Ritardo aereo, Cassazione conferma l’indennizzo ai passeggeri. Inammissibile il ricorso della compagnia

Ritardo aereo, Cassazione conferma l’indennizzo ai passeggeri. Inammissibile il ricorso della compagnia

Ritardo aereo, la Suprema Corte ribadisce: per ottenere danni ulteriori serve prova rigorosa. L’indennizzo convenzionale resta dovuto. Con l’ordinanza n. 15556/2026 dichiarato inammissibile il ricorso di una compagnia aerea contro due passeggeri che avevano ottenuto l’indennizzo per un ritardo superiore a tre ore su un volo internazionale. La Suprema Corte chiarisce ancora una volta la distinzione tra compensazione pecuniaria e risarcimento dei danni ulteriori, ribadendo l’onere probatorio a carico del passeggero e la responsabilità presunta del vettore ai sensi della Convenzione di Montreal.

Volo in ritardo di oltre tre ore

Due passeggeri avevano acquistato biglietti per un volo internazionale del 24 giugno 2018, giunto a destinazione con oltre tre ore di ritardo.

Il Giudice di Pace di Roma aveva riconosciuto loro un indennizzo di 600 euro ciascuno, decisione confermata poi dal Tribunale di Roma nel 2023.

La compagnia aerea ha quindi proposto ricorso in Cassazione, articolato in quattro motivi, contestando:

  • valutazione del danno;
  • applicazione della compensazione pecuniaria;
  • assenza di prova di un pregiudizio effettivo;
  • corretta interpretazione della Convenzione di Montreal.

Cassazione, ricorso inammissibile

La III Sezione Civile ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando integralmente la decisione del giudice d’appello.

I punti chiave della motivazione:

1. Compensazione pecuniaria e danni ulteriori: due piani distinti

La Corte ribadisce un principio consolidato:

– il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria forfettaria per ritardi superiori a tre ore (Reg. CE 261/2004),

– mentre per ottenere danni ulteriori (patrimoniali o non patrimoniali) deve fornire prova rigorosa dell’esistenza, natura ed entità del pregiudizio, ai sensi della Convenzione di Montreal.

2. Responsabilità presunta del vettore

Il vettore può liberarsi solo provando caso fortuito o forza maggiore (art. 19 Convenzione di Montreal).

Nel caso concreto, la compagnia non ha fornito alcuna prova idonea.

3. Nessun automatismo risarcitorio

La Cassazione sottolinea che il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa: occorre la prova di una lesione grave a un diritto costituzionalmente protetto, non essendo sufficiente il mero disagio.

4. Corretta applicazione della Convenzione di Montreal

Il giudice d’appello ha riconosciuto solo l’indennizzo convenzionale, escludendo ulteriori danni per mancanza di prova.

La compagnia, nel ricorso, non ha colto la ratio decidendi e non ha adeguatamente contestato i presupposti giuridici applicati.

Condanna alle spese e sanzione ex art. 96 c.p.c.

La Corte ha condannato la compagnia aerea a:

  • 1.800 euro per le spese del giudizio di Cassazione;
  • 1.600 euro a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
  • pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. 115/2002.

Ritardo aereo, perché la decisione è rilevante

L’ordinanza rafforza un orientamento:

  • la compensazione pecuniaria tutela il disagio generalizzato;
  • il risarcimento dei danni ulteriori richiede prova specifica;
  • la Convenzione di Montreal resta il riferimento per i voli internazionali, anche quando il Regolamento 261/2004 non si applica.

Per i passeggeri, significa maggiore chiarezza sui propri diritti.

Per i vettori, un richiamo alla necessità di provare concretamente le cause di esonero da responsabilità.