Tech Legal Smartphone e rischio radiofrequenze, Cassazione impone al produttore l'obbligo di informare Laura Biarella 27 July 2026 Device Digitalizzazione Italia Rischio radiofrequenze, con l’ordinanza n. 24015/2026 la III Sezione Civile riscrive i confini tra principio di precauzione, diligenza professionale e difetto informativo del prodotto: non basta la conformità CE, il produttore deve avvisare il consumatore dei rischi anche solo potenziali Con l’ordinanza n. 24015, pubblicata il 24 luglio 2026, la III Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene su un tema destinato a incidere sul contenzioso consumeristico dei prossimi anni: l’obbligo informativo del produttore di telefoni cellulari in relazione ai rischi, ancora scientificamente incerti, connessi all’esposizione alle radiofrequenze. La pronuncia cassa con rinvio la sentenza della Corte d’Appello, chiamata ora a un nuovo esame in diversa composizione. Uso intensivo del cellulare e scoperta (tardiva) del rischio IARC La vicenda origina dalla causa promossa da una consumatrice che, dopo aver acquistato nel giugno 2016 un iPhone SE 5S e averne fatto un uso intensivo, oltre un’ora al giorno di conversazione e cinque-sei ore di connessione dati, anche in condizioni di scarsa ricezione e in prossimità di minori, veniva a conoscenza, nel febbraio 2018, tramite una ricerca della IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro), di una possibile correlazione tra esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche e insorgenza di patologie tumorali. La donna citava in giudizio davanti al Tribunale la società titolare del prodotto, lamentando l’assenza, sia sulla confezione sia nel manuale online, di avvertenze chiare e visibili sui rischi da radiofrequenze, sulla maggiore vulnerabilità dei bambini e sull’emissione continuativa di onde anche in stand-by. Sia il Tribunale che in appello la Corte territoriale, rigettavano la domanda, ritenendo il principio di precauzione confinato alla sola sfera pubblicistica e comunque insussistente un obbligo informativo azionabile dal singolo consumatore in assenza di un intervento legislativo di dettaglio. Dal Codice del Consumo al principio ALARA La ricorrente ha impugnato la decisione con 9 motivi, incentrati sostanzialmente su tre nuclei: la natura immediatamente precettiva degli obblighi informativi previsti dagli artt. 6 e 104 del Codice del Consumo, che non richiederebbero norme tecniche attuative; l’operatività del principio di precauzione (art. 191 TFUE, art. 1 Cod. Consumo) anche nei rapporti tra privati, quale criterio di integrazione della diligenza professionale ex art. 1176, secondo comma, c.c.; la risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione del diritto all’autodeterminazione del consumatore, ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 2 Cod. Consumo. La precauzione non è fonte autonoma, bensì criterio di integrazione della diligenza L’hub della decisione sta nel modo in cui la Cassazione ricompone il rapporto tra piano pubblicistico e piano civilistico. La Corte territoriale, secondo gli Ermellini, non ha sbagliato nel negare che il principio di precauzione sia fonte autonoma e direttamente applicabile tra privati; ha sbagliato però nel fermarsi lì, senza verificare se le norme interne immediatamente precettive in materia di sicurezza dei prodotti (artt. 6 e 104 Cod. Consumo) e di diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) impongano comunque al produttore obblighi informativi e cautelari. In altre parole: la precauzione “non si sostanzia in autonoma fonte dell’obbligo ma in un criterio di integrazione e qualificazione del contenuto di obblighi positivamente previsti”. Il richiamo è a un consolidato filone di legittimità (tra cui Cass. n. 3692/2018, n. 25116/2010, n. 6007/2007, n. 33984/2024) secondo cui il prodotto conforme agli standard tecnici e munito di marcatura CE può comunque risultare difettoso se privo di istruzioni e avvertenze idonee a prevenire rischi non immediatamente percepibili dal consumatore. Incertezza scientifica non equivale a irrilevanza giuridica del rischio Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda il rapporto tra incertezza scientifica e obbligo di informare. La Cassazione richiama il proprio precedente n. 17438/2012, relativo al nesso causale tra uso prolungato del cellulare e neurinoma del nervo acustico, per affermare che l’assenza di certezza scientifica non esonera il produttore dall’obbligo di cautela, ma anzi lo rafforza: “quando il rischio non è escluso e l’esposizione presenta caratteri tali da renderlo apprezzabile, l’ordinamento ammette, e richiede, condotte di governo del rischio”. In questa cornice si inserisce il richiamo al principio ALARA (as low as reasonably achievable), che impone di mantenere l’esposizione al livello più basso ragionevolmente possibile, anche in assenza di piena certezza sulla nocività: un principio che, secondo la Corte, “non presuppone l’accertamento di una nocività certa, ma si fonda sulla plausibilità scientifica del rischio”. Danno non patrimoniale: oltre il “mero timore”, la lesione del diritto all’autodeterminazione La seconda ratio decidendi della Corte d’Appello, l’irrisarcibilità del pregiudizio lamentato, ricondotto al “mero timore di un pericolo” e ritenuto sotto la soglia di gravità richiesta dalle Sezioni Unite di San Martino (Cass. SS.UU. n. 26972/2008), viene anch’essa censurata. La Cassazione distingue tra timore astratto, non risarcibile, e turbamento psichico concretamente provato, richiamando il precedente in materia di caso Seveso (Cass. SS.UU. n. 2515/2002) e l’ammissione della risarcibilità della lesione del diritto all’autodeterminazione già affermata da Cass. SS.UU. n. 794/2009. Il piano rilevante, chiarisce l’ordinanza, non è quello dell’anticipazione del danno-evento temuto, bensì quello, distinto, della lesione del processo decisionale che governa le scelte di consumo: la ricorrente avrebbe dovuto poter dimostrare, anche per presunzioni, che un’informazione adeguata avrebbe orientato diversamente il proprio comportamento d’uso del dispositivo. Non solo risarcimento, spazio anche per la tutela preventiva e inibitoria Ulteriore profilo di rilievo pratico riguarda i rimedi esperibili. La Corte d’Appello aveva impostato la controversia come un’alternativa secca tra risarcimento del danno e rigetto della domanda. La Cassazione ricorda invece che, trattandosi di un diritto della personalità come il diritto alla salute, la tutela deve poter operare anche ex ante, a prescindere dalla prova di un danno-conseguenza: il giudice di rinvio dovrà quindi valutare anche rimedi di tipo inibitorio, come la condanna del produttore a un facere specifico (integrazione delle avvertenze, notifiche digitali periodiche, fornitura di accessori per un uso più sicuro del dispositivo). Cassazione con rinvio alla Corte d’Appello Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha accolto il ricorso e cassato in relazione l’impugnata sentenza, rinviando alla Corte d’Appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la vicenda applicando i principi enunciati: verificare in concreto se l’ordinamento imponesse al produttore un obbligo informativo specifico sui rischi da radiofrequenze, accertare l’eventuale incidenza del deficit informativo sul processo decisionale della consumatrice e valutare, oltre al risarcimento, l’esperibilità di rimedi preventivi.