Coltelli, nuove regole: cosa cambia col Decreto Sicurezza

Coltelli, nuove regole: cosa cambia col Decreto Sicurezza

Coltelli, col Decreto Sicurezza norme più severe su porto, tipologie vietate e controlli nei mezzi pubblici: il quadro completo dopo l’approvazione del 17 aprile.

Il Senato ha approvato il 17 aprile 2026 il disegno di legge di conversione del Decreto Sicurezza (DL n. 23/2026), introducendo una serie di modifiche rilevanti in materia di porto di armi e strumenti da punta e taglio.

Le novità riguardano soprattutto la definizione degli strumenti vietati, l’estensione dei divieti in luoghi sensibili e l’inasprimento delle sanzioni.

Le modifiche sono contenute nelle integrazioni all’articolo 1, in particolare nelle lettere a), b), c) e nella nuova rubrica dell’articolo 4-bis del Testo Unico di Pubblica Sicurezza.

Il testo attende l’ok definitivo dalla Camera.

Coltelli vietati, nuova definizione

Il ddl introduce una definizione più ampia e dettagliata degli strumenti considerati pericolosi.

Sono ora inclusi tra gli strumenti vietati:

– Coltelli con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a 5 cm,

– A un solo taglio e punta acuta,

– Dotati di meccanismo di blocco della lama,

– Oppure apribili con una sola mano.

Questa specificazione viene inserita dopo la soglia già esistente degli 8 cm, ampliando di fatto la categoria degli strumenti soggetti a restrizioni.

Coltelli a scatto, divieto rafforzato

Il ddl modifica anche la disciplina dei coltelli a scatto.

Nel testo approvato, i coltelli “muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama” sono considerati strumenti vietati a prescindere da ulteriori caratteristiche tecniche.

Si tratta di un irrigidimento rispetto alla formulazione precedente, che subordinava il divieto alla presenza del blocco lama.

Porto di armi e strumenti atti a offendere, ampliamento della norma

Il ddl sostituisce nel comma 2 dell’articolo 4 TULPS l’espressione:

– “porto d’arma”

con

– “porto di armi o di strumenti atti ad offendere”.

La modifica chiarisce che il divieto non riguarda solo le armi in senso stretto, ma anche strumenti potenzialmente offensivi, come appunto i coltelli rientranti nelle nuove definizioni.

Divieti estesi ai mezzi pubblici

Una delle novità più rilevanti per la sicurezza urbana riguarda l’estensione dei divieti.

Viene aggiunta la previsione che vieta il porto degli strumenti indicati “all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto”.

Si tratta di un’estensione significativa, che mira a prevenire episodi di violenza o intimidazione in contesti ad alta densità di persone.

Nuova rubrica: “Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio”

Il ddl sostituisce la rubrica dell’articolo 4-bis, rendendo esplicito che la norma riguarda:

– armi non licenziabili,

– strumenti da punta e taglio specificamente individuati.

La nuova formulazione rafforza l’impianto sistematico della disciplina e chiarisce l’ambito applicativo.

Sanzioni e controlli, cosa cambia

Le modifiche all’articolo 4-quater precisano:

– l’ambito degli strumenti soggetti a sequestro,

– i casi in cui è possibile la confisca,

– le condizioni per la reiterazione della violazione,

– l’inasprimento delle sanzioni quando la violazione avviene nell’esercizio di un’attività commerciale.

Il ddl introduce una distinzione più chiara tra:

– violazioni occasionali,

– violazioni commesse in contesti professionali o commerciali,

– reiterazione nel quinquennio.

Impatto per cittadini, pendolari e attività commerciali

Le nuove norme avranno effetti immediati su:

– pendolari e utenti dei mezzi pubblici, che non potranno portare con sé coltelli pieghevoli sopra i 5 cm o strumenti apribili con una mano;

– esercenti e commercianti, soggetti a sanzioni più severe in caso di vendita o detenzione non conforme;

– forze dell’ordine, che avranno una cornice normativa più chiara per controlli e sequestri.

Quando entrano in vigore le nuove norme

Il ddl stabilisce che la legge di conversione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il voto definitivo della Camera è atteso nei prossimi giorni.

Conclusione

La norma sui coltelli contenuta nel ddl di conversione del Decreto Sicurezza 2026 rappresenta un intervento importante nella disciplina del porto di strumenti da punta e taglio.

L’obiettivo dichiarato è rafforzare la sicurezza urbana, prevenire episodi di violenza e fornire alle forze dell’ordine strumenti più chiari per l’intervento, soprattutto nei luoghi pubblici e nei mezzi di trasporto.