Legge "beneficenza" e prodotti solidali, ok definitivo dal Senato

Legge “beneficenza” e prodotti solidali, ok definitivo dal Senato

Legge “beneficenza” e prodotti solidali, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che disciplina trasparenza, obblighi informativi e controlli sulla vendita di prodotti i cui proventi sono destinati a enti benefici. La norma, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, introduce obblighi stringenti per produttori, professionisti e influencer, rafforza i poteri dell’AGCM e punta a tutelare i consumatori da pratiche commerciali opache.

Trasparenza e tutela dei consumatori: arriva la nuova legge sui proventi destinati alla beneficenza

Il 16 giugno 2026 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge governativo A.S. 1864, già licenziato dalla Camera, che introduce una disciplina organica sulla destinazione dei proventi derivanti dalla vendita di prodotti a fini solidaristici.

La legge, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rappresenta un tassello rilevante nel quadro delle politiche di tutela del consumatore e di contrasto alle pratiche commerciali ingannevoli.

La norma interviene nel settore dei prodotti “solidali”, dove la comunicazione commerciale spesso non chiarisce in modo sufficiente chi beneficia delle donazioni, in quale misura e con quali garanzie.

Chi può beneficiare dei proventi

L’articolo 1 individua con precisione i soggetti destinatari dei proventi, richiamando:

  • enti e organizzazioni già previsti dal TUIR (ONG, enti di ricerca, istituzioni culturali, ONLUS, enti territoriali colpiti da calamità, scuole, parchi naturali);
  • enti del Terzo settore (art. 82 CTS);
  • fondazioni e associazioni riconosciute che operano nella tutela del patrimonio culturale o nella ricerca scientifica;
  • soggetti esteri con finalità analoghe.

Sono esclusi gli enti non commerciali non partecipati da produttori o professionisti, per evitare conflitti di interesse e garantire la genuinità delle iniziative.

Obblighi informativi più rigorosi, cosa deve sapere il consumatore

L’articolo 2 introduce un obbligo di informazione chiara, leggibile e completa, in linea con il Codice del Consumo.

Produttori e professionisti devono indicare:

  • il beneficiario della quota solidale;
  • le finalità della destinazione dei proventi;
  • la percentuale o l’importo devoluto per ogni unità di prodotto.

Queste informazioni devono comparire:

  • sulla confezione,
  • su targhette o adesivi,
  • oppure sui materiali di comunicazione presenti nei punti vendita.

La norma è stata calibrata per evitare criticità simili a quelle sollevate dalla Commissione europea nella procedura di infrazione sulla shrinkflation, consentendo modalità informative alternative all’etichetta obbligatoria.

Pubblicità e influencer marketing, obblighi estesi

La legge estende gli obblighi informativi anche alle comunicazioni commerciali, incluse:

  • pubblicità tradizionale,
  • contenuti digitali,
  • influencer marketing.

Chi promuove il prodotto — non solo chi lo vende — deve riportare le informazioni obbligatorie, in linea con le linee guida AGCOM e con l’evoluzione normativa europea sul marketing digitale.

Comunicazioni obbligatorie all’AGCM

L’articolo 3 introduce un doppio obbligo verso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato:

  1. Prima della vendita (almeno 15 giorni prima):
    • comunicazione dei dati relativi ai proventi e ai beneficiari;
    • indicazione del termine entro cui avverrà il versamento.
  2. Dopo il versamento (entro 3 mesi dalla scadenza del termine):
    • comunicazione dell’avvenuto pagamento.

Un meccanismo pensato per garantire tracciabilità e verificabilità.

Sanzioni più severe e pubblicazione obbligatoria

L’articolo 4 rafforza il ruolo dell’AGCM:

  • sanzioni da 5.000 a 50.000 euro per violazioni degli obblighi informativi e comunicativi;
  • possibilità di imporre la pubblicazione della sanzione sul sito e sui canali social del soggetto sanzionato;
  • ulteriori sanzioni in caso di mancata pubblicazione.

La misura della sanzione è commisurata al prezzo di listino e al numero di unità vendute, per evitare che grandi operatori possano considerare la sanzione un costo marginale.

Il 50% dei proventi delle sanzioni sarà destinato a iniziative solidaristiche, definite con decreto interministeriale.

Entrata in vigore e regime transitorio

La legge non si applica alle iniziative già in corso alla data di entrata in vigore, evitando impatti retroattivi su campagne già avviate.

Perché questa legge è rilevante per i consumatori e per il mercato

La norma risponde a tre esigenze:

  • trasparenza nelle iniziative solidali legate al marketing;
  • tutela dei consumatori da comunicazioni ambigue o ingannevoli;
  • allineamento con il quadro europeo su pratiche commerciali, greenwashing e influencer marketing.

Per le imprese, rappresenta un cambio di paradigma: la solidarietà non può essere solo un elemento narrativo, ma deve essere verificabile, tracciabile e comunicata correttamente.