Impianto fotovoltaico in area agricola: il TAR Sardegna annulla il diniego del Comune. La non idoneità non basta più

Impianto fotovoltaico in area agricola: il TAR Sardegna annulla il diniego del Comune. La non idoneità non basta più

Fotovoltaico, il TAR Sardegna (sent. n. 657/2026) annulla il diniego comunale a un impianto da 8,9 MW: la non idoneità dell’area non può tradursi in un divieto assoluto. Dopo la dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale 20/2024, i Comuni devono valutare caso per caso, verificando solo i parametri urbanistico‑edilizi effettivamente applicabili.

Il caso, un impianto da 8,984 MW bloccato dal Comune

La società proponente aveva presentato una PAS per realizzare un impianto fotovoltaico a terra nel territorio comunale, in zona agricola (E), adiacente a un’area produttiva.

Il Comune aveva dichiarato l’istanza inammissibile, applicando la legge regionale Sardegna n. 20/2024, che qualificava l’area come “non idonea”.

Il TAR ricostruisce puntualmente la vicenda, ricordando che l’area ricadeva in zona agricola ma anche in prossimità di beni paesaggistici e culturali, secondo le valutazioni degli uffici regionali e comunali.

Il nodo giuridico, la legge regionale n. 20/2024 è incostituzionale

Il TAR richiama un passaggio decisivo della sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025: “L’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico”.

La Consulta ha infatti dichiarato incostituzionale l’art. 1, comma 5, della legge regionale, perché introduceva un divieto totale nelle aree non idonee, in contrasto con:

– i principi europei di massima diffusione delle FER (direttiva 2023/2413/UE),

– l’art. 20 del d.lgs. 199/2021,

– il d.m. 21 giugno 2024,

– lo Statuto speciale della Sardegna.

Il TAR sottolinea che la norma regionale è stata espunta con efficacia ex tunc: come se non fosse mai esistita.

Effetto immediato, il Comune non poteva dichiarare l’improcedibilità

Secondo il TAR, il Comune non poteva rigettare l’istanza basandosi sulla sola “non idoneità” dell’area.

L’amministrazione deve invece:

– valutare caso per caso,

– ponderare gli interessi pubblici e privati,

– applicare la normativa nazionale vigente.

Il principio è chiaro: la non idoneità non è un divieto.

Urbanistica, le norme del PUC non possono vietare gli impianti FER

Il Comune aveva richiamato anche le NTA del PUC, che in zona agricola consentono solo interventi legati all’attività agricola, escludendo impianti “industriali”.

Il TAR chiarisce che:

– quelle norme sono prescrizioni di azzonamento, non parametri edilizi;

– l’art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021 supera tali divieti;

– i Comuni non possono vietare gli impianti FER in tutte le zone agricole.

Resta però un punto importante:  l’amministrazione dovrà verificare gli altri parametri urbanistico‑edilizi (altezze, distanze, modalità costruttive), che non erano stati esaminati.

Cosa succede ora, il procedimento deve essere rifatto

Il TAR annulla il provvedimento comunale e ordina un rinnovato esercizio del potere:

– senza applicare la legge regionale dichiarata incostituzionale,

– valutando la compatibilità urbanistica effettiva,

– ponderando gli interessi secondo l’art. 20 d.lgs. 199/2021.

Risarcimento del danno, domanda respinta

Il TAR respinge la richiesta risarcitoria perché:

– il procedimento deve ancora concludersi,

– non è certo che l’impianto sia realizzabile,

– la complessità normativa integra un errore scusabile della PA.

Perché la sentenza è importante (anche fuori dalla Sardegna)

La decisione conferma un orientamento ormai consolidato:

– le Regioni possono individuare aree idonee e non idonee,

– ma non possono introdurre divieti assoluti,

– i Comuni non possono usare l’urbanistica per bloccare le FER,

– la transizione energetica è un interesse nazionale ed europeo prevalente.

È un precedente rilevante per tutti i procedimenti PAS e AU in corso in Italia.

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