Riforma della Polizia Locale, la discussione in Aula alla Camera prosegue il 28 aprile: tutte le novità per gli operatori

Riforma della Polizia Locale, la discussione in Aula alla Camera prosegue il 28 aprile: tutte le novità per gli operatori

Riforma della Polizia Locale. Dopo la discussione generale avviata lunedì 27 aprile, l’Assemblea della Camera torna sul disegno di legge delega A.C. 1716-A martedì 28 aprile 2026 per proseguire l’esame in Aula. Nuove norme su armamento, patrocinio legale, accesso alle banche dati e tutele infortunistiche. Ecco cosa cambia concretamente per vigili e agenti.

Percorso parlamentare: dopo due anni in commissione, il testo in Assemblea

La riforma dell’ordinamento della polizia locale compie un passo decisivo. Martedì 28 aprile 2026 la Camera dei deputati è convocata in Assemblea per proseguire la discussione sul disegno di legge A.C. 1716-A, “Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale”, dopo che la seduta di lunedì 27 aprile aveva già avviato la discussione generale sul provvedimento.

Il testo, di iniziativa governativa, era stato presentato alla Camera il 16 febbraio 2024 e assegnato alla I Commissione Affari costituzionali. L’esame in sede referente, avviato il 7 agosto 2024, si è concluso il 22 aprile 2026 con l’approvazione del mandato al relatore, l’onorevole Montaruli (FdI), a riferire in senso favorevole in Assemblea. Nel corso dell’esame la Commissione ha assunto il disegno di legge governativo come testo base, abbandonando le quattro proposte parlamentari abbinate (C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Bergamini, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862), e vi ha introdotto significative modifiche.

Si tratta di un provvedimento atteso da decenni: l’ultimo quadro normativo organico in materia risale alla legge n. 65 del 1986, la legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale, che il disegno di legge si propone di aggiornare radicalmente.

Struttura della riforma, una delega in sette articoli

Il disegno di legge non riscrive direttamente le norme, ma conferisce al Governo una delega legislativa per adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riordino. I decreti dovranno essere adottati su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione, degli affari regionali, della giustizia e dell’economia, previa intesa in sede di Conferenza unificata e parere del Consiglio di Stato.

Il Governo avrà poi un anno dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto per adottare eventuali disposizioni integrative e correttive.

Le novità più rilevanti per gli operatori di polizia locale

1. Patrocinio legale a carico dell’ente

Una delle novità più attese dalla categoria è introdotta dalla lettera i) dell’articolo 3, inserita proprio in sede referente. Il testo prevede che il personale della polizia locale che agisca in qualità di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, per fatti compiuti in servizio connessi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, possa avvalersi del patrocinio legale con due modalità alternative:

  • ricorrere a un libero professionista di fiducia, con le spese legali a carico dell’ente di appartenenza;
  • avvalersi del patrocinio dell’avvocatura dell’ente, ove costituita.

È previsto il diritto di rivalsa a favore dell’ente qualora l’imputato sia riconosciuto responsabile per fatto doloso. Si tratta di una tutela analoga a quella già prevista per le forze di polizia statali, il cui riconoscimento per la polizia locale era finora rimasto affidato a prassi disomogenee tra ente ed ente.

2. Nuove tutele infortunistiche e assistenziali

La lettera g) dell’articolo 3, l’unica voce della delega che comporta oneri finanziari espliciti, introduce disposizioni in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica. In particolare si prevede:

  • la disciplina dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e l’erogazione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza;
  • la possibile istituzione di specifiche classi di rischio per il personale, tenuto conto dei compiti concretamente svolti;
  • la conferma dell’applicazione della disciplina sulle vittime del dovere e sui relativi benefici per familiari.

Alla copertura di questi oneri si provvederà attingendo al Fondo per la riforma della polizia locale (articolo 1, comma 995, legge n. 178/2020), istituito con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Il Servizio Bilancio della Camera segnala tuttavia che le risorse del fondo per il 2026 risultano già azzerate per effetto di una riduzione disposta dal decreto-legge n. 23/2026, per cui la disponibilità effettiva a regime si avrebbe a partire dal 2027.

3. Ricognizione del Documento di valutazione dei rischi (DVR)

La lettera h) dell’articolo 3, introdotta in sede referente, prevede una ricognizione della disciplina del DVR per le amministrazioni locali in qualità di datori di lavoro, con l’obbligo di prevedere capitoli specifici dedicati ai rischi tipici del servizio di polizia locale, tra cui:

  • aggressione fisica, colluttazione e minaccia a mano armata;
  • svolgimento di trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e accertamenti sanitari obbligatori (ASO);
  • attività di presidio del territorio, posti di controllo e rilievo di sinistri stradali;
  • interventi di concorso nel mantenimento dell’ordine pubblico e contrasto al degrado urbano e allo spaccio.

4. Accesso al CED interforze e al registro automobilistico

La lettera l) dell’articolo 3 disciplina le forme di collaborazione con le forze di polizia dello Stato, prevedendo il collegamento delle sale operative dei corpi di polizia locale con il Numero Unico di Emergenza 112 e le procedure di accesso al Centro elaborazione dati (CED) interforze di cui all’articolo 8 della legge n. 121/1981.

La novità introdotta in sede referente riguarda anche le modalità di trasmissione al CED degli atti prodotti dai corpi di polizia locale nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati, secondo principi di onerosità (con spese a carico degli enti locali), necessità, selettività e sicurezza informatica.

La lettera m), anch’essa inserita in sede referente, prevede inoltre l’accesso ai sistemi informativi del Pubblico registro automobilistico (gestito dall’ACI) e della Direzione generale per la motorizzazione del MIT, sempre con oneri a carico degli enti locali.

5. Nuova disciplina dell’armamento

La lettera n) dell’articolo 3 prevede la disciplina dell’armamento individuale e di reparto, individuato tra le armi comuni da sparo e le armi a impulsi elettrici (taser), già introdotte in via sperimentale dal decreto-legge n. 113/2018, nonché degli strumenti di autodifesa.

La lettera o) disciplina poi l’addestramento, l’uso e il porto delle armi, anche fuori dal territorio dell’ente di appartenenza per esigenze legate al luogo di dimora abituale o a missioni autorizzate, la tenuta e custodia dell’armamento e i casi di revoca o sospensione dell’affidamento delle armi.

6. Il comandante del corpo: selezione pubblica e incarico a tempo

Significative novità riguardano la figura del comandante del corpo di polizia locale (lettera d), articolo 3). Il testo prevede che l’incarico sia conferito a tempo determinato, a seguito di una procedura selettiva pubblica affidata a commissioni tecniche, anche composte da personale con significativa esperienza nel settore. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi.

La selezione dovrà valorizzare l’esperienza maturata nel corpo di appartenenza e verificare il possesso dei titoli professionali richiesti per l’accesso alla carriera dirigenziale pubblica. Il comandante sarà responsabile nei confronti del sindaco, del presidente della provincia o del sindaco metropolitano per l’attuazione delle direttive in materia di sicurezza urbana e servizio di polizia locale.

7. Dispositivi di protezione e bodycam

L’articolo 5 individua i contenuti minimi dei regolamenti del servizio di polizia locale, tra cui l’obbligo di prevedere dispositivi di tutela dell’incolumità del personale. L’elenco comprende: dispositivi di contenzione per il blocco dei polsi, giubbotti antitaglio e antiproiettile, cuscini per TSO, caschi e scudi. Inserita in sede referente la previsione di dispositivi di videosorveglianza indossabili (bodycam), idonei a registrare lo svolgimento dell’attività operativa.

Copertura finanziaria, il nodo del fondo e le osservazioni della Camera

Il Servizio Bilancio della Camera, nella verifica delle quantificazioni (documento n. 465 del 27 aprile 2026), ha segnalato alcune questioni aperte. In primo luogo, raccomanda di valutare l’opportunità di indicare nel testo l’importo dell’onere derivante dalla lettera g), stante che la relazione tecnica fornisce già parametri quantificabili: non più di 5.000 denunce annue e un indennizzo medio non superiore a 4.000 euro, per un onere totale stimato rientrante nei 20 milioni del fondo.

Segnala inoltre la necessità di chiarimenti sui potenziali oneri aggiuntivi per gli enti locali derivanti dalle lettere i) (patrocinio legale), l) e m) (accesso ai sistemi informativi), per le quali non è stata fornita una quantificazione e non opera la clausola di invarianza finanziaria.

Quadro normativo che cambia, addio alla legge del 1986

L’intera riforma si innesta su un corpus normativo stratificato negli anni. La legge n. 65/1986, ancora in vigore, assegna al personale di polizia municipale quattro ordini di funzioni: polizia locale o amministrativa, polizia giudiziaria, polizia stradale e pubblica sicurezza. La giurisprudenza costituzionale ha nel tempo chiarito il riparto tra competenza statale (ordine pubblico e sicurezza ex art. 117, comma 2, lett. h, Cost.) e competenza regionale residuale (polizia amministrativa locale).

Il disegno di legge delega si propone di costruire una nuova cornice giuridica nazionale coerente, valorizzando al contempo le specificità locali e garantendo una collaborazione maggiormente strutturata con le forze di polizia dello Stato.

Cosa succede ora

Con l’approdo in Assemblea il 28 aprile 2026, il provvedimento entra nella fase decisiva del suo iter. Una volta approvato dalla Camera, il testo dovrà passare al Senato per la definitiva approvazione. In seguito il Governo avrà dodici mesi per adottare i decreti legislativi attuativi, che dovranno essere corredati di relazione tecnica e trasmessi alle Camere per i pareri parlamentari.

Per gli operatori di polizia locale, dopo quarant’anni di norme frammentate e update a rattoppo, si profila finalmente un riordino organico che promette di riconoscere la specificità professionale della categoria e di allinearla, almeno in parte, alle tutele già riconosciute alle forze di polizia dello Stato.

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