AGCOM: nuove regole sulla portabilità mobile per tutelare utenti e concorrenza

AGCOM: nuove regole sulla portabilità mobile per tutelare utenti e concorrenza

La delibera 26/26/CIR ridefinisce il quadro regolamentare sulla Mobile Number Portability. L’Autorità introduce nuovi obblighi di monitoraggio, vieta l’uso dei dati di instradamento per finalità commerciali e istituisce un Tavolo tecnico sui sistemi di tracciamento. Obiettivo: tutelare concorrenza, privacy e correttezza del mercato mobile.

Riforma attesa, cosa cambia con la delibera 26/26/CIR

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato l’aggiornamento del Regolamento MNP (Mobile Number Portability), completando il percorso avviato nel 2025 con la delibera 12/25/CIR.

Il nuovo provvedimento attua l’art. 98-duodecies, comma 1-bis, del Codice delle comunicazioni elettroniche, che vieta agli operatori di utilizzare:

  • le informazioni contenute nel database MNP,
  • e quelle acquisite per esigenze operative (come i dati di instradamento delle chiamate),

per formulare offerte commerciali differenziate in base all’operatore di provenienza del cliente.

Una pratica che, negli anni, aveva alimentato fenomeni di “winback aggressivo” e distorsioni concorrenziali.

Divieto di usare i dati di instradamento

Dalla documentazione emerge un punto chiave, citato testualmente:

“Le informazioni acquisite tramite il database per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, non possono essere utilizzate per formulare offerte differenziate in ragione dell’operatore di provenienza.”

Il divieto riguarda quindi:

  • dati del database MNP,
  • Call Data Record (CDR) relativi a traffico entrante e uscente,
  • informazioni tecniche utilizzate per l’instradamento delle chiamate e degli SMS,
  • stime o inferenze ottenute tramite big data o intelligenza artificiale.

L’AGCOM chiarisce che non conta la fonte, ma la natura dell’informazione: se permette di identificare l’operatore di appartenenza, non può essere usata per finalità commerciali.

Perché il consenso dell’utente non basta

Alcuni operatori avevano sostenuto che il consenso GDPR potesse legittimare l’uso dei dati per offerte mirate. L’Autorità risponde in modo netto:

“Il consenso del cliente non può valere come sanatoria del trattamento dei dati per una finalità espressamente vietata da una norma di legge.”

Il principio di limitazione della finalità (art. 5 GDPR) impedisce infatti di riutilizzare dati raccolti per scopi tecnici in attività di marketing.

Monitoraggio, vigilanza e Tavolo tecnico

La delibera introduce tre strumenti operativi:

1. Modello di monitoraggio

Gli operatori dovranno compilare un modello pubblicato sul sito AGCOM per documentare:

  • modalità di utilizzo dei dati MNP,
  • sistemi di tracciamento interni,
  • procedure di controllo.

2. Poteri di vigilanza

L’Autorità potrà verificare:

  • accessi ai database,
  • log di rete,
  • eventuali anomalie nell’uso dei dati di instradamento.

3. Tavolo tecnico sui sistemi di tracciamento

Obiettivo:

  • valutare l’efficacia dei sistemi già implementati dagli operatori,
  • individuare accorgimenti tecnici per prevenire abusi,
  • armonizzare le soluzioni a livello di mercato.

Impatti per utenti e operatori

Per gli utenti

  • maggiore tutela della privacy,
  • riduzione delle chiamate commerciali mirate dopo richieste di portabilità,
  • mercato più trasparente e competitivo.

Per gli operatori

  • obbligo di adeguare i sistemi di rete,
  • impossibilità di usare dati tecnici per strategie di winback,
  • necessità di investire in sistemi di tracciamento e audit.

Riforma che guarda al futuro

La delibera 26/26/CIR rappresenta un passo decisivo verso un ecosistema mobile più equo e rispettoso della privacy. L’AGCOM ribadisce che la concorrenza deve basarsi su:

  • qualità dei servizi,
  • trasparenza delle offerte,
  • corretto trattamento dei dati.

Non sull’uso improprio di informazioni tecniche ottenute per finalità operative.