Affidamento diretto sotto soglia: il Consiglio di Stato smonta la “falsa” procedura. Rotazione non applicabile

Affidamento diretto sotto soglia: il Consiglio di Stato smonta la “falsa” procedura. Rotazione non applicabile

Il Consiglio di Stato chiarisce quando un affidamento diretto diventa, di fatto, una gara e perché in questi casi il principio di rotazione non può essere invocato. La sentenza ribalta il giudizio del TAR e stabilisce che la stazione appaltante non può disapplicare le regole che essa stessa ha introdotto.

Il Consiglio di Stato (Sezione V, sentenza 25 maggio 2026, n. 4185) segna un punto fermo nella disciplina degli affidamenti sotto soglia, affrontando una vicenda in cui una stazione appaltante aveva strutturato una procedura come una gara, pur qualificandola formalmente come affidamento diretto.

La vicenda origina da un avviso pubblico per l’individuazione di un operatore incaricato di gestire servizi tecnici e dirette streaming di eventi sportivi.

L’avviso richiedeva requisiti professionali molto specifici, tra cui: “esperienze di supporto regia da remoto e trasmissione in diretta video streaming… da almeno 10 anni”, “esperienze… in occasione dei campionati europei e mondiali… da almeno 5 anni”.

A seguito della valutazione delle manifestazioni di interesse e dei curricula, la stazione appaltante aveva individuato due offerte ritenute idonee, per poi affidare il servizio a un operatore con un’offerta economica leggermente più bassa.

Il TAR, ricorso inammissibile per rotazione

Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’altro concorrente, sostenendo che, essendo l’operatore uscente, non avrebbe comunque potuto ottenere l’affidamento a causa del principio di rotazione negli affidamenti diretti sotto soglia.

Secondo il TAR, la procedura rientrava nell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023.

Il Consiglio di Stato ribalta tutto, “Il TAR ha giudicato su poteri non esercitati”

Il Consiglio di Stato censura questa impostazione, ricordando che: “Il giudice amministrativo deve astenersi dall’esercitare il proprio sindacato su poteri amministrativi non ancora esercitati”.

La stazione appaltante non aveva mai escluso l’operatore uscente per rotazione, né aveva motivato in tal senso. Il TAR ha quindi anticipato una valutazione amministrativa inesistente.

Affidamento diretto? No, era una gara mascherata

Il focus della decisione è la qualificazione della procedura.

Il Consiglio di Stato ricorda che l’affidamento diretto:

  • non è una gara,
  • non prevede graduatorie,
  • non prevede criteri di aggiudicazione,
  • non comporta un confronto competitivo.

Ma nella procedura esaminata erano presenti:

  • avviso pubblico aperto al mercato,
  • requisiti speciali,
  • invito a tutti gli operatori che avevano manifestato interesse,
  • commissione valutatrice,
  • confronto tra offerte,
  • individuazione delle “offerte migliori”.

Per il Consiglio di Stato, ciò è una gara a tutti gli effetti: “Se è prevista una fase preliminare… un confronto competitivo… un criterio di aggiudicazione, di certo non si è in presenza di un affidamento diretto”.

Rotazione, non si applica quando la procedura è aperta a tutti

Il Consiglio di Stato ricostruisce la ratio del principio di rotazione, ricordando che esso serve a bilanciare il potere della stazione appaltante quando sceglie discrezionalmente chi invitare.

Ma quando la procedura è aperta al mercato: “la rotazione non si applica… perché il meccanismo di apertura esclude qualsiasi intervento della stazione appaltante nella selezione degli operatori”.

La stazione appaltante, quindi, non poteva invocare la rotazione per escludere l’operatore uscente.

Autovincoli ignorati, requisiti richiesti bensì non verificati

Il ricorrente aveva anche contestato che l’operatore selezionato non possedesse i requisiti esperienziali richiesti. Dal curriculum emergeva infatti: “un’esperienza limitata ai servizi fotografici e video… non assimilabili ai servizi di regia e diretta streaming di grandi eventi sportivi”.

Il Consiglio di Stato ribadisce che, se la stazione appaltante sceglie di introdurre requisiti speciali, non può poi disapplicarli.

Conclusione

La sentenza chiarisce tre principi fondamentali:

  1. Una procedura strutturata come gara non può essere qualificata come affidamento diretto.
  2. Il principio di rotazione non si applica quando la procedura è aperta a tutti gli operatori del mercato.
  3. La stazione appaltante deve rispettare gli autovincoli che essa stessa introduce.

Una decisione destinata a incidere sulle prassi operative di enti pubblici, federazioni e amministrazioni che ricorrono agli affidamenti sotto soglia.