Politiche ambientali HumanX Legal Fotovoltaico e “Tremonti ambientale”: la Cassazione conferma il beneficio per la società. Rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate Laura Biarella 12 May 2026 Eco-News Energia Italia Fotovoltaico e “Tremonti ambientale”: la Cassazione chiarisce onere della prova, requisiti soggettivi e validità della perizia tecnica nelle agevolazioni ambientali La Corte di Cassazione (Sez. Tributaria), con l’ordinanza n. 10556 del 21 aprile 2026, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate confermando la spettanza della detassazione ambientale (“Tremonti ambientale”) a una società che aveva investito in un impianto fotovoltaico ammesso alla tariffa incentivante del II Conto Energia. La decisione, di forte interesse per operatori del settore energia, fiscalisti e imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni ambientali ante 2012, ribadisce alcuni principi chiave: – la perizia tecnica del contribuente è valida se non contestata in modo “idoneo”; – il requisito soggettivo dell’impresa non può essere negato sulla base di mere ipotesi di “schermo societario”; – l’abrogazione della Tremonti ambientale non colpisce gli investimenti realizzati entro il 25 giugno 2012. Il caso: impianto fotovoltaico, perizia ambientale e dichiarazioni integrative La società aveva realizzato nel 2010‑2011 un impianto fotovoltaico a Modena, poi ammesso dal GSE alla tariffa incentivante. Dopo il D.M. 5 luglio 2012, aveva incaricato un tecnico di quantificare la quota ambientale dell’investimento. Nel 2016 aveva presentato istanza all’Agenzia delle Entrate e, non avendo ricevuto risposta, aveva rigenerato e ripresentato le dichiarazioni integrative entro il 31 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 2, comma 8‑bis, DPR n. 322/1998. L’Agenzia aveva poi disconosciuto le perdite e recuperato l’IRES, ma sia la CTP Arezzo sia la CGT Toscana avevano dato ragione alla contribuente. Motivazione della CGT valida e onere della prova assolto La Suprema Corte respinge tutti i motivi dell’Agenzia. 1. Motivazione non apparente La Cassazione rileva che la CGT Toscana ha fornito una motivazione “articolata e ragionata”, superando il minimo costituzionale. La Corte sottolinea che la CGT aveva esaminato sia i requisiti oggettivi sia quelli soggettivi, osservando che l’Agenzia non aveva contestato in modo idoneo il contenuto della perizia tecnica. Dalla pronuncia: “non risulta che l’Agenzia ne abbia idoneamente contestato il contenuto”. 2. Requisito soggettivo dell’impresa: nessuno “schermo societario” L’Agenzia sosteneva che la società non avesse autonomia e che vi fosse un abuso dello schermo societario. La Cassazione conferma la valutazione dei giudici di merito: – i costi risultano sostenuti dalla società contribuente; – la convenzione GSE e la perizia sono intestate alla stessa; – non emergono elementi concreti di abuso. 3. Tremonti ambientale: l’abrogazione non si applica agli investimenti già realizzati La Corte ribadisce un principio ormai consolidato: – l’abrogazione del 2012 non colpisce gli investimenti ambientali effettuati entro il 25 giugno 2012. 4. Perizia tecnica: contestazioni insufficienti La Cassazione dichiara inammissibile il motivo relativo all’onere della prova: – la CGT aveva ritenuto la perizia idonea; – l’Agenzia non aveva fornito contestazioni puntuali né documenti contrari. Perché la decisione è rilevante per imprese e professionisti La pronuncia offre tre indicazioni operative importanti: La perizia tecnica va contestata nel merito. Non basta definirla “incongruente”: servono rilievi puntuali e documentati. Il requisito soggettivo dell’impresa non può essere negato senza prove. La Cassazione respinge ricostruzioni basate su mere ipotesi di collegamenti societari. La Tremonti ambientale resta applicabile agli investimenti pre‑25 giugno 2012. Un principio che continua a produrre effetti nei contenziosi ancora pendenti. Conclusione La Cassazione conferma la linea favorevole ai contribuenti che hanno realizzato investimenti ambientali prima dell’abrogazione del 2012, valorizzando la documentazione tecnica prodotta e richiedendo all’Amministrazione finanziaria contestazioni puntuali e circostanziate. Per imprese e consulenti, la decisione rappresenta un ulteriore tassello interpretativo utile nella gestione dei contenziosi su fotovoltaico, incentivi e agevolazioni ambientali.