Riforma Polizia Locale, cosa è successo nella seduta del 15 aprile in I Commissione alla Camera

Riforma Polizia Locale, cosa è successo nella seduta del 15 aprile in I Commissione alla Camera

Riforma Polizia Locale, la legge delega entra nella fase decisiva: criteri direttivi, autonomia locale e nuovo assetto della polizia di prossimità

Inquadramento del provvedimento

Il disegno di legge C. 1716, presentato dal Ministro dell’Interno il 16 febbraio 2024, conferisce al Governo la delega per l’adozione di uno o più decreti legislativi di riforma organica delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.

Il testo è attualmente:

  • in prima lettura alla Camera;
  • unificato con i progetti C. 125, 600, 875, 1727 e 1862;
  • in corso di esame in sede referente presso la I Commissione Affari costituzionali.

La seduta del 15 aprile 2026 costituisce uno snodo rilevante dell’iter, in quanto segna la chiusura di una fase avanzata dell’esame emendativo.

Contesto normativo, limiti della legge n. 65/1986

Il DDL 1716 prende le mosse dalla constatazione, esplicitata nella relazione illustrativa, che la legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 non sia più idonea a disciplinare la polizia locale:

  • è anteriore alla riforma del Titolo V della Costituzione (2001);
  • non considera il ruolo attuale di Comuni, Province e Città metropolitane;
  • non intercetta le nuove dimensioni della sicurezza urbana integrata.

La delega mira quindi a riallineare l’ordinamento della polizia locale al nuovo assetto costituzionale delle autonomie e alla giurisprudenza costituzionale maturata in materia di sicurezza urbana.

Struttura del DDL C.1716

Il testo si articola, nella sua configurazione attuale, in cinque articoli chiave:

  • Articolo 1 – Conferimento della delega e modalità di esercizio;
  • Articolo 2 – Principi e criteri direttivi generali;
  • Articolo 3 – Riordino delle funzioni della polizia locale;
  • Articolo 4 – Ordinamento, stato giuridico e trattamento del personale;
  • Articolo 5 – Clausola di invarianza finanziaria e disposizioni finali.

Cuore del provvedimento è l’articolo 2, che definisce l’architettura dei criteri vincolanti cui il Governo dovrà attenersi nei decreti legislativi.

La seduta del 15 aprile 2026, fase avanzata dell’esame emendativo

Nel corso della seduta del 15 aprile, presieduta dall’on. Nazario Pagano, la I Commissione:

  • ha esaminato gli emendamenti residui accantonati;
  • ha approvato una serie di riformulazioni condivise;
  • ha disposto il rinvio del seguito dell’esame ad altra seduta dopo la trasmissione del testo alle Commissioni consultive.

Il Governo, rappresentato dalla sottosegretaria Wanda Ferro, ha espresso parere conforme alla relatrice su tutti gli emendamenti posti in votazione.

Analisi dei contenuti emendativi approvati

Gli emendamenti approvati il 15 aprile intervengono su profili ordinamentali e funzionali, lasciando impregiudicata la natura di legge‑quadro delegante.

In particolare:

Reclutamento e selezione

Viene rafforzato il principio secondo cui:

  • la selezione avviene ad opera di commissioni tecniche, composte anche da personale che abbia maturato una significativa esperienza nel settore della polizia locale;
  • ai componenti di tali commissioni non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Dotazione organica

Si chiarisce che la determinazione degli organici:

  • resta in capo agli enti locali, attraverso i rispettivi regolamenti;
  • deve avvenire nel rispetto dei parametri definiti dalle Regioni e nei limiti delle risorse e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Tutele giuridiche

Gli emendamenti rafforzano la delega in materia di:

  • tutele assicurative e infortunistiche;
  • equo indennizzo e dipendenza da causa di servizio;
  • patrocinio legale nei procedimenti connessi all’esercizio delle funzioni.

Questi profili sono rinviati alla normazione delegata, evitando l’introduzione diretta di oneri immediati.

Principi non accolti e limiti della delega

Numerose proposte non hanno trovato accoglimento poiché:

  • eccedenti la natura di legge delega;
  • incidenti direttamente su materie di competenza regionale;
  • suscettibili di violare l’equilibrio Stato‑autonomie locali.

In Commissione è stato ribadito che la riforma non intende istituire una “polizia statale locale”, bensì un sistema nazionale coordinato di polizie locali.

Coordinamento interforze e sicurezza urbana

Dal punto di vista sistematico, il DDL conferma una visione multilivello della sicurezza, nella quale la polizia locale:

  • opera come presidio di prossimità;
  • concorre alle attività di sicurezza urbana;
  • coopera con le forze di polizia statali senza sovrapposizioni funzionali.

Il coordinamento sarà disciplinato nei decreti legislativi attraverso:

  • protocolli;
  • modelli organizzativi integrati;
  • accesso regolato ai sistemi informativi e alle banche dati.

Passaggio alle Commissioni consultive e alle Regioni

Uno degli elementi più rilevanti emersi il 15 aprile è la trasmissione del testo:

  • alle Commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV;
  • alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Questo passaggio è decisivo per verificare la tenuta costituzionale del provvedimento, in particolare alla luce:

  • dell’articolo 117 Cost.;
  • delle competenze concorrenti in materia di polizia amministrativa locale.

Una riforma a forte impatto urbano

Sul piano tecnico‑normativo, il DDL C.1716 si configura come:

  • una delega ampia ma strutturata;
  • fondata su criteri di uniformità flessibile;
  • orientata a una polizia locale come infrastruttura civica delle città.

La seduta del 15 aprile non conclude l’iter, bensì consolida l’impianto della delega, preparando il passaggio finale verso l’Aula.

Contenuti principali dei testi emendativi approvati, suddivisi per articolo di riferimento

Articolo 2 – Principi e criteri direttivi generali

Sono stati approvati gli identici emendamenti 2.1 (nuova formulazione) e 2.2 (nuova formulazione). Il punto saliente riguarda:

Compiti peculiari e professionalità: Viene delegato al Governo il compito di individuare i compiti peculiari e le attività svolte dal personale della polizia locale, nonché la specifica professionalità del predetto personale.

Articolo 3 – Riordino delle funzioni

Sono stati approvati diversi emendamenti volti a definire meglio il perimetro d’azione dei Corpi:

Selezione e commissioni tecniche: L’emendamento 3.14 (nuova formulazione) e l’identico 3.15 (nuova formulazione) integrano la delega in materia di selezione del personale, prevedendo che questa avvenga ad opera di commissioni tecniche composte anche da personale con significativa esperienza nel settore della polizia locale, i cui componenti non percepiscono compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Trattamento accessorio: L’emendamento 3.49 (nuova formulazione) interviene sulla disciplina del trattamento accessorio del personale, prevedendo che gli enti possano utilizzare, nell’ambito dei fondi contrattualmente previsti, specifiche risorse da destinare al trattamento accessorio.

Tutele assicurative e infortunistiche: L’emendamento 3.64 (nuova formulazione) delega al Governo l’introduzione di disposizioni in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica, con particolare riferimento all’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, all’equo indennizzo, all’istituzione di specifiche classi di rischio in ragione dei compiti svolti e alla conferma dell’applicazione della disciplina vigente per le vittime del dovere e i loro familiari.

Patrocinio legale: L’emendamento 3.71 (nuova formulazione) prevede la facoltà per il personale della polizia locale, quando agisca in qualità di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, di avvalersi del patrocinio legale per fatti compiuti in servizio relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, con attribuzione all’ente di appartenenza del pagamento delle spese legali e previsione del diritto di rivalsa a favore dell’ente in caso di responsabilità dolosa dell’imputato.

Articolo 4 – Ordinamento e Stato giuridico

Gli emendamenti 4.13 (nuova formulazione) e 4.14 (nuova formulazione, ex 3.43 Bonàfè), approvati in identico testo, intervengono sulla dotazione organica dei Corpi:

Dotazione organica: Viene delegato al Governo il compito di prevedere che i regolamenti dei Corpi di polizia locale determinino la dotazione organica complessiva e delle singole qualifiche del personale, secondo criteri di funzionalità, efficienza ed economicità, in rapporto al numero degli abitanti, ai flussi anche stagionali della popolazione, all’estensione e morfologia del territorio e alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale, nel rispetto dei parametri definiti dalle Regioni e nei limiti delle risorse e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Al termine della seduta, il Presidente Pagano ha dichiarato raggiunto un traguardo storico, atteso dagli appartenenti alle forze di polizia locale da quarant’anni circa, e ha confermato che il testo risultante dalle proposte emendative approvate sarà trasmesso a 14 Commissioni competenti per l’espressione dei pareri (II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali) prima dell’approdo finale in Aula.

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