Telecamere di sicurezza urbana, Garante: usi ulteriori solo se previsti dalla legge

Telecamere di sicurezza urbana, Garante: usi ulteriori solo se previsti dalla legge

Il Garante Privacy ammonisce un Comune: i filmati delle telecamere installate per la sicurezza urbana non possono essere utilizzati per accertare infrazioni al Codice della strada senza una specifica base giuridica.

Telecamere utilizzate per multa stradale

Il Garante per la protezione dei dati personali, col provvedimento del 14 maggio 2026, ha chiarito i limiti nell’utilizzo delle immagini di videosorveglianza da parte dei Comuni.

La vicenda riguarda il Comune di Reggio Calabria, che aveva utilizzato un filmato registrato da telecamere installate per finalità di sicurezza urbana per ricostruire la dinamica di un incidente stradale, accertare responsabilità e contestare una violazione del Codice della strada a un’automobilista.

Vincolo di finalità, cosa dice la normativa

Secondo il Garante, le telecamere di sicurezza urbana sono soggette a un preciso vincolo di finalità:
la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.

L’utilizzo delle immagini per finalità diverse, come l’accertamento di illeciti amministrativi, è consentito solo se esiste una norma specifica che lo preveda espressamente. In assenza di tale base giuridica, il trattamento è illecito.

Perché l’uso è stato giudicato illecito

Nel caso esaminato, il Comune ha impiegato le immagini per:

  • ricostruire un incidente stradale;
  • contestare una violazione del Codice della strada;
  • procedere al ritiro della patente.

Tuttavia, il Garante ha ritenuto questo utilizzo incompatibile con le finalità originarie della raccolta dei dati, evidenziando la violazione dei principi di:

  • liceità, correttezza e trasparenza;
  • limitazione della finalità del trattamento.

Nessuna base giuridica per le sanzioni stradali

La normativa vigente consente l’accertamento delle infrazioni tramite dispositivi automatici solo in specifici casi e contesti ben definiti.

Non esiste invece una disposizione che permetta ai Comuni di utilizzare i sistemi di videosorveglianza urbana per sanzionare violazioni sulle strade urbane tramite semplice visione dei filmati.

Il nodo dell’invio alla Motorizzazione

Ulteriore criticità riguarda la trasmissione del filmato alla Motorizzazione civile per valutare la revisione della patente.

Il Garante ha rilevato che:

  • non sussistevano i presupposti di legge per tale comunicazione;
  • non esiste una norma che autorizzi l’invio dei video in questi casi;
  • la Motorizzazione non ha competenze nell’accertamento della dinamica degli incidenti.

Quando i filmati possono essere usati

Rimane tuttavia un’importante eccezione:
le immagini possono essere utilizzate quando emergono profili penali, come ad esempio lesioni o altri reati stradali, nell’ambito delle funzioni di polizia giudiziaria.

Le conseguenze, ammonimento al Comune

Alla luce delle violazioni riscontrate, il Garante ha:

  • dichiarato illecito il trattamento dei dati personali;
  • ammonito il Comune, ritenendo il caso una violazione di minore gravità;
  • disposto la pubblicazione del provvedimento.

Non sono state applicate sanzioni più gravi anche in considerazione della collaborazione dell’ente e della complessità del quadro normativo.

Principio cruciale per la smart city

La decisione rafforza un principio cruciale per le città intelligenti:
le tecnologie di videosorveglianza devono essere utilizzate nel rispetto rigoroso delle finalità per cui sono state installate.

Per gli enti locali, ciò implica la necessità di:

  • definire chiaramente le basi giuridiche dei trattamenti;
  • evitare utilizzi “estensivi” dei sistemi;
  • garantire trasparenza e tutela dei cittadini.