Legal Incompatibilità negli incarichi pubblici, la separazione non basta. ANAC chiarisce che solo il divorzio fa cessare il vincolo Laura Biarella 01 April 2026 Italia ANAC, nel parere del 24 marzo 2026, ribadisce che la separazione legale non elimina lo status di coniuge né il vincolo di affinità: l’incompatibilità prevista dall’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 continua a sussistere fino al divorzio. La vicenda origina da una richiesta della ASL di una grande metropoli del Sud Italia. L’Autorità conferma anche la correttezza delle azioni svolte dal RPCT. Una ASL chiede chiarimenti sull’incompatibilità Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di una ASL ha chiesto ad ANAC se l’ipotesi di incompatibilità prevista dall’art. 10, comma 2, del d.lgs. 39/2013 valga anche quando i coniugi sono legalmente separati, con divorzio pendente e senza convivenza. Il nodo interpretativo riguardava la permanenza o meno dello status di coniuge ai fini dell’incompatibilità. ANAC, la separazione non elimina lo status di coniuge Il parere è netto. ANAC, nel parere, rammenta che “la separazione legale non fa venire meno né lo status di coniuge né il vincolo di affinità”. La separazione, infatti: non scioglie il matrimonio, ma ne sospende alcuni effetti; non elimina il rapporto di affinità con i parenti dell’altro coniuge; non incide sulle ipotesi di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013. Il documento chiarisce che con la separazione legale il vincolo matrimoniale non viene sciolto ma sospeso in maniera transitoria, sino al divorzio. Solo il divorzio fa cessare l’incompatibilità La cessazione dell’incompatibilità avviene solo col divorzio, che estingue definitivamente il matrimonio e quindi lo status di coniuge. ANAC precisa che soltanto successivamente con l’accordo di divorzio tale incompatibilità è venuta meno. Nel caso esaminato, l’accordo di divorzio con negoziazione assistita è stato trasmesso il 5 marzo 2026, facendo cessare l’incompatibilità. Il ruolo del RPCT, vigilanza corretta e conforme alle linee ANAC L’Autorità valuta positivamente l’operato del RPCT della ASL, che aveva: informato tempestivamente l’organo conferente; predisposto un’informativa da illustrare al dichiarante prima della firma; avviato le verifiche previste dal d.lgs. n. 39/2013. ANAC nel parere de quo rileva che le azioni poste in essere dal RPCT […] appaiono in linea con le indicazioni fornite di recente dall’Autorità. L’Autorità richiama inoltre il PNA 2025 e la delibera n. 464/2025, che definiscono strumenti e modalità di vigilanza sulle inconferibilità e incompatibilità. Perché questo parere è rilevante per le amministrazioni pubbliche Il chiarimento di ANAC ha un impatto diretto su: ASL e aziende sanitarie, dove gli incarichi apicali sono soggetti a incompatibilità stringenti; enti locali e società pubbliche, che devono verificare correttamente le dichiarazioni ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013; RPCT, chiamati a vigilare con continuità e tempestività. Il messaggio appare inequivocabile: la separazione non basta. Finché non interviene il divorzio, l’incompatibilità rimane.