HumanX Legal Smart Road Roma Capitale ente costituzionale autonomo, cosa cambia se passa la riforma dell'art. 114 Cost. Laura Biarella 26 March 2026 Italia Roma Capitale potrebbe diventare un ente costituzionale autonomo. Il Governo Meloni ha presentato un disegno di legge costituzionale che trasforma Roma in un ente a sé stante, dotato di potestà legislativa propria in undici materie chiave, dal trasporto pubblico al commercio, dalla cultura all’edilizia sociale. Un cambiamento storico che, se approvato, ridisegnerebbe i rapporti istituzionali tra la Capitale, la Regione Lazio e lo Stato. Iter parlamentare, dal Consiglio dei Ministri all’Assemblea Il percorso del disegno di legge costituzionale A.C. 2564-A ha preso avvio il 30 luglio 2025, quando il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento recante “Disposizioni in materia di competenze legislative e ordinamento di Roma Capitale”. Il testo è stato presentato alla Camera dei Deputati il 5 agosto 2025 e abbinato a ulteriori proposte già in discussione presso la I Commissione Affari Costituzionali (A.C. 278, 514, 1241 e 2001), che erano all’esame dal maggio 2024. Il 22 ottobre 2025 il testo governativo è stato adottato quale base per la discussione. L’11 marzo 2026, dopo mesi di lavori in sede referente, la Commissione ha approvato un unico emendamento del Governo e deliberato di conferire ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea. Il provvedimento risulta ora all’ordine del giorno della Camera per la discussione in Aula: il voto finale, trattandosi di una legge costituzionale, richiederà la doppia lettura conforme da parte di ambedue le Camere. Cosa prevede la riforma, Roma Capitale entra nella Costituzione come nuovo ente L’hub della riforma risiede nella novella dell’articolo 114 della Costituzione. Oggi quella norma recita che: “Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.” Con la riforma, Roma Capitale diventerebbe a tutti gli effetti un livello di governo autonomo, inserita nell’elenco degli enti che compongono la Repubblica, accanto a Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. Non si tratta di un cambiamento meramente simbolico. Il nuovo testo costituzionale attribuirebbe a Roma Capitale potestà legislativa propria nelle seguenti 11 materie: Trasporto pubblico locale Polizia amministrativa locale Governo del territorio Commercio Valorizzazione dei beni culturali e ambientali Promozione e organizzazione di attività culturali Turismo Artigianato Servizi e politiche sociali Edilizia residenziale pubblica Organizzazione amministrativa di Roma Capitale Competenze concorrenti e residuali, come funzionerà il riparto legislativo La potestà legislativa di Roma Capitale viene equiparata a quella di una Regione a statuto ordinario. In concreto, ciò significa: Per le materie già previste nel terzo comma dell’art. 117 come concorrenti, ovvero governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali, lo Stato continuerà a fissare i principi fondamentali, mentre Roma Capitale adotterà la legislazione di dettaglio, esattamente come fanno le Regioni. Per le materie residuali, quali trasporto pubblico locale, commercio, turismo, artigianato, servizi sociali, edilizia residenziale pubblica, polizia amministrativa locale e organizzazione interna, Roma Capitale avrà invece piena potestà legislativa, nei limiti dei vincoli costituzionali, comunitari e internazionali. Legge rinforzata sull’ordinamento e decentramento interno La riforma introduce anche un quarto comma nell’art. 114, che riserva a una legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei membri di ogni Camera, la disciplina dell’ordinamento di Roma Capitale. Prima dell’approvazione sarà obbligatorio acquisire il parere del Consiglio della Regione Lazio e dell’Assemblea elettiva di Roma Capitale. Questa legge rinforzata dovrà anche: attribuire a Roma Capitale condizioni peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria, nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione; disciplinare le forme di decentramento amministrativo interno, determinandone i principi fondamentali. Un sesto comma introdotto in sede referente consentirebbe, inoltre, alla legge statale di attribuire ulteriori funzioni amministrative ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Disposizioni transitorie: quando entra in vigore la nuova autonomia? L’articolo 2 del provvedimento disciplina il regime transitorio. L’esercizio della potestà legislativa da parte di Roma Capitale potrebbe avvenire a partire dalle prime elezioni dell’Assemblea capitolina successive all’entrata in vigore della legge costituzionale. Fino a quel momento continuerebbero ad applicarsi le leggi della Regione Lazio e le disposizioni vigenti sull’ordinamento capitolino. Un profilo di potenziale criticità segnalato dalla documentazione parlamentare riguarda il fatto che Roma Capitale potrebbe iniziare ad esercitare funzioni legislative prima ancora che venga approvata la legge rinforzata sull’ordinamento. Un punto su cui la relazione tecnica invita ad un approfondimento. Nodo del rapporto con la Regione Lazio e la Città metropolitana Tra gli aspetti più delicati della riforma figura la coesistenza istituzionale tra Roma Capitale, la Città metropolitana di Roma Capitale (che comprende l’intero territorio dell’ex provincia) nonché la Regione Lazio. Il territorio del nuovo ente Roma Capitale, dotato di poteri legislativi, ricadrebbe all’interno della Città metropolitana, che continuerebbe a esercitare funzioni amministrative in settori quali il trasporto pubblico locale e il commercio: esattamente le materie per cui Roma Capitale potrebbe avere competenza legislativa. Il rischio di sovrapposizioni normative è concreto. L’articolo 2 comma 5 del provvedimento prevede un meccanismo di coordinamento nell’ipotesi ove la Regione Lazio ottenga forme di “autonomia differenziata” ai sensi dell’art. 116, terzo comma: in tal caso, l’intesa tra Stato e Regione dovrebbe essere raggiunta sentita Roma Capitale, individuando forme di coordinamento reciproco. Confronto europeo, Roma verso il modello Berlino o Madrid? La documentazione parlamentare offre un interessante quadro comparativo. In Europa esistono sostanzialmente due modelli per le capitali con autonomia rafforzata: il modello “città-stato”, come Berlino e Vienna, in cui la capitale cumula funzioni comunali e regionali in un’unica entità; il modello a livelli distinti, come Madrid e Bruxelles, dove coesistono una municipalità e un’entità regionale separata. La riforma italiana sembra collocare Roma in una posizione ibrida e originale: non una città-stato (la Regione Lazio rimane distinta), ma nemmeno un semplice comune metropolitano. Roma Capitale acquisisce competenze legislative tipicamente regionali pur restando un ente di dimensione municipale, in un disegno istituzionale che la documentazione stessa definisce “unico e peculiare”. Cosa cambierà, in concreto, per i romani Se il disegno di legge sarà approvato e la successiva legge rinforzata attuata, i cittadini romani potrebbero vedere Roma adottare leggi proprie in materia di trasporto pubblico, commercio, turismo, servizi sociali ed edilizia popolare, indipendentemente dalla legislazione regionale del Lazio. L’Assemblea capitolina acquisirebbe un ruolo legislativo del tutto nuovo, assimilabile a quello di un Consiglio regionale. Sul piano finanziario, la garanzia di condizioni peculiari di autonomia finanziaria dovrebbe assicurare risorse proprie commisurate alle nuove funzioni. Un nodo cruciale, considerata la storica questione del debito pregresso di Roma e la complessità della sua governance fiscale e patrimoniale.