Corruzione “a modico valore”? La Cassazione annulla l’assoluzione: non basta il prezzo del dono per escludere il reato

Corruzione “a modico valore”? La Cassazione annulla l’assoluzione: non basta il prezzo del dono per escludere il reato

Corruzione sussiste anche per doni di modico valore. La Corte di Cassazione (Sentenza n. 8675/2026, Sez. VI Penale) ha annullato la pronuncia con la quale la Corte d’Appello aveva assolto un imprenditore accusato di corruzione propria susseguente per aver consegnato due cassette di pesce a ispettori del lavoro in cambio dell’archiviazione di violazioni antinfortunistiche.

I giudici di legittimità chiariscono che la modicità del dono non esclude il reato quando è provato il nesso sinallagmatico tra utilità e atto contrario ai doveri d’ufficio.

La vicenda torna in appello.

Cassette di pesce in cambio dell’archiviazione dei controlli

Per l’accusa, l’imprenditore avrebbe consegnato due cassette di pesce del valore di circa 65 euro ciascuna a due ispettori del lavoro, affinché archiviassero una pratica malgrado tre violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

La Corte d’Appello aveva assolto l’imputato ritenendo che si trattasse di donativi di modesta entità, richiamando il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”).

La Cassazione ribalta l’impostazione, statuendo che la modicità non è sufficiente a escludere la corruzione quando il dono risulta correlato a un atto contra legem.

“I giudici di appello hanno escluso la rilevanza penale (…) ancorché abbiano ritenuto dimostrato che l’imputato ha consegnato le cassette di pesce ai pubblici ufficiali proprio in ragione del compimento di un atto contra legem” (Cass., sent. n. 8675/2026).

Modico valore e corruzione propria

La Cassazione chiarisce tre aspetti:

1. Non si può applicare la giurisprudenza sull’istigazione alla corruzione

La Corte d’Appello aveva richiamato i principi sull’“offensività” dell’offerta modesta nei casi di istigazione alla corruzione.

Errore: quella è una fattispecie di pericolo, mentre la corruzione propria è un reato di danno.

2. Dopo la riforma del 2012, la proporzione tra utilità e atto è solo un indizio

La Cassazione ricorda l’evoluzione giurisprudenziale:

  • prima del 2012, la proporzione rilevava solo nella corruzione impropria;
  • dopo la riforma, la proporzione è un indizio, non un requisito.

“Qualora sia dimostrata la corrispettività (…) sussiste il delitto di corruzione, indipendentemente dal modico valore dell’utilità” (Cass., sent. n. 8675/2026).

3. Le “regalie d’uso” non valgono quando c’è un atto amministrativo in gioco

Il D.P.R. n. 62/2013 consente piccoli doni solo se non collegati all’esercizio della funzione.

Ove il dono rappresenti il prezzo di un atto contrario ai doveri, anche minimo, siamo nell’ambito della corruzione.

La Cassazione annulla l’assoluzione

La Corte di Cassazione ha rilevato che:

  • la Corte d’Appello ha riconosciuto che le cassette di pesce rappresentavano il corrispettivo dell’archiviazione illegittima;
  • malgrado ciò, ha escluso il reato per il valore modesto del dono;
  • tale motivazione risulta manifestamente illogica e giuridicamente errata.

Il processo torna alla Corte d’Appello in differente composizione.

Implicazioni per la PA e per le imprese

La pronuncia rafforza un principio importante in ambito di trasparenza amministrativa:

  • non esistono “corruzioni piccole” ove il dono sia collegato a un atto contrario ai doveri;
  • la modicità può incidere sulla prova del patto, bensì non elimina il reato;
  • i codici etici non possono essere utilizzati per “depenalizzare” condotte corruttive.

Per le imprese, anche un dono di valore minimo può integrare corruzione se finalizzato a ottenere un vantaggio amministrativo.