Gara appalto Polizia Municipale, TAR annulla l'aggiudicazione e ordina il subentro alla ricorrente per offerta tecnica non conforme

Gara appalto Polizia Municipale, TAR annulla l’aggiudicazione e ordina il subentro alla ricorrente per offerta tecnica non conforme

Gara appalto in favore della Polizia Municipale. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione VIII, con sentenza n. 2394 del 16 aprile 2026, ha accolto il ricorso di una S.r.l., disponendo l’esclusione dell’aggiudicataria e l’aggiudicazione del servizio di gestione delle infrazioni stradali alla società ricorrente: l’offerta vincitrice aveva proposto smartphone 4G/5G in luogo del sistema radio richiesto dal disciplinare, configurando un caso di aliud pro alio.

Una gara travagliata sin dall’origine

La procedura di affidamento del servizio di gestione del ciclo sanzionatorio della Polizia Municipale è stata avviata dal Comune con bando trasmesso alla GUUE il 30 luglio 2024, articolata in quattro lotti e con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La S.r.l., unica partecipante al lotto n. 1, era stata dapprima esclusa dalla stazione appaltante per presunta inaffidabilità professionale della propria ausiliaria.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4814 del 3 giugno 2025, aveva poi annullato quella esclusione, riformando la precedente pronuncia del TAR.

Ma il Comune, anziché aggiudicare la gara alla ricorrente, aveva prima operato una revoca in autotutela della procedura originaria e poi indetto una nuova gara.

Nodo centrale: radio o smartphone? La questione tecnica decisiva

L’hub della controversia afferisce al criterio A del disciplinare della nuova procedura, che richiedeva esplicitamente la fornitura di “un sistema per la comunicazione via radio delle pattuglie – circa 12 apparati mobili e 3 fissi (senza ponte radio)”.

L’RTI aggiudicatario, composto da due S.r.l., aveva proposto in alternativa smartphone commerciali dotati di SIM card e operanti su rete pubblica 4G/5G, conseguendo comunque il punteggio pieno.

Il TAR ha respinto la tesi della equivalenza funzionale tra le due tecnologie, richiamando il codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003): il telefono cellulare dipende da un’infrastruttura di rete e dalla copertura capillare di un operatore, mentre il sistema radio professionale garantisce continuità operativa indipendente dalla rete.

Per un servizio di rilevazione delle infrazioni stradali, ragionano i giudici, è essenziale la “piena efficienza e massima operatività” senza rischio di disservizi legati alla copertura.

L’offerta del RTI aggiudicatario configurava dunque un aliud pro alio non sanabile dal principio di equivalenza.

Principio di diritto

Il principio di equivalenza non ne consente l’estensione all’ipotesi di difformità del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis, configurante ipotesi di aliud pro alio non rimediabile (TAR Campania, Sez. VIII, n. 2394/2026, richiamando Cons. Stato, Sez. V, 25 luglio 2019, n. 5258).

Punteggi e figure professionali

La ricorrente aveva sollevato ulteriori censure relative ai punteggi attribuiti per il criterio B (modalità di gestione del servizio) e per il criterio E (figure professionali aggiuntive).

In particolare, sosteneva che, a fronte di offerte tecniche sostanzialmente sovrapponibili, la commissione avesse assegnato 10 punti in più all’aggiudicataria in violazione della par condicio; e che, avendo entrambi i concorrenti offerto 4 unità professionali aggiuntive, il punteggio attribuito avrebbe dovuto essere identico, mentre l’RTI aveva ottenuto 6 punti contro i 4 della ricorrente.

Il Collegio ha respinto entrambe le censure.

Sul criterio E, ha rilevato che il disciplinare prevedeva “al massimo” due punti per figura, lasciando alla commissione un margine valutativo sulla qualità delle professionalità offerte, non un automatismo aritmetico.

Sul criterio B, ha ritenuto che la valutazione complessiva della proposta tecnica non presenti profili di manifesta illogicità o irragionevolezza.

Dispositivo, esclusione e aggiudicazione d’ufficio

Accertata la non conformità dell’offerta vincitrice, il TAR ha disposto direttamente l’esclusione dalla gara e l’aggiudicazione del contratto alla S.r.l., seconda classificata con 62,08 punti complessivi.

Il Comune e la controinteressata sono stati condannati in solido alle spese di giudizio: 5.000 euro a carico del Comune e 4.000 euro a carico della società., oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

I due ricorsi principali (quello avverso l’esclusione originaria e il ricorso introduttivo avverso la revoca in autotutela) sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse, in linea con la graduazione del petitum formulata dalla stessa ricorrente.

Perché questa sentenza è rilevante per gli enti locali

La pronuncia offre indicazioni operative di primo piano per le stazioni appaltanti che gestiscono gare nel settore della sicurezza urbana e della mobilità:

  • chiarisce che la specifica tecnica “sistema radio” non è surrogabile da tecnologia cellulare commerciale, neppure invocando il principio di equivalenza, quando la continuità operativa del servizio pubblico dipende dall’indipendenza dalla rete;
  • conferma che le commissioni di gara devono motivare in modo differenziato le valutazioni discrezionali sui criteri qualitativi, distinguendo chiaramente le voci a punteggio fisso da quelle a forbice;
  • ribadisce che l’autotutela non può essere utilizzata come strumento per neutralizzare gli effetti di un provvedimento cautelare o di una sentenza favorevole al concorrente escluso.