Smart working, dal 7 aprile arresto e multe per i datori di lavoro che non consegnano l'informativa sulla sicurezza

Smart working, dal 7 aprile arresto e multe per i datori di lavoro che non consegnano l’informativa sulla sicurezza

Smart working e informativa sicurezza. La legge 11 marzo 2026, n. 34, nota quale legge annuale sulle PMI, in vigore dal 7 aprile 2026, contiene una novità che riguarda tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla dimensione aziendale: per i datori di lavoro che utilizzano il lavoro agile, l’obbligo di consegnare annualmente al lavoratore e al RLS un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione svolta al di fuori dei locali aziendali. La violazione di tale obbligo è ora espressamente sanzionata ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. c), con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

Obbligo che già esisteva

La novità del 2026 non stravolge il quadro normativo, bensì rafforza principi già esistenti inserendoli nel Testo Unico sulla sicurezza e introducendo specifiche sanzioni.

L’articolo 22 (Sicurezza sul lavoro) della legge n. 81/2017, che ha introdotto il lavoro agile nell’ordinamento italiano, prevedeva già che il datore di lavoro garantisse la salute e la sicurezza del lavoratore agile attraverso la consegna annuale di un’informativa scritta sui rischi.

Anche il Protocollo nazionale sul lavoro agile del 2021 aveva ribadito la centralità di questo strumento.

La differenza, fino al 6 aprile 2026, era che non era assistita da una specifica sanzione nel Testo Unico sulla sicurezza.

Dal 7 aprile 2026 non è più così.

Cosa introduce la Legge PMI (L. n. 34/2026)

L’intervento normativo è contenuto nell’art. 11 (rubricato “Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile”) della Legge n. 34/2026, che modifica il d.lgs. n. 81/2008 inserendo il nuovo comma 7-bis all’articolo 3.

La disposizione riguarda tutte le prestazioni lavorative svolte in modalità agile: l’abitazione del dipendente, gli spazi di coworking, ambienti non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro (es. domicilio o altri luoghi scelti dal lavoratore), quindi al di fuori dei locali aziendali.

Malgrado la norma sia inserita nella legge dedicata alle piccole e medie imprese, la relativa portata è generale: riguarda tutti i datori di lavoro nei casi in cui sia attivato il lavoro agile, a prescindere dalle dimensioni dell’organizzazione.

La disposizione è immediatamente applicabile dal 7 aprile 2026 e non richiede l’adozione di decreti attuativi.

Non ci sono quindi periodi di transizione o rinvii: l’obbligo è operativo dal primo giorno.

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Cosa deve contenere l’informativa

Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale siano individuati:

  • i rischi generali connessi allo svolgimento dell’attività;
  • i rischi specifici legati alla modalità di esecuzione del lavoro agile;
  • gli aspetti connessi in particolare all’utilizzo dei videoterminali.

La norma precisa inoltre che resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi legati allo svolgimento della prestazione al di fuori dei locali aziendali.

Esempi tipici di rischi possono includere:

  • ergonomia della postazione di lavoro domestica;
  • affaticamento visivo da utilizzo prolungato degli schermi;
  • problematiche posturali;
  • stress lavoro-correlato;
  • sicurezza elettrica dell’ambiente;
  • microclima.

L’informativa deve pertanto essere adeguata ai rischi tipici del lavoro da remoto, includendo tra l’altro i profili connessi all’utilizzo dei videoterminali.

È indispensabile che il documento venga consegnato e aggiornato con cadenza almeno annuale, sia al lavoratore sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Sanzioni, arresto fino a 4 mesi o ammenda fino a 7.403 euro

L’hub della novità risiede nel regime sanzionatorio.

La disciplina sanzionatoria in ipotesi di mancata ottemperanza viene inserita nelle fattispecie previste dall’art. 55, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), dove già si prevedeva l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per la violazione degli obblighi specifici del datore di lavoro.

La sanzione scatta indipendentemente dal verificarsi di infortuni: il legislatore considera la consegna dell’informativa lo strumento preventivo essenziale per tutelare chi lavora fuori dai locali aziendali.

Ciò rappresenta un punto cruciale: non occorre che accada un sinistro affinché il datore di lavoro sia esposto a responsabilità penale.

È sufficiente che, in occasione di un’ispezione degli organi di vigilanza (Ispettorato Nazionale del Lavoro, ASL), l’informativa risulti mancante, incompleta ovvero non aggiornata.

La sua omissione, la consegna incompleta oppure il mancato aggiornamento espongono il datore di lavoro, in ipotesi di ispezione, al rischio di contravvenzioni contestabili da parte degli organi di vigilanza.

Obbligo che coinvolge tutte le aziende, non solo le PMI

Un equivoco da chiarire subito, in quanto il nome della legge potrebbe trarre in inganno.

La norma si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni aziendali: micro imprese con 2 dipendenti e grandi gruppi sono soggetti allo stesso obbligo.

L’inserimento nella legge dedicata alle PMI è una opzione di politica legislativa, non un limite soggettivo di applicazione.

Le sanzioni, lungi dall’avere una funzione meramente repressiva, operano quale strumento di garanzia dell’adempimento e come incentivo alla diffusione di una cultura della sicurezza realmente integrata nei processi aziendali.

Cosa fare subito, checklist per le aziende

Per adeguarsi, ogni datore di lavoro che si avvale di lavoratori in smart working deve verificare i seguenti punti:

  • se esiste già un’informativa annuale consegnata ai sensi dell’art. 22 della legge n. 81/2017, va verificato che essa sia conforme ai requisiti più specifici ora richiesti (copertura dei rischi da videoterminali, ergonomia, stress lavoro-correlato);
  • se non esiste, va predisposta ex novo e consegnata sia ai singoli lavoratori agili che al RLS;
  • il documento deve essere aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni di lavoro o i rischi, e comunque almeno una volta all’anno.

Perché lo smart working torna al centro del dibattito

La tematica del lavoro agile è tornata d’attualità nelle ultime settimane per ragioni che vanno oltre il mero update normativo.

Il contesto attuale è segnato da una forte instabilità dei mercati energetici, che ha riaperto il dibattito sulla necessità di ridurre rapidamente la domanda di energia.

Su questo fronte si è mossa anche l’Unione Europea, con una raccomandazione che spinge verso tre giorni di smart working a settimana come misura di contenimento dei consumi.

È in questo clima che la Legge n. 34/2026 entra in vigore, rafforzando le garanzie di sicurezza per chi lavora da remoto.

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