Enforcement Legal ZTL e veicoli elettrici, confermate le sanzioni senza comunicazione preventiva della targa Laura Biarella 01 June 2026 Cds Italia News&Trend ZTL, la Suprema Corte ribadisce: nel 2018 l’accesso dei veicoli elettrici alle ZTL di Roma era subordinato alla comunicazione preventiva della targa. Respinto il ricorso della proprietaria del mezzo. 11 verbali per accesso in ZTL con auto elettrica La sentenza n. 16910/2026 della Corte di Cassazione chiude una lunga controversia tra una cittadina romana e Roma Capitale riguardante undici verbali per accesso non autorizzato alla ZTL nel giugno 2018 con un veicolo interamente elettrico. La ricorrente sosteneva di avere diritto al libero accesso, richiamando la normativa comunale che prevedeva agevolazioni per i veicoli elettrici, e affermava che tale diritto non fosse subordinato ad alcuna autorizzazione o comunicazione preventiva della targa. In subordine invocava buona fede ed errore scusabile, avendo fatto affidamento sulle informazioni presenti sul sito istituzionale. Sia il Giudice di Pace sia il Tribunale di Roma avevano però confermato la legittimità delle sanzioni. Nel 2018 la comunicazione della targa era necessaria La Suprema Corte respinge il ricorso, chiarendo un punto fondamentale: nel 2018 non esisteva ancora una norma primaria che garantisse il libero accesso dei veicoli elettrici alle ZTL. L’art. 7, comma 9-bis del Codice della Strada – che introduce tale diritto – è infatti entrato in vigore solo dal 1° gennaio 2019. Pertanto, nel periodo oggetto delle violazioni, l’accesso dei veicoli elettrici alle ZTL romane era regolato esclusivamente dalle delibere comunali adottate ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Codice della Strada. La Corte richiama la propria precedente sentenza n. 6051/2025, ribadendo che: – la delibera comunale autorizzava sì la circolazione dei veicoli elettrici senza contrassegno e gratuitamente, – ma richiedeva comunque, per ragioni di controllo, la comunicazione preventiva della targa, – comunicazione che costituiva una forma semplificata di autorizzazione. Senza tale adempimento, l’accesso restava non autorizzato e quindi sanzionabile. Buona fede esclusa, l’errore non era inevitabile La ricorrente sosteneva di aver fatto affidamento sulle informazioni presenti sul sito istituzionale, che a suo dire non indicavano l’obbligo di comunicazione per i veicoli elettrici. La Cassazione respinge anche questo motivo: – l’errore scusabile, ai sensi dell’art. 3 della legge 689/1981, richiede che l’errore sia inevitabile, – la disciplina comunale era pubblica e accessibile da anni, – la mancata reperibilità di una specifica pagina web non esonera dall’obbligo di consultare altre fonti istituzionali. Il Tribunale aveva quindi correttamente escluso la buona fede, rilevando l’assenza di prova circa l’impossibilità di informarsi con ordinaria diligenza. Ricorso respinto e condanna alle spese La Corte di Cassazione: – rigetta il ricorso, – condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio (750 € + 200 € di esborsi + accessori), – dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.