Tech Cassazione e contratti digitali, quando un flag non basta Laura Biarella 23 June 2026 Digitalizzazione La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20945/2026, interviene su un tema cruciale per il mercato digitale: la validità delle clausole vessatorie nei contratti conclusi tramite piattaforme web (touch point). La decisione stabilisce che il semplice “flag” non equivale alla doppia sottoscrizione richiesta dall’art. 1341 c.c., imponendo standard più rigorosi per la firma elettronica nei rapporti B2B. Una pronuncia destinata a incidere profondamente sulle modalità di adesione digitale ai servizi energetici e non solo. La vicenda: un contratto digitale e un aumento improvviso La controversia nasce da un contratto di fornitura di energia elettrica stipulato online tramite piattaforma touch point. La società cliente, gestore di una struttura ricettiva nel Viterbese, denuncia un aumento unilaterale dei costi senza preavviso e chiede la restituzione di oltre 23 mila euro. La società fornitrice eccepisce l’incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo, invocando una clausola di foro esclusivo Roma contenuta nelle condizioni generali di contratto. Il punto centrale diventa quindi: la clausola è valida se approvata con un semplice flag? Il nodo tecnologico: il “flag” non è una firma La Cassazione affronta direttamente il cuore digitale della vicenda. Due passaggi del documento sono decisivi: “La doppia sottoscrizione sarebbe stata sostituita dal doppio flag nella casella di riferimento, tuttavia non vi è prova di tale circostanza” e “Perché le clausole vessatorie contenute nei contratti conclusi per via telematica siano efficaci occorre la doppia firma, secondo i canoni dell’art. 1341 c.c.” La Corte richiama il d.lgs. 70/2003 e il Regolamento eIDAS, chiarendo che: – la conclusione telematica del contratto è valida; – ma le clausole vessatorie richiedono una firma elettronica idonea, non un semplice click; – la firma elettronica “leggera” può bastare, ma deve essere tracciabile, univoca, riconducibile al firmatario (es. OTP). Il flag non soddisfa questi requisiti. Perché questa decisione è cruciale per il digitale La pronuncia ha un impatto diretto su tutte le piattaforme che consentono la sottoscrizione online di contratti B2B: – Non basta più un’interfaccia con caselle da spuntare per approvare clausole come foro esclusivo, limitazioni di responsabilità, penali. – Serve una procedura di firma elettronica che garantisca identità, tracciabilità e volontà del firmatario. – Le aziende che operano tramite portali web dovranno adeguare i propri sistemi per evitare l’invalidità delle clausole. In altre parole: la tecnologia deve garantire certezza giuridica, non solo usabilità. La decisione sulla competenza La Cassazione accoglie il ricorso della società ricorrente perché l’eccezione di incompetenza territoriale della controparte era incompleta. Il Tribunale di Viterbo non poteva integrare d’ufficio i fori non eccepiti. La Corte chiarisce inoltre che la resistente può, nella memoria, chiedere il riesame dell’eccezione principale (foro convenzionale), pur non potendo proporre un vero ricorso incidentale. Ma la clausola di foro esclusivo resta comunque inefficace perché non validamente approvata. Implicazioni per il settore energia e per il B2B digitale Questa ordinanza diventa un precedente importante per: – fornitori di energia che usano portali digitali; – piattaforme SaaS che gestiscono onboarding contrattuale; – marketplace B2B; – servizi cloud e telecomunicazioni. La Cassazione ribadisce che la digitalizzazione non può eludere le garanzie del Codice Civile. Conclusione La decisione della Cassazione segna un punto fermo: nei contratti digitali B2B le clausole vessatorie richiedono una firma elettronica idonea, non un semplice click. Una svolta che impone alle aziende di ripensare i propri sistemi di sottoscrizione digitale, garantendo maggiore trasparenza e tutela per gli utenti professionali.