Legge del Mare 2026, dalla "zona contigua" alla nuova disciplina per i Centri Sub

Legge del Mare 2026, dalla “zona contigua” alla nuova disciplina per i Centri Sub

Legge del Mare. L’Italia aggiorna la sua “costituzione marittima” con la Legge n. 70 del 7 maggio 2026. Tra le novità principali: l’istituzione della zona contigua fino a 24 miglia, il restyling del CIPOM e una regolamentazione rigorosa per il turismo subacqueo e i professionisti del settore.

È in vigore dal 10 maggio 2026 la Legge n. 70, un provvedimento atteso che ridisegna la governance delle acque italiane e punta a trasformare la “risorsa mare” in un asset strategico per lo sviluppo sostenibile, la sicurezza nazionale e il turismo d’élite.

Il CIPOM e la nuova pianificazione quadriennale

Il Capo I della legge modifica profondamente il coordinamento delle politiche marittime. Il Piano del Mare, lo strumento strategico per eccellenza, passa da una cadenza triennale a una quadriennale.

Il CIPOM (Comitato Interministeriale per le Politiche del Mare) vede rafforzati i suoi poteri di monitoraggio e di raccordo tra i vari ministeri.

Una delle novità di maggiore rilevanza riguarda la semplificazione dei “concerti” tra ministri: le decisioni amministrative potranno essere assunte direttamente durante le riunioni del Comitato, accelerando l’iter per lo sviluppo dei porti, della navigazione commerciale e del diporto nautico.

Sovranità e sicurezza, arriva la “Zona Contigua”

L’articolo 3 segna un passaggio storico: l’Italia istituisce ufficialmente la Zona Contigua, in conformità con la Convenzione di Montego Bay.

  • Estensione: fino a 24 miglia marine dalle linee di base.

  • Poteri dello Stato: l’Italia potrà esercitare controlli doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione oltre il mare territoriale.

  • Patrimonio Sommerso: lo Stato ha ora piena facoltà di prevenire e punire le violazioni riguardanti il patrimonio culturale subacqueo in questa fascia.

Contestualmente, la legge aggiorna le Linee di Base (art. 7) per la misurazione del mare territoriale, abrogando il vecchio decreto del 1977 e adeguandosi ai moderni sistemi di riferimento geodetico (ETRS89) per riflettere la mutata morfologia delle coste.

Rivoluzione subacquea, regole ferree per centri e istruttori

Il Capo III della legge si occupa di valorizzare l’attività subacquea a scopo ricreativo, separandola chiaramente dall’agonismo e dalla ricerca.

La Repubblica riconosce il valore dei fondali quale strumento di destagionalizzazione turistica.

Requisiti per Istruttori e Guide

Per operare come istruttore o guida subacquea (art. 11), i professionisti devono ora possedere requisiti stringenti:

  1. Brevetti certificati, rilasciati da organizzazioni didattiche riconosciute.

  2. Assicurazione obbligatoria, copertura RC individuale per i rischi verso terzi.

  3. Certificazioni mediche, aggiornate e conformi alle norme vigenti.

  4. Registro manutenzione, obbligo di annotare i collaudi delle attrezzature in un apposito registro.

Obblighi per i diving center

I centri di immersione (art. 12) devono essere iscritti al Registro delle Imprese, avere una sede fisica per la teoria e dotazioni di pronto soccorso conformi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Attenzione ai numeri: la legge stabilisce un rapporto massimo di 6 subacquei per ogni istruttore/guida.

Ogni immersione deve essere registrata in un libretto digitale o cartaceo che riporti profondità, orari e miscela respiratoria utilizzata.

Tutela dell’ambiente e Zone di Interesse Turistico

Nascono le Zone di Interesse Turistico Subacqueo (art. 14). Si tratta di aree selezionate per rilevanza paesaggistica, archeologica o faunistica, dove i centri sub potranno collaborare con il Ministero della Cultura per il monitoraggio dei siti.

Viene inoltre introdotta una norma di sicurezza cruciale per i diportisti: le unità in transito devono mantenere una distanza minima di 100 metri dai segnali di posizionamento dei subacquei.

Sanzioni, multe fino a 12.000 euro

Il sistema sanzionatorio (art. 15) non lascia spazio a interpretazioni. Chi esercita l’attività di istruttore o gestisce un centro senza i requisiti rischia sanzioni pesanti:

  • Esercizio abusivo: da 5.000 a 12.000 euro.

  • Mancata registrazione dati: da 1.000 a 3.000 euro.

  • Mancata dotazione brevetti: da 500 a 1.500 euro.

  • Sospensione: in ipotesi di recidiva, l’attività può essere chiusa fino a 6 mesi.

LEGGI ANCHE Valorizzazione della risorsa mare: cosa prevede la nuova legge e perché è strategica per territori, porti e sviluppo sostenibile