Enforcement Legal Riforma Polizia Locale, il DDL 1903 arriva al Senato: bodycam, tutele e nuove regole dopo 40 anni Laura Biarella 19 May 2026 Italia News&Trend Approvato dalla Camera il 14 maggio 2026 con 130 voti favorevoli, il disegno di legge delega per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale (DDL S. 1903, già C. 1716-A) è ora all’esame del Senato della Repubblica. Si tratta del primo intervento organico sulla materia dopo la legge quadro del 1986. Ecco cosa prevede il testo, come si articola l’iter parlamentare e quali saranno le conseguenze concrete per agenti, Comuni e sicurezza urbana. Cos’è il DDL 1903 sulla Polizia Locale Il disegno di legge n. 1903, presentato dal Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, è una legge delega: non cambia direttamente le regole operative della Polizia Locale, bensì autorizza il Governo ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore, uno o più decreti legislativi che riscriveranno in modo organico la disciplina del settore. Il testo di riferimento aggiornato sarà la legge 7 marzo 1986, n. 65, rimasta sostanzialmente invariata per quattro decenni malgrado il profondo cambiamento dei compiti e dei rischi degli agenti municipali e provinciali. Il provvedimento, identificato alla Camera come A.C. 1716-A, è stato presentato il 16 febbraio 2024 e assegnato alla Commissione Affari Costituzionali, che ha concluso l’esame in sede referente il 22 aprile 2026. A seguito della discussione in Aula il 13 e 14 maggio 2026, la Camera lo ha approvato con 130 voti a favore, 31 contrari e 71 astenuti. Il giorno seguente, 15 maggio, il testo è stato trasmesso al Senato col numero S. 1903. L’iter parlamentare, dalla Camera al Senato La lunga gestazione a Montecitorio Il cammino del provvedimento alla Camera è stato lungo e articolato. Al disegno di legge governativo erano state abbinate quattro proposte di iniziativa parlamentare (C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Bergamini, C. 1727 Paolo Emilio Russo), poi confluite nel testo unificato adottato come base di esame a dicembre 2025. Nel corso dell’istruttoria sono stati sentiti sindacati di categoria (OSPOL, SULPL, DiCCAP), associazioni professionali (ANVU, ANCUPM, A-PL, MAPLI), ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e Forum italiano per la sicurezza urbana. Ora la parola passa al Senato Iscritto come DDL S. 1903 nella XIX Legislatura, il provvedimento dovrà ora essere esaminato dalle Commissioni competenti di Palazzo Madama prima di approdare in Aula. L’iter prevede: Assegnazione alla/e Commissione/i di merito del Senato Esame in sede referente con eventuali audizioni Discussione e voto in Aula In caso di modifiche al testo, ritorno alla Camera (navette parlamentare) Approvazione definitiva e promulgazione Adozione dei decreti legislativi attuativi entro 12 mesi Il Governo potrà poi adottare, entro ulteriori 12 mesi dall’ultimo decreto legislativo, eventuali disposizioni integrative e correttive. Cosa prevede il DDL, novità principali 1. Qualifiche e funzioni ridefinite Il decreto legislativo dovrà ridisegnare in modo chiaro le funzioni che attribuiscono la qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. Quest’ultima qualifica resterà di competenza del prefetto. Sono elencati i casi in cui non può essere conferita o va revocata: mancato godimento dei diritti civili e politici, condanna anche non definitiva per delitto non colposo, sottoposizione a misura di prevenzione, espulsione da Forze armate, destituzione da pubblica amministrazione, o la presenza di elementi ostativi legati alla condotta dell’agente. 2. Bodycam e dispositivi di protezione La riforma introduce l’obbligo per i regolamenti comunali di individuare i dispositivi di tutela dell’incolumità del personale, specificando i casi e le modalità di assegnazione. L’elenco comprende dispositivi di contenzione, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il TSO, caschi e scudi, e, significativa novità, i dispositivi di videosorveglianza indossabili (bodycam) idonei a registrare l’attività operativa. 3. Selezione e ruolo del comandante Uno dei nodi più rilevanti riguarda la figura del comandante del corpo di Polizia Locale. Il DDL prevede procedure di selezione pubblica tramite commissioni tecniche, l’incarico a tempo determinato e la responsabilità diretta verso il sindaco, il presidente di provincia o il sindaco della città metropolitana per l’attuazione delle direttive in materia di sicurezza urbana. Viene valorizzata l’esperienza maturata nel corpo di appartenenza. 4. Patrocinio legale per fatti di servizio Per il personale che agisce come agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, il DDL introduce la facoltà di avvalersi, previa verifica dell’assenza di conflitti di interesse e della disponibilità di risorse, del patrocinio legale a spese dell’ente nel caso di procedimenti relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica compiuti in servizio. È previsto il diritto di rivalsa dell’ente in caso di responsabilità dolosa dell’imputato. 5. Accesso alle banche dati e collegamento con il 112 Il testo prevede il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di Polizia Locale, nonché l’accesso al Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno (CED), ai sistemi del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione, nell’ambito delle proprie attribuzioni e sulla base del principio di onerosità (le spese restano a carico degli enti locali). 6. Tutele assistenziali, assicurative e infortunistiche Il DDL dispone l’introduzione di nuove misure in materia assistenziale e infortunistica, con efficacia non anteriore al 2027, riguardanti il riconoscimento delle malattie professionali, il rimborso delle spese di degenza, l’equo indennizzo e specifiche classi di rischio legate ai compiti svolti. Viene confermata l’applicazione della disciplina vigente per le vittime del dovere. 7. Armamento e porto delle armi Il provvedimento disciplina l’armamento individuale e di reparto, individuato tra le armi comuni da sparo e le armi a impulsi elettrici (taser), e regolamenta addestramento, uso, porto senza licenza per ragioni di servizio e anche fuori servizio nell’ambito territoriale di appartenenza o per esigenze di mobilità. 8. Contrattazione collettiva dedicata Viene introdotta la previsione di apposite sezioni negoziali per la polizia locale nell’ambito dei contratti collettivi nazionali del comparto funzioni locali e dell’area dirigenziale separata, con risorse specifiche per il trattamento accessorio e la valorizzazione professionale. LEGGI ANCHE Riforma Polizia Locale 2026: bodycam, accesso al CED e nuove tutele. Ma il Ddl divide Parlamento e Comuni Il nodo delle risorse finanziarie Il punto più critico del provvedimento riguarda la copertura finanziaria. Il DDL lega le nuove tutele assistenziali e infortunistiche al fondo da 20 milioni di euro annui istituito dalla legge di Bilancio 2021. Tuttavia, secondo la verifica tecnica del Servizio Bilancio della Camera, per il 2026 quelle risorse non sono disponibili: sono state assorbite dal decreto Sicurezza (DL n. 23/2026) e destinate ad altre misure di sicurezza urbana. Il fondo tornerà operativo dal 2027. Nel frattempo, alcune delle nuove spese previste (bodycam, dispositivi di protezione, accesso alle banche dati, patrocinio legale, aggiornamento dei regolamenti) ricadranno direttamente sui bilanci comunali. La clausola di invarianza finanziaria dell’art. 6 impone che dall’attuazione della delega non derivino nuovi oneri per la finanza pubblica. La distinzione con le Forze di polizia dello Stato resta invariata Una delle domande più frequenti riguarda la possibile equiparazione della Polizia Locale alle Forze di polizia nazionali. Il testo è esplicito: la distinzione rimane. La Polizia Locale continua a dipendere dagli enti locali e non diventa una polizia nazionale parallela a Polizia di Stato, Carabinieri o Guardia di Finanza. Il suo ruolo viene però meglio coordinato con quello delle Forze statali in materia di sicurezza urbana, banche dati e collaborazione operativa. Il prefetto mantiene la competenza per l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza. LEGGI ANCHE Riforma della Polizia Locale approvata alla Camera, cosa cambia dopo 40 anni Cosa cambia per i Comuni Per gli enti locali la riforma comporta una serie di nuovi obblighi regolamentari. I Comuni dovranno aggiornare i propri regolamenti del servizio di Polizia Locale per recepire le indicazioni su: dispositivi di protezione e bodycam, criteri di selezione del comandante, requisiti minimi dei concorsi, dotazione organica complessiva e per singola qualifica (agente, sovrintendente, ispettore, commissario), operatività fuori territorio, e raccordo informativo con i diversi livelli di governo. Timeline dell’iter Data Fase 16 febbraio 2024 Presentazione alla Camera (C. 1716) 11 marzo 2024 Assegnazione alla Commissione Affari Costituzionali 7 agosto 2024 Avvio esame in sede referente 3 dicembre 2025 Adozione del DDL governativo come testo base 22 aprile 2026 Mandato alla relatrice Montaruli per l’Aula 27 aprile 2026 Inizio discussione generale in Aula alla Camera 13–14 maggio 2026 Voto finale alla Camera: 130 sì, 31 no, 71 astenuti 15 maggio 2026 Trasmissione al Senato come DDL S. 1903 Prossimi mesi Esame al Senato (Commissioni + Aula) Entro 12 mesi dall’entrata in vigore Adozione dei decreti legislativi attuativi