Concorsi pubblici Polizia Locale, riserva posti per servizio civile. Competenza del giudice ordinario

Concorsi pubblici Polizia Locale, riserva posti per servizio civile. Competenza del giudice ordinario

Concorsi pubblici nella Polizia Locale, riserva per servizio civile, giurisdizione. La sentenza n. 1560/2026 della V Sezione del Consiglio di Stato stabilisce che le controversie sul mancato riconoscimento della quota del 15% riservata agli ex volontari del servizio civile nei concorsi pubblici appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella amministrativa. La vicenda riguarda un candidato della Città Metropolitana di Roma Capitale per un posto da Agente di Polizia Locale.

Un concorso per Agente di Polizia Locale e una riserva ignorata

Un uomo aveva partecipato al concorso pubblico per esami indetto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 10 Agenti di Polizia Locale.

Al momento della domanda, aveva dichiarato di aver svolto servizio civile volontario per un anno, titolo che, ai sensi dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, garantisce una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per il personale non dirigenziale.

Superata la prova orale, l’uomo aveva riscontrato l’assenza della voce specifica nel modulo di autocertificazione.

Aveva quindi inoltrato la dichiarazione in carta libera.

Malgrado ciò, nella graduatoria rettificata pubblicata, il candidato risultava al 45° posto con 46,5 punti, senza alcun riconoscimento della riserva.

Ricorso al TAR Lazio e dichiarazione di inammissibilità

Il candidato, pertanto, aveva impugnato la graduatoria dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio invocando il principio di eterointegrazione del bando e chiedendo l’accertamento del suo diritto alla quota riservata.

Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione: la controversia non riguardava la legittimità della graduatoria bensì il diritto all’assunzione, materia di competenza del giudice ordinario.

Giurisdizione

L’uomo aveva appellato la pronuncia, sostenendo che il TAR avesse errato nel qualificare la sua domanda come relativa a un diritto soggettivo all’assunzione.

A suo avviso, il ricorso contestava l’illegittimo esercizio del potere amministrativo nella formazione della graduatoria, il che avrebbe radicato la giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Consiglio di Stato, V Sezione, ha rigettato l’appello ribadendo la posizione del TAR con una motivazione tecnica di rilievo sistematico.

Diritto soggettivo non interesse legittimo

Il Collegio ha chiarito che l’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017 è una norma di relazione (ovvero di protezione): genera in modo diretto, senza alcuna intermediazione del potere amministrativo, il diritto soggettivo al riconoscimento della riserva.

La sequenza logica è norma-fatto-effetto, senza spazi discrezionali per la pubblica amministrazione.

Norme di relazione  e norme di azione

  • norme di relazione: pongono obblighi diretti a tutela dell’interesse individuale. Il privato è titolare di un diritto soggettivo. Giurisdizione: giudice ordinario;
  • norme di azione: regolano l’esercizio del potere della P.A. Il privato è titolare di un interesse legittimo. Giurisdizione: giudice amministrativo.

Il criterio è la causa petendi, l’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta, non la statuizione formalmente richiesta.

La domanda di annullamento non sposta la giurisdizione

Il Consiglio di Stato ha precisato che la circostanza che la domanda includesse la richiesta di annullamento delle delibere di approvazione e rettifica della graduatoria non è sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa.

Il giudice ordinario ha il potere di valutare la lesività di quegli atti rispetto al diritto soggettivo e di disapplicarli nel caso concreto, senza necessità di annullarli.

Non è in gioco l’esercizio del potere pubblico, bensì la violazione di un obbligo legale.

L’iter concorsuale, in questa prospettiva, è solo il presupposto di operatività della protezione accordata dalla legge: la controversia presenta per oggetto l’assegnazione di un posto di lavoro, materia pacificamente ordinaria.