Consiglio di Stato: confermato annullamento gara. Nessun malfunzionamento Consip e applicazione del canone di autoresponsabilità

Consiglio di Stato: confermato annullamento gara. Nessun malfunzionamento Consip e applicazione del canone di autoresponsabilità

La Sezione V del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5630 del 14 luglio 2026, ha rigettato l’appello di un operatore economico confermando la legittimità dell’annullamento in autotutela disposto dall’INPS nella gara telematica per i servizi di gestione dei concorsi pubblici. La decisione chiarisce tre aspetti cruciali del nuovo Codice dei contratti: computo dei termini, gestione dei malfunzionamenti delle piattaforme digitali e autoresponsabilità dei concorrenti.

Gara telematica INPS e aggiudicazione con riserva

La procedura, indetta ai sensi degli artt. 59 e 71 del d.lgs. 36/2023, prevedeva la presentazione delle offerte entro le ore 10:00 del 29 novembre 2025.

Un operatore economico non riusciva a completare l’invio nei tempi, chiedendo la riapertura della finestra per presunti malfunzionamenti della piattaforma Consip.

L’INPS riapriva eccezionalmente il termine fino al 2 dicembre, aggiudicando poi l’accordo quadro anche al concorrente, ma con riserva dell’esito delle verifiche tecniche.

Consip, con nota del 19 dicembre 2025, accertava che “non si riscontrano malfunzionamenti del Sistema che abbiano potuto impedire la corretta partecipazione dell’operatore economico”.

Sulla base di tale esito, l’INPS annullava in autotutela l’aggiudicazione.

Termine minimo di 30 giorni, nessuna violazione del Codice

L’appellante sosteneva che tra pubblicazione del bando e scadenza delle offerte vi fosse un periodo inferiore ai 30 giorni previsti dall’art. 71 del Codice.

Il Consiglio di Stato chiarisce che:

  • il termine decorre dalla trasmissione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE (art. 84 d.lgs. n. 36/2023);
  • la trasmissione risulta effettuata il 27 ottobre 2025;
  • il termine minimo è quindi integralmente rispettato.

Log Consip, offerta caricata oltre il termine

La sentenza ricostruisce nel dettaglio le operazioni effettuate dal concorrente sulla piattaforma.

Dai log emerge che:

  • la compilazione dell’offerta è iniziata solo il 25 novembre, quindi dopo gli asseriti malfunzionamenti;
  • il documento economico è stato generato alle 09:59:16 del 29 novembre;
  • l’upload dell’offerta firmata è stato avviato alle 10:00:03, oltre il termine perentorio.

Il Consiglio di Stato evidenzia che “Il ritardato invio dell’offerta è dipeso dalle scelte del concorrente”.

Nessun rallentamento sistemico è stato rilevato nei minuti precedenti la scadenza.

Canone di autoresponsabilità nelle gare digitali

La decisione ribadisce un principio cardine: “La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente”.

Il partecipante deve:

  • programmare con anticipo il caricamento;
  • considerare possibili rallentamenti fisiologici;
  • assumere il rischio di errori o ritardi non imputabili alla piattaforma.

La sentenza richiama la giurisprudenza consolidata sul punto, ribadendo che nelle gare telematiche l’autoresponsabilità è particolarmente stringente.

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Autotutela INPS, legittima e coerente col principio di risultato

L’aggiudicazione del 12 dicembre 2025 era condizionata all’esito delle verifiche tecniche. Accertata l’assenza di malfunzionamenti, l’INPS ha correttamente annullato l’aggiudicazione per:

  • tutela della parità di trattamento;
  • rispetto del termine perentorio;
  • salvaguardia del principio di risultato (art. 1 d.lgs. n. 36/2023).

Implicazioni per PA e operatori economici

La sentenza diventa un riferimento per le gare telematiche:

  • i termini non possono essere rimodulati sulla base di malfunzionamenti non accertati;
  • i log di sistema assumono valore probatorio decisivo;
  • la riapertura dei termini non sostituisce la procedura di sospensione e proroga prevista dall’art. 25 del Codice;
  • la diligenza del concorrente è elemento essenziale.