Reddito di cittadinanza e protezione internazionale, la Corte UE boccia il requisito dei 10 anni di residenza

Reddito di cittadinanza e protezione internazionale, la Corte UE boccia il requisito dei 10 anni di residenza

Reddito di cittadinanza, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il requisito italiano dei dieci anni di residenza per accedere al reddito di cittadinanza costituisce discriminazione indiretta nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale. La sentenza chiarisce che tali prestazioni rientrano nel principio di parità di trattamento e che gli Stati membri non possono introdurre limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal diritto UE.

Il requisito dei 10 anni è discriminatorio

Nella causa C‑747/22, la Corte UE ha esaminato il caso di un beneficiario di protezione sussidiaria residente legalmente in Italia dal 2011, al quale l’INPS aveva revocato il reddito di cittadinanza per mancato rispetto del requisito dei dieci anni di residenza, di cui due continuativi.

Il giudice italiano ha chiesto alla Corte se tale requisito potesse costituire una discriminazione indiretta. La risposta è stata netta: sì.

Secondo la Corte, il reddito di cittadinanza è contemporaneamente:

– una misura di accesso all’occupazione, soggetta alla parità di trattamento tra beneficiari di protezione internazionale e cittadini nazionali;

– una prestazione sociale essenziale, assimilabile a un reddito minimo, anch’essa soggetta allo stesso principio.

Il requisito dei dieci anni, pur applicato formalmente a tutti, colpisce in modo sproporzionato gli stranieri, che per definizione hanno una storia migratoria più recente.

Perché il requisito non è giustificabile

Il governo italiano aveva sostenuto che il reddito di cittadinanza comporta un onere amministrativo ed economico significativo e che, per questo, sarebbe legittimo limitarlo a persone con un forte legame con il territorio.

La Corte ha respinto tale argomentazione per tre motivi:

1. I costi amministrativi sono identici sia per cittadini italiani sia per beneficiari di protezione internazionale.

2. Il diritto UE non consente agli Stati membri di introdurre requisiti aggiuntivi per l’accesso a prestazioni essenziali o misure di inserimento lavorativo.

3. La durata del soggiorno non è prevista dal legislatore europeo come criterio per l’accesso ai sussidi destinati ai beneficiari di protezione internazionale.

Inoltre, subordinare la prestazione a un requisito così rigido contrasta con l’obiettivo europeo di garantire un livello minimo di protezione, considerando che lo status di protezione internazionale non è permanente e può essere revocato.

Implicazioni per l’Italia e per i giudici nazionali

La sentenza non risolve direttamente la controversia italiana, ma vincola il giudice nazionale a decidere conformemente all’interpretazione della Corte.

Il principio espresso avrà effetti anche su altri casi simili: tutti i giudici italiani dovranno applicare la stessa interpretazione in presenza di controversie analoghe.