Legal Smart Road Sale scommesse e distanziometro, niente deroghe per le difficoltà del singolo operatore Laura Biarella 28 July 2026 Italia Sale scommesse e distanziometro, con la sentenza n. 5990/2026, la Sezione IV del Consiglio di Stato respinge l’appello di un titolare di sala scommesse contro il diniego di delocalizzazione nel Comune di Ravenna. Confermata la pianificazione urbanistica basata su criteri oggettivi: le difficoltà economiche del singolo imprenditore non incidono sulla legittimità degli atti amministrativi. Chiusura di una sala scommesse a Ravenna Il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 5990 pubblicata il 22 luglio 2026, si è pronunciato sul ricorso di un imprenditore titolare di una sala scommesse in Ravenna, colpito dal provvedimento di chiusura immediata dell’attività disposto dal Comune. La vicenda origina dall’applicazione del cosiddetto “distanziometro” previsto dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 5/2013, che vieta l’esercizio di sale gioco e scommesse a meno di 500 metri da luoghi sensibili, quali scuole, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture sanitarie, oratori. La sala in questione si trovava a circa 200 metri da una Chiesa. Ricerca di un immobile alternativo e diniego del Comune Concessa una prima proroga di 6 mesi per delocalizzare l’attività, l’imprenditore individuava un immobile alternativo, chiedendo il relativo permesso di costruire per cambio di destinazione d’uso. Il Comune negava però sia la seconda proroga sia il titolo edilizio, ritenendo l’intervento incompatibile col Regolamento urbanistico edilizio (RUE), che ammette l’uso “Spr8” (sale giochi e scommesse) solo in specifiche componenti di zona, diverse da quella in cui ricadeva l’immobile individuato. Motivi di appello, effetto espulsivo e perizia tecnica Il ricorrente, già soccombente in primo grado davanti al TAR Emilia-Romagna, ha sostenuto in appello che la combinazione tra mappatura dei luoghi sensibili e vincoli del RUE avrebbe determinato un concreto “effetto espulsivo” del gioco lecito dal territorio comunale, rendendo la delocalizzazione solo teoricamente possibile ma economicamente insostenibile per un piccolo imprenditore. A sostegno di questa tesi è stata prodotta una perizia tecnica di parte, volta a dimostrare l’assenza reale di immobili o aree idonee al trasferimento dell’attività. Decisione del Consiglio di Stato: criteri oggettivi, non condizioni soggettive Il Collegio ha respinto integralmente l’appello, richiamando gli esiti di una verificazione tecnica già disposta in un precedente giudizio analogo (affidata al Politecnico di Milano), che aveva accertato la disponibilità di circa 170 ettari di superficie idonea all’insediamento nel territorio comunale, escludendo qualsiasi effetto espulsivo. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il Comune è tenuto ad assicurare la presenza di aree astrattamente idonee, non a garantire al singolo operatore un immobile già pronto all’uso o economicamente sostenibile secondo le sue specifiche condizioni patrimoniali. Principio di proporzionalità e limiti del sindacato giurisdizionale La sentenza richiama il principio di proporzionalità elaborato dalla giurisprudenza amministrativa, ricordando anche l’orientamento della Corte costituzionale (sentenza n. 108/2017) sulla finalità del distanziometro: prevenire la prossimità del gioco d’azzardo a soggetti psicologicamente più esposti al rischio di dipendenza. Il Collegio precisa che la violazione del principio potrebbe configurarsi solo in presenza di una preclusione totale o di un’impossibilità concreta e generalizzata di delocalizzazione, non quando le difficoltà derivino da scelte imprenditoriali, negoziali o dalla condizione economica soggettiva del singolo operatore. Conseguenze pratiche per gli operatori del settore La pronuncia consolida un trend già espresso dal Consiglio di Stato in un precedente caso analogo riguardante lo stesso Comune (sentenza n. 11036/2022): le scelte pianificatorie comunali in materia di distanziometro devono basarsi su parametri oggettivi e indifferenziati, validi per tutti gli operatori del settore, senza possibilità di deroghe calibrate sulle esigenze del singolo imprenditore. Spese di giudizio compensate tra le parti.