve" l'amministrazione dal danno da disservizio

Finge la malattia per mesi, Corte dei Conti condanna il poliziotto ma “assolve” l’amministrazione dal danno da disservizio

Poliziotto finge la malattia per mesi. La sentenza n. 32/2026 della Corte dei Conti piemontese fa il punto su tre tipologie di danno erariale nel caso di assenteismo fraudolento del pubblico dipendente. Accolte due voci su tre. Respinta la richiesta di risarcimento per disservizio: senza prova concreta del disagio organizzativo, non basta l’emergenza del periodo estivo. Una pronuncia che ridefinisce i confini della responsabilità contabile e merita attenzione oltre le aule dei palazzi di giustizia.

Un agente in malattia che non era malato

Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 2015. Per cinque mesi, un agente scelto della Polizia Penitenziaria in servizio presso una Casa di Reclusione piemontese si assenta dal lavoro presentando certificati medici che attestano patologie in realtà inesistenti. Medici del Servizio Sanitario Nazionale ingannati con false dichiarazioni sulle proprie condizioni di salute. Congedi straordinari retribuiti ottenuti con l’inganno. Stipendio incassato senza prestare alcuna ora di servizio.

Una storia di assenteismo fraudolento che ha percorso un lungo iter giudiziario, prima penale, poi contabile, e che si chiude, per quanto riguarda il capitolo della responsabilità erariale, con la sentenza n. 32 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, depositata il 9 marzo 2026.

Il risultato è una condanna di euro 8.148,60, significativamente inferiore ai 13.148,60 richiesti dalla Procura regionale. Non perché i fatti siano stati messi in discussione, la condanna penale definitiva li aveva già cristallizzati, ma perché uno dei tre capitoli di danno non ha retto al vaglio probatorio. E questa è la parte della sentenza che merita davvero attenzione.

Prima la condanna penale, poi quella contabile

Prima di entrare nel merito della pronuncia contabile, è utile ricostruire la sequenza temporale. I fatti risalgono al 2015. Il processo penale davanti al Tribunale, celebrato con rito dibattimentale, si conclude nel 2017 con sentenza. La Corte d’Appello, Sezione Penale, conferma la condanna nel 2020. Il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile nel 2022. La sentenza penale diventa definitiva.

I reati contestati e accertati erano plurimi: truffa aggravata dall’abuso della qualità di pubblico ufficiale (artt. 81 cpv., 640 c. 1 e c. 2, 61 n. 9 c.p.) e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale per mezzo di privati (artt. 81 cpv., 479-48, 61 nn. 2 e 9 c.p.). In sostanza: aver simulato uno stato di malattia inesistente, aver indotto i medici del SSN a rilasciare certificati falsi nel contenuto, e aver così ottenuto congedi straordinari retribuiti non spettanti.

Solo nel 2025 la Procura regionale della Corte dei Conti notifica l’atto di citazione, chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale. Il convenuto, raggiunto con notifica per compiuta giacenza ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non si presenta all’udienza, viene dichiarato contumace e nessuno compare in sua difesa.

Il meccanismo del giudicato penale nel processo contabile

Prima di esaminare le singole voci di danno, la sentenza affronta un passaggio tecnico che vale la pena comprendere, perché è il cardine su cui poggia l’intera costruzione accusatoria.

L’articolo 651 del codice di procedura penale stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel conseguente giudizio risarcitorio, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

Questo significa che la Corte dei Conti non deve, e non può, rimettere in discussione i fatti già accertati dal giudice penale. Il convenuto ha simulato la malattia, ha ingannato i medici, ha ottenuto congedi non spettanti. Questo è giudicato. La condotta è dolosa, preordinata, consapevole, volontaria, orientata a ottenere un vantaggio indebito con piena consapevolezza del danno che ne derivava per l’Amministrazione. Anche sotto il profilo soggettivo, nessun margine di dubbio.

Su queste basi fattuali e soggettive solide, la Corte esamina le tre voci di danno richieste dalla Procura. Ed è qui che la sentenza diventa davvero interessante.

Prima voce: il danno patrimoniale. Accordato, senza discussione.

La voce più immediata e certa: le retribuzioni indebitamente erogate. L’Amministrazione penitenziaria ha pagato lo stipendio a un dipendente che non stava lavorando, anzi stava frodando attivamente i propri datori di lavoro. Questo importo, euro 2.716,20, era già stato accertato nella sentenza penale di condanna e resta coperto dal giudicato.

La Corte lo accoglie senza riserve: si tratta di un danno certo e immediato, corrispondente a una prestazione retributiva erogata senza ricevere in cambio la corrispettiva prestazione lavorativa. È il nucleo duro del danno erariale da assenteismo: chi non lavora e viene comunque pagato causa un danno patrimoniale diretto, quantificabile con precisione.

Su questo importo decorrono interessi e rivalutazione monetaria dalla data di ciascuna indebita erogazione — ovvero dal momento in cui, mese per mese, lo stipendio veniva corrisposto senza che vi fosse titolo.

Seconda voce: il danno da disservizio. Respinto. E questo è il dato più rilevante.

La Procura aveva quantificato in euro 5.000,00 il danno da disservizio, richiamando tre circostanze:

  • la durata prolungata delle assenze per malattia (cinque mesi),
  • la loro collocazione nel periodo estivo, notoriamente critico per la gestione del personale,
  • la cronica carenza di organico che affligge l’Amministrazione penitenziaria.

Argomenti che sembrano solidi. Eppure la Corte li respinge. Non perché siano falsi o irrilevanti, ma perché non configurano una prova nell’an del danno, ossia non dimostrano che il danno da disservizio si sia effettivamente verificato.

Il ragionamento della sentenza è preciso e merita di essere letto con attenzione. Il danno da disservizio, come ricorda la pronuncia richiamando la Corte dei Conti, III Sezione giurisdizionale centrale d’Appello, sentenza n. 8/2024, si configura in presenza di un comportamento che genera un pregiudizio all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività amministrativa. Non è la mera violazione degli obblighi di servizio: è qualcosa di più, qualcosa che si sostanzia in una dispersione di energie umane e di mezzi strumentali pubblici, in un minore risultato raggiunto dall’apparato organizzativo, con pregiudizio all’utilità, all’efficacia, all’efficienza e all’economicità dell’azione amministrativa.

E su questo piano, la Procura non ha:

  • fornito prove sufficienti,
  • dimostrato che l’Amministrazione non sia riuscita a sopperire alle assenze del convenuto,
  • documentato che si siano resi necessari particolari interventi organizzativi, quali straordinari, sostituzioni, riorganizzazioni dei turni,
  • svolto, su questo specifico punto, alcuna attività istruttoria.

La Corte è netta: le circostanze allegate, stagione estiva, carenza di organico, durata dell’assenza per malattia, possono avere un valore indicativo per rendere non arbitraria un’eventuale quantificazione equitativa, ma non integrano la prova nell’an del danno, che è il presupposto necessario e imprescindibile rispetto a qualsiasi quantificazione.

E qui emerge un principio di diritto importante, che la sentenza esplicita con chiarezza: la responsabilità erariale, al di fuori dei casi tassativamente previsti, non ha carattere sanzionatorio. Non si condanna per punire: si condanna per risarcire un danno che deve essere dimostrato. Il danno patrimoniale è certo e liquidato. Il danno da disservizio non è provato, e la domanda non può essere accolta.

Terza voce: il danno all’immagine. Accordato nella misura del doppio dell’indebito.

La terza voce è quella del danno all’immagine della pubblica amministrazione, quantificato dalla Procura in euro 5.432,40, esattamente il doppio delle utilità indebitamente percepite dal convenuto.

La Corte accoglie integralmente questa richiesta, applicando il meccanismo presuntivo previsto dall’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994: nel giudizio di responsabilità erariale, l’entità del danno all’immagine derivante dalla commissione di un reato contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

Presunzione legale relativa, quindi: il convenuto avrebbe potuto offrire prova contraria per ridurre o eliminare questa voce. Non si è presentato all’udienza, non ha offerto alcuna prova contraria. La presunzione opera pienamente.

Ma la sentenza non si limita ad applicare meccanicamente la formula. Argomenta anche in punto di fatto l’esistenza del danno all’immagine, richiamando la nozione di clamor fori, la risonanza pubblica del caso — e distinguendo i due piani su cui opera la lesione dell’immagine pubblica: quello esterno (diminuita considerazione nell’opinione pubblica o nei settori in cui l’Amministrazione opera) e quello interno (incidenza negativa sull’agire delle persone fisiche che lavorano al servizio dell’ente).

Nel caso specifico, la condotta fraudolenta di un agente di polizia penitenziaria, commessa proprio nei confronti dell’Amministrazione che lo impiegava, in spregio dei più elementari doveri di correttezza, non poteva non avere eco rilevante all’interno della Casa di Reclusione e nell’ambiente giudiziario in cui si sono celebrati i procedimenti penali. Questo è sufficiente per integrare il presupposto del clamor fori.

Su questo importo, euro 5.432,40, decorrono interessi e rivalutazione monetaria dalla pubblicazione della sentenza, non dalla data dell’illecito: la scelta del dies a quo riflette la natura non patrimoniale del pregiudizio all’immagine, che si cristallizza nel momento in cui viene giudizialmente accertato e quantificato.

Il quadro finale: 8.148,60 euro su 13.148,60 richiesti

La somma delle voci accolte è di euro 8.148,60, a cui si aggiungono le spese di giudizio liquidate in euro 535,29. Il convenuto è stato dichiarato contumace, non ha difesa, non ha offerto alcun elemento a suo favore.

Rispetto ai 13.148,60 richiesti, la differenza è di quasi 5.000 euro, esattamente la somma che la Procura aveva quantificato a titolo di danno da disservizio. Quella voce è caduta non per difetto di credibilità delle circostanze allegate, ma per difetto di prova sull’esistenza stessa del pregiudizio organizzativo.

Cosa insegna questa sentenza

Tre lezioni, una per ciascuna voce di danno.

La prima è la più ovvia: chi simula la malattia e ottiene retribuzioni non spettanti causa un danno patrimoniale certo, coperto dal giudicato penale e non ulteriormente discutibile. Il dipendente pubblico che froda la propria Amministrazione risponde in sede penale e in sede contabile, cumulativamente.

La seconda è la più interessante dal punto di vista giuridico: il danno da disservizio non si presume. Non basta invocare la carenza di organico, la stagione estiva, la durata dell’assenza. Bisogna dimostrare — con attività istruttoria concreta — che l’Amministrazione ha subito un pregiudizio organizzativo effettivo: che non ha potuto sopperire alle assenze, che ha dovuto riorganizzare turni e attività, che il servizio ha risentito in modo documentato e misurabile. Chi non prova questo, non ottiene il risarcimento. La responsabilità erariale non è una sanzione travestita da risarcimento.

La terza riguarda il danno all’immagine: la presunzione legale del doppio dell’indebito è uno strumento potente, ma opera in modo automatico solo perché nessuno l’ha contestata. Chi vuole ridurla deve presentarsi, difendersi, offrire prova contraria. La contumacia, in questo schema, paga pegno.

Un caso che riguarda ogni amministrazione pubblica

La sentenza n. 32/2026 non è clamorosa per i suoi importi, siamo su numeri contenuti. È significativa per la geometria dei principi che articola. Ogni Procura regionale della Corte dei Conti che intenda contestare un danno da disservizio (per malattia o no) dovrà fare i conti con l’insegnamento di questa pronuncia: la prova dell’an è un prius imprescindibile, non sostituibile da presunzioni di fatto né da argomenti di plausibilità.

E ogni amministrazione pubblica che voglia agire in sede contabile contro dipendenti assenteisti (per malattia, o altri motivi) sa ora con maggiore chiarezza cosa deve raccogliere in fase istruttoria: non solo i dati retributivi, non solo la condanna penale, ma la documentazione concreta del pregiudizio organizzativo, ordini di servizio modificati, straordinari aggiuntivi, disservizi all’utenza, interventi emergenziali. Senza quella documentazione, quella voce cade.

Il resto, danno patrimoniale e danno all’immagine, regge. E pesa.