Compensi nelle società in house: la Corte dei conti Puglia apre alla rimessione alle Autonomie. Verso un chiarimento sulle deroghe ai tetti 2013

Compensi nelle società in house: la Corte dei conti Puglia apre alla rimessione alle Autonomie. Verso un chiarimento sulle deroghe ai tetti 2013

Compensi nelle società in house. La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, con la deliberazione n. 11/2026, sospende il parere richiesto dal Comune di Taranto e rimette alla Sezione delle Autonomie (o alle Sezioni Riunite) una questione controversa: è possibile derogare al tetto dei compensi degli amministratori delle società partecipate basato sulla spesa 2013? Una decisione che arriva mentre, a livello nazionale, cresce la pressione per superare un limite ormai considerato “archeologico” e che la stessa Corte, in altre sedi, ha già iniziato a interpretare in modo più flessibile.

Il caso Taranto, un quesito che fotografa un problema nazionale

Il Comune di Taranto ha chiesto alla Corte dei conti se, nella determinazione dei compensi degli amministratori delle società in house, sia possibile superare il limite dell’80% del costo sostenuto nel 2013, previsto dall’art. 4, comma 4, del DL 95/2012 e richiamato dall’art. 11, comma 7, del TUSP.

Il dubbio nasce da due situazioni sempre più frequenti:

  • assenza di costi nel 2013 (società non operative o prive di amministratori retribuiti);
  • costo 2013 irrisorio, non più rappresentativo dopo anni di crescita, trasformazioni societarie, ampliamento dell’oggetto sociale o mutamenti della governance.

Nella richiesta, Taranto cita anche la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/2024, che aveva già segnalato una giurisprudenza non uniforme.

La decisione della Corte dei conti Puglia, sospensione e rimessione alle Autonomie

La Sezione pugliese riconosce che il tema è ammissibile e pienamente rientrante nella materia del coordinamento della finanza pubblica.

Ma, soprattutto, rileva un contrasto interpretativo diffuso tra le Sezioni regionali.

Per questo, la Corte sospende il parere e chiede un intervento nomofilattico della Sezione delle Autonomie o delle Sezioni Riunite.

I quesiti da chiarire sono due:

  • È possibile individuare un parametro diverso dal costo 2013 quando questo è assente o irrisorio? Anche considerando trasformazioni radicali della società (oggetto sociale, governance, struttura).
  • Se sì, quali parametri alternativi devono essere utilizzati? E quali criteri permettono di qualificare un costo come “irrisorio”? Un passaggio chiave della deliberazione recita: “…nell’ipotesi in cui non sussista un costo storico ovvero sussista, ma risulti talmente esiguo da poter essere considerato sostanzialmente inesistente…”.

Contesto nazionale, tetto nato provvisorio e rimasto bloccato per 13 anni

Il limite ai compensi degli amministratori delle società pubbliche nasce nel 2012, con la spending review Monti.

Il TUSP del 2016 avrebbe dovuto sostituirlo con un sistema basato su cinque fasce dimensionali, ma il decreto MEF non è mai stato emanato.

Risultato:

  • un tetto transitorio diventato permanente,
  • basato su un parametro (la spesa 2013) ormai non più aderente alla realtà.

La Corte costituzionale, con la sentenza 153/2022, aveva già sollecitato il Governo a intervenire.

La giurisprudenza tra rigidità e aperture

La deliberazione pugliese ricostruisce il quadro:

Orientamento rigido (prevalente fino al 2023)

Molte Sezioni regionali (Liguria, Veneto, Basilicata, Sardegna, Lombardia) hanno ritenuto tassativo il limite 2013, anche se anacronistico.

Orientamento flessibile (in crescita dal 2020)

Altre Sezioni (Friuli-Venezia Giulia, Lazio) hanno ammesso deroghe in casi particolari, richiamando:

  • principi di ragionevolezza ed economicità;
  • evoluzioni societarie rilevanti;
  • indicazioni dell’Osservatorio del Ministero dell’Interno (2021), che riconosce la possibilità di discostarsi dal dato 2013 per evitare “anomalie operative”.

Perché la decisione pugliese è importante

La Sezione Puglia non entra nel merito, ma compie un passo decisivo: riconosce che la questione è nazionale e merita un orientamento uniforme.

È un segnale forte, che si inserisce in un clima di crescente apertura, come evidenziato anche dalla stampa nazionale: “La delibera nella sostanza permette di dribblare il vecchio parametro alle società che in questi anni abbiano vissuto… un effettivo e rilevante ampliamento dell’attività” (G. Trovati, Il Sole 24 Ore, 24 marzo 2026).

Cosa cambia per Comuni e società partecipate

In attesa della pronuncia della Sezione delle Autonomie, gli enti locali devono:

1. Continuare ad applicare il limite 2013

Finché non arriverà un chiarimento ufficiale.

2. Preparare la documentazione

Per dimostrare eventuali trasformazioni societarie rilevanti (volumi, patrimonio, utile, governance).

3. Monitorare gli sviluppi

Una decisione delle Autonomie potrebbe:

  • aprire definitivamente alle deroghe motivate,
  • definire criteri uniformi per qualificare un costo come “irrisorio”,
  • indicare parametri alternativi (es. volume d’affari, patrimonio netto, utile).

Verso la fine di un’anomalia normativa?

La deliberazione pugliese non risolve il problema, ma lo porta al livello più alto possibile, dove può essere finalmente superato il paradosso di un tetto nato provvisorio e rimasto immobile per oltre un decennio.

Un passaggio che potrebbe segnare l’inizio di una stagione più coerente e moderna nella governance delle società pubbliche.

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