Monopattini elettrici, al via il contrassegno identificativo. Startline al 17 maggio 2026

Monopattini elettrici, al via il contrassegno identificativo. Startline al 17 maggio 2026

Proprietari di monopattini elettrici segnatevi assolutamente sul calendario la data del 17 maggio 2026.

Da quel giorno, per la cronaca una domenica, in virtù del D.M. 6 marzo 2026, entra in vigore l’obbligo di dotare qualsiasi monopattino a propulsione prevalentemente elettrica di un contrassegno identificativo.

Un targhino, in buona sostanza, le cui caratteristiche erano state già esplicitate tramite il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2025.

La legge n. 177 e la rivoluzione nell’ambito dei monopattini

Una decisione quella di dotare i monopattini elettrici, d’ora in poi li definiremo così per comodità, di un contrassegno identificativo attesa da anni.

Specie da quando il fenomeno è diventato numericamente rilevante, modificando il panorama delle nostre strade urbane, dove la circolazione di questi singolari veicoli, una via di mezzo tra un e-scooter e una bicicletta elettrica, è diventata una costante.

Tanto per comprendere la portata di tale fenomeno, basti sapere che solo nella città di Roma i monopattini di proprietà sono ben 112.000.

Mentre per quanto riguarda quelli a noleggio sono oltre 11 milioni gli utilizzi annuali di tali veicoli nel corso del 2025.

L’aumento esponenziale della circolazione dei monopattini elettrici, spesso collegata a stili di guida non proprio esemplari, ha nel tempo scatenato la reazione degli altri utenti della strada.

Si è infatti preteso dalle istituzioni azioni mirate.

Queste per contenere un fenomeno che, alla luce, specialmente, dell’alto indice di illegalità nella guida dovuto a un uso del monopattino visto più come un gioco che come un vero e proprio mezzo di locomozione, appariva non più accettabile.

Le novità

Ecco, allora, l’obbligo del casco per tutti i conducenti, dei freni su entrambe le ruote, degli indicatori direzionali e della RCA. Non solo queste novità, però.

La legge n. 177, nell’ottica sempre di regolamentare la circolazione dei monopattini elettrici, ha anche limitato il loro uso esclusivamente ai centri abitati, rendendo in tali ambiti più stringenti anche le regole relative alla loro sosta.

Ma tutti questi significativi cambiamenti non avrebbero avuto senso se a monte non si fosse deciso di dotare i monopattini elettrici di un qualcosa che li rendesse facilmente identificabili.

E quindi riconducibili a un soggetto ben preciso, a un nome e un cognome o a una persona giuridica.

Insomma a qualcosa che fosse in buona parte vicina al concetto di proprietario.

Ampliare, infatti, il campo degli illeciti amministrativi relativamente alla guida dei monopattini, in assenza di un appiglio che permetta agli operatori di polizia stradale di risalire se non proprio a un proprietario quantomeno al responsabile del monopattino, appariva chiaramente un’operazione monca, sostanzialmente limitata.

Ecco, quindi, l’atteso e inevitabile obbligo del contrassegno identificativo.

L’obbligo del contrassegno identificativo dei monopattini

Una delle più importanti novità introdotte dalla legge n. 177 del 2024 ha riguardato l’introduzione di un nuovo comma, il 75-vicies quater della legge n. 160/2019.

La legge ha riguardato la micromobilità elettrica, prevedendo l’obbligo a carico dei proprietari dei monopattini, compresi quelli in possesso delle società di noleggio, di dotarli di un contrassegno identificativo.

Indicazioni su “come” dovrà essere

Ma come deve essere questo contrassegno che diventerà obbligatorio a partire dal prossimo 17 maggio per il monopattino elettrico che, beninteso, continua a rimanere un bene mobile non registrato?

Le risposte sono contenute oltre che nel già citato comma della legge 160 anche nel decreto del Capo Dipartimento MIT n. 210/2025.

Si tratterà, ben inteso, di un targhino adesivo, plastificato, retroriflettente e non rimovibile, realizzato presso il Poligrafico dello Stato con sede a Foggia, di 50 mm di larghezza e 60 mm di altezza.

Lo stesso, obbligatoriamente, dovrà possedere una combinazione alfanumerica comprensiva di sei caratteri, di cui tre lettere, dall’elenco saranno escluse la A, la E, la I, la Q, la e la U e tre numeri, con l’esclusione dello 0 e dell’1.

Infine il contrassegno dovrà anche contenere la presenza del logo della Repubblica.

Modalità di applicazione

Quanto alle modalità applicative, la norma prevede che questo debba essere collocato sul parafango posteriore in posizione centrale rispetto alla larghezza del monopattino e in posizione perpendicolare.

In mancanza di alloggiamento posteriore, il contrassegno dovrà essere applicato sul piantone anteriore, sempre, però, in posizione verticale.

La norma prevede anche che il titolare dello stesso debba essere individuato in colui che ha il legittimo possesso del monopattino, e che al contempo si dichiara al momento della registrazione finalizzata al rilascio del contrassegno.

A oggi possibile è solo sulla piattaforma digitale “Gestione Pratiche Online” al costo di euro 8.66 più spese di bollo e diritti.

Ciò è stato chiarito da una circolare del MIT, come previsto da due specifici decreti del medesimo MIT, 6 ottobre 2025 e 6 marzo 2026.

Il regime sanzionatorio      

Da un punto di vista sanzionatorio la circolazione a bordo di un monopattino elettrico privo del contrassegno identificativo prevede una violazione di natura amministrativa.

La sanzione pecuniaria é pari a 100 euro, ridotta del 30% qualora il pagamento venga effettuato entro cinque giorni.

Medesima violazione amministrativa è prevista anche nel caso in cui sul monopattino venga esposto un contrassegno identificativo alterato, deteriorato intenzionalmente o contraffatto.

La sanzione si applica altresì qualora il contrassegno, pur autentico, non risulti pienamente visibile o leggibile, a causa del posizionamento non conforme, della presenza di accessori o di altri elementi che ne ostacolino la corretta identificazione.

La legge n. 160 sanziona anche colui che circola con un monopattino che esponga un contrassegno identificativo per il quale l’intestatario dello stesso non abbia provveduto, entro il termine di 30 giorni dalla variazione intervenuta, all’aggiornamento dei dati.

Quali, ad esempio, la residenza o, nel caso di una persona giuridica, la sede.

Anche in questo caso la sanzione prevista sarà solo di 100 euro, ridotti a 70 se il pagamento avviene entro 5 giorni.

Startline al 17 maggio 2026

Il decreto direttoriale MIT del 6 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2026 (GU n. 63) ed è entrato in vigore il giorno successivo, cioè il 18 marzo 2026.

La normativa stabilisce che l’obbligo del contrassegno identificativo decorre dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto.

Contando 60 giorni a partire dal 18 marzo 2026, la decorrenza cade domenica 17 maggio 2026.

Questa interpretazione è stata confermata ufficialmente anche da una circolare congiunta MIT–MIMIT del 17 aprile 2026, che parla espressamente di decorrenza dal 17 maggio 2026 per l’obbligo del contrassegno.

Maurizio Carvigno